La sentenza n. 1830 del 26.01.2011 della Corte di Cassazione, Sez. I, prende le mosse da una pronuncia della Corte d’Appello di Bologna che aveva respinto un reclamo presentato avverso una decisione del Tribunale di Ferrara del 21.02.2006 che modificava le condizioni della separazione personale di due coniugi con figli.
Con il decreto 21.02.2006, il Tribunale di Ferrara esonerava il padre dal versamento del contributo di €. 436,00 mensili a favore della figlia maggiorenne perché ritenuta autosufficiente.
La madre della ragazza presentava a questo punto reclamo alla Corte di Appello di Bologna che lo respingeva con provvedimento 12.07.2006 sostenendo che la figlia era in possesso di un diploma di laurea utilizzabile per cercare e trovare un lavoro e poi perché, peraltro, la stessa aveva contratto matrimonio dimostrando di avere raggiunto la piena indipendenza economica.
La Corte di Cassazione ha censurato il “provvedimento impugnato per aver escluso l’obbligo della controparte (padre) di contribuire al mantenimento della figlia erroneamente ritenuta autosufficiente in mancanza di adeguata occupazione, in quanto la stessa: a) pur avendo conseguito un diploma di laurea in scienze motorie, aveva preferito iscriversi alla facoltà di medicina invece di reperire un’occupazione attraverso il titolo ottenuto; b) aveva contratto matrimonio con un giovane pur esso non indipendente perché ancora studente: senza considerare che le nozze non potevano essere equiparate alla raggiunta autosufficienza richiesta dalla legge”.
La giurisprudenza formatasi negli anni ha fissato dei paletti ben precisi riguardanti questa materia che, invece, la norma non conteneva e in particolare, dice il Supremo Collegio: “1) il Giudice di merito non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza va determinato sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell’accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli; ovvero non sia stato in grado di raggiungere l’autosufficienza economica per propria colpa; 2) spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno status di autosufficienza economica del figlio; 3) il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario ed alla situazione attuale del mercato del lavoro…
Questo quadro è stato sostanzialmente recepito dal nuovo art. 155 quinquies cod. civ. introdotto dalla l. n. 54 del 2006, secondo cui << Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico>>”.
Nel caso in questione, è vero che la ragazza aveva conseguito un titolo di laurea breve in scienze motorie, ma altrettanto vero è che successivamente non aveva svolto alcuna attività lavorativa perché si era iscritta alla facoltà di medicina e chirurgia: facoltà che costituiva una sua aspirazione fin da piccola e che, peraltro, frequentava con buoni risultati.
Altrettanto privo di pregio, per il Supremo Collegio, il fatto che la ragazza avesse deciso nel frattempo di sposarsi con un giovane studente di origine dominicana.
Quello che vale per tutti e cioè che il matrimonio del figlio maggiorenne fa cessare automaticamente l’obbligo del genitore al mantenimento dello stesso perché il matrimonio dà origine ad un nucleo distinto ed autonomo con obblighi reciproci dei coniugi di assistenza morale e materiale non vale in questo caso specifico in cui la ragazza, di giovanissima età, a seguito di una relazione sentimentale aveva deciso di sposarsi prima civilmente e poi con rito religioso per consentire l’espatrio del fidanzato e la permanenza di quest’ultimo nel territorio italiano.
A parte il matrimonio, la situazione sostanziale della giovane non risultava, comunque, mutata in quanto la stessa ha proseguito a vivere con la madre e a studiare con profitto per conseguire il diploma di laurea in medicina e chirurgia e, peraltro, il marito, privo di mezzi economici era iscritto ad un istituto superiore per conseguire il diploma di perito elettronico.