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Le due pronunce citate in epigrafe, pur avendo ad oggetto vicende completamente differenti, affrontano alcuni profili comuni in tema di risarcimento del danno da contratto, ovvero il problema della prova del danno e dell’individuazione dei criteri per la sua liquidazione.
In particolare la sentenza del Supremo Organo n. 4063 del 22 Febbraio 2010 ha statuito che: “Accertato il demansionamento professionale del lavoratore, il relativo danno può essere desunto in base ad una valutazione presuntiva con riferimento alle concrete circostanze della operata dequalificazione, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, frustrazione professionale) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo riferimento a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. Il danno non patrimoniale è configurabile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato in modo grave i diritti oggetto di tutela costituzionale, che dovranno essere individuati caso per caso, distinguendo i meri pregiudizi dai danni risarcibili.
Mentre la sentenza della Corte di Cassazione n. 12318 del 15 Maggio 2010 ha statuito che: “la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria
Nello stesso senso, peraltro si è espressa anche la sentenza n. 13281  31 maggio 2010, con la quale sempre in tema di mansioni inferiori, è stato stabilito che: “in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psicofisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità ecc.) – il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – si possa coerentemente risalire dal fatto noto al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. Il danno non patrimoniale è configurabile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato in modo grave i diritti oggetto di tutela costituzionale, che dovranno essere individuati caso per caso, distinguendo i meri pregiudizi dai danni risarcibili.”
Per meglio comprendere le statuizioni della Suprema Corte ecco succintamente quanto accaduto nelle fattispecie giunte al vaglio dell’Organo Giudicante.
La vicenda da cui è scaturita la pronuncia  n. 4063 del 22 Febbraio 2010 riguarda un dipendente pubblico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che, inquadrato nella sesta qualifica funzionale in qualità di assistente amministrativo, a seguito di ordine di servizio del direttore dell’Ufficio del Lavoro aveva assunto le funzioni vicarie, con poteri di coordinamento e di firma, della direttrice responsabile della sezione circoscrizionale, e per il protrarsi dell’assenza della titolare e aveva retto venendo anche nominato “reggente ad interim”. Al dipendente era stata affidata, inoltre, la responsabilità di collaborare con il consegnatario dell’Ufficio Provinciale nella custodia e manutenzione del patrimonio mobiliare degli uffici; era stato poi successivamente trasferito all’Ufficio Provinciale, dove, però, era stato costretto ad una quasi totale inattività e al disimpegno di compiti mortificanti (addetto alle informazioni generali sulle competenze della Direzione Provinciale, addetto al protocollo della corrispondenza), tanto da essere colpito da vari disturbi di natura psico-somatica che lo avevano indotto, infine, al pensionamento. Il dipendente agiva in giudizio domandando la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori e il risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale “da mobbing” in conseguenza del successivo demansionamento.
Il Tribunale di Siena, con sentenza del 13 dicembre 2002, accoglieva la domanda e condannava l’Amministrazione al pagamento di Euro 2.265,18 per differenze retributive correlate alle mansioni superiori ed Euro 17.000 per danni conseguenti al demansionamento.
Tuttavia tale decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Firenze, che, con sentenza del 1 luglio 2005, depositata il 2 settembre 2005, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di differenze retributive e condannava il Ministero alle sole differenze relative al periodo successivo, nonché al risarcimento del danno patrimoniale, liquidato in Euro 1.000,00, e del danno non patrimoniale, liquidato in Euro 3.000,00, in relazione al demansionamento.
La Suprema Corte di Cassazione investita della questione, come sopra già anticipato, chiariva alcuni aspetti fondamentali e determinanti in tema di prova del danno e di individuazione dei criteri per la sua liquidazione.
  • Innanzitutto statuiva che ove il pubblico dipendente proponga, nei confronti dell’amministrazione datrice di lavoro, domanda di risarcimento danni per lesione dell’integrità psico – fisica, non rileva, ai fini dell’accertamento della natura giuridica dell’azione di responsabilità proposta, la qualificazione formale data dal danneggiato in termini di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, ovvero mediante il richiamo di norme di legge (art. 2043 c.c. e ss., art. 2087 c.c.), indizi di per sé non decisivi, essendo necessario considerare i tratti propri dell’elemento materiale dell’illecito posto a base della pretesa risarcitoria, onde stabilire se sia stata denunciata una condotta dell’amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi, indifferentemente, nei confronti della generalità dei cittadini e nei confronti dei propri dipendenti, costituendo, in tal caso, il rapporto di lavoro mera occasione dell’evento dannoso.
  • Asseriva che l’esistenza del demansionamento era stata accertata dai giudici di merito in base ad una ricostruzione puntuale dei compiti affidati al dipendente dopo la sua assegnazione alla sede della direzione provinciale sino alla cessazione del rapporto per pensionamento, con la descrizione dettagliata delle mansioni svolte nei diversi periodi e di quelle corrispondenti alla sua qualifica; alla stregua di tale accertamento, la complessiva valutazione di “sostanziale privazione di mansioni” non è per niente incoerente con il riconoscimento che per un limitato periodo il lavoratore abbia svolto “un’attività consona alla (sua) professionalità”.
  • L’Organo Supremo statuiva, poi, che una volta accertato il demansionamento professionale del lavoratore, il giudice del merito aveva correttamente desunto l’esistenza del relativo danno in base ad una valutazione presuntiva, riferendosi alle circostanze concrete della operata dequalificazione; e ciò è conforme al principio enunciato da questa Corte secondo cui il danno conseguente al demansionamento va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, frustrazione professionale) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (cfr. Cass., sez. un. n. 6572 del 2006Cass. n. 29832 del 2008n. 28274 del 2008).
  • Con riguardo, in particolare, al danno non patrimoniale, l’Organo Supremo chiariva che  esso è stato coerentemente individuato dai giudici di merito, occorrendo rilevare che nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, il danno non patrimoniale è configurabile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, tali diritti: questi, non essendo regolati ex ante da norme di legge, per essere suscettibili di tutela risarcitoria dovranno essere individuati, caso per caso, dal giudice del merito, il quale, senza duplicare il risarcimento (con l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici), dovrà discriminare i meri pregiudizi – concretizzatisi in disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili – dai danni che vanno risarciti (cfr. Cass. n. 10864 del 2009). Nella specie, il danno risarcibile è stato esattamente identificato negli “aspetti di vissuta e credibile mortificazione derivanti al ricorrente dalla situazione lavorativa in cui si trovò ad operare”, secondo una valutazione che si fonda sull’accertamento del nesso causale tra la condotta illecita datoriale e lo stato di mortificazione del lavoratore.
La vicenda da cui è scaturita, invece, la pronuncia n. 12318 del 19 maggio 2010 riguarda  un caso di molestie sessuali ai danni di una lavoratrice a cui i giudici di merito hanno  riconosciuto il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale. La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della decisione non definitiva del Tribunale della medesima città,  condannava la S.p.A. datrice di lavoro, con sentenza depositata il 17 luglio 2006 e notificata il 6 settembre successivo, a pagare alla propria ex dipendente la somma di Euro 30.150,00, oltre accessori, a titolo di danni biologico, morale ed esistenziale da quest’ultima riportati a seguito delle molestie sessuali subite dal legale rappresentante della società.
Con ricorso, affidato a cinque motivi la società chiedeva la cassazione di tale sentenza e la lavoratrice resisteva alle domande della società con rituale controricorso.
La Suprema Corte di Cassazione investita della questione chiariva, ancora una volta alcuni punti fondamentali e determinanti in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da contratto di lavoro.
  • Preliminarmente rilevava che la sentenza impugnata si sottraeva alle censure svolte con i motivi in esame, avendo provveduto ad esaminare le risultanze in giudizio, a partire dalle dichiarazioni rese dalla originaria ricorrente in sede di risposta all’interrogatorio, ritenute attendibili anche e soprattutto alla stregua dei riscontri probatori costituiti da testimonianze che avevano riferito di ripetuti comportamenti di molestie sessuali posti in essere dal datore di lavoro nei confronti di altre lavoratrici, valutati come univocamente significativi della veridicità delle denuncie della dipendente (così correttamente utilizzando, come prove, presunzioni semplici, risalendo da fatti noti ad un fatto ignoto da provare, come consentito dall’art. 2727 c.c. e segg. e non, come dedotto dalla ricorrente, mere presumptiones de presunto).
  • La Corte Suprema precisava poi che anche i criteri adottati dal Tribunale di Torino in materia di liquidazione del danno non patrimoniale e richiamati dalla ricorrente per censurarne la mancata utilizzazione da parte della Corte territoriale costituivano e non possono non costituire espressione di un giudizio equitativo, e ad essi la difesa della lavoratrice aveva fatto riferimento, col valutarne opportuna l’adozione, non in assoluto, ma partendo dalla considerazione di un danno c.d. biologico di rilevante consistenza (e quindi formulando richieste risarcitorie ben più elevate di quelle determinate dai giudici), senza quindi vincolarsi ad essi in ogni casoDi conseguenza correttamente la Corte territoriale, accertando la lievità del danno biologico ma anche la particolare gravità ed odiosità del comportamento lesivo e quindi la sua notevole capacità di offendere i beni personali costituzionalmente protetti indicati come lesi dalla lavoratrice, aveva proceduto ad una liquidazione equitativa del danno non patrimoniale sulla base di criteri diversi, che alludono esplicitamente, in particolare, per ciò che riguarda il cd. danno morale da reato, alla menzionata odiosità della condotta lesiva, indotta soprattutto dallo stato di soggezione economica della vittima e per la parte concernente il c.d. danno esistenziale, al clima di intimidazione creato nell’ambiente lavorativo dal comportamento del datore di lavoro e al peggioramento delle relazioni interne al nucleo familiare della lavoratrice in conseguenza di esso.
  • Infine l’Organo Supremo precisava che, secondo la recente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal collegio (Cass. 26 gennaio 2010 n. 1529), la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, e’ suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria.
In sintesi con le sopra menzionate sentenze è stato confermato l’orientamento varato dalle Sezioni Unite del marzo 2006 e ripreso da sentenze del 2008: LA CONDOTTA LESIVA DEL DATORE DI LAVORO CHE SIA RICONDUCIBILE AL RAPPORTO DI IMPIEGO ED AGLI SPECIFICI OBBLIGHI DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI E’ ANCORATA ALL’ART. 2087 C.C., SENZA NECESSITA’ DI RICORSO NE’ ALL’ART. 1223 NE’ ALL’ART. 2059 C.C.. Nei casi che possiamo ricondurre ad occasione di lavoro “LA RESPONSBILITA’ HA NATURA CONTRATTUALE CONSEGUENDO L’INGIUSTIZIA DEL DANNO ALLE VIOLAZIONI DI TALUNA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE IN CUI IL RAPPORTO DI LAVORO SI ARTICOLA E SOSTANZIANDOSI LA CONDOTTA LESIVA NELLE SPECIFICHE MODALITA’ DI GESTIONE DEL RAPPORTO”.
Le norme cui ancorare la tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore e la dignità dello stesso vengono poi rinvenute nella Costituzione che funge da filtro per discriminare i meri pregiudizi dai danni che vanno risarciti.
Uno dei passaggi più interessanti della sentenza n. 4063 del 22.02.2010 riguarda poi l’aspetto della prova del danno e della c.d teoria “danno-conseguenza”: la prova per presunzioni permette di risalire, con prudente apprezzamento, dal fatto noto (demansionamento) al fatto ignoto (danno), facendo ricorso alle nozioni generali derivanti dall’esperienza. Ciò comporta la necessità di provare non solo il nesso eziologico tra fatto illecito e pregiudizio lamentato ma anche, seppur a seguito di presunzioni, l’esistenza del danno.
La sentenza n. 12318 del 19 maggio 2010, ha dedicato ampio spazio ai criteri di liquidazione del danno ammettendo la legittimità del criterio della liquidazione equitativa del danno biologico purché il risarcimento sia “personalizzato” ossia purché si valuti il caso concreto e la reale entità del danno. Infatti secondo la Cassazione tale liquidazione “può essere effettuata dal giudice sulla base di criteri standardizzati e predeterminati, assumendosi come parametro il valore medio per punto, calcolato sulla media dei precedenti in virtù delle c.d. “tabelle” in essere presso l’Ufficio giudiziario, sempre che il risultato in tal modo raggiunto venga poi “personalizzato” tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno.