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Si segnala, in tema di responsabilità del datore di lavoro nella predisposizione delle cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio amianto, la sentenza n. 15156 dell’11 luglio 2011 della Cassazione Civile, Sezione Lavoro.
Prima di soffermarci nel dettaglio in merito a quanto statuito nella ridetta sentenza, è doverosa una breve digressione circa la pericolosità dell’amianto, tenuto conto che l’Italia è stata una grande produttrice di questo minerale, nonché uno dei principali utilizzatori in Europa, con un picco tra il 1976 e il 1979.
Il divieto di impiego dell’amianto nel nostro Paese è giunto solo nel 1992 con la Legge 257/1992, dunque sino ad allora l’amianto è stato sempre utilizzato.
L’inalazione di una minima particella di fibre di amianto può comportare l’insorgenza di gravi patologie a lunga latenza.
La passata esposizione all’amianto uccide ancora oggi migliaia di persone l’anno. Si ritiene purtroppo che tale numero continuerà ad aumentare nei prossimi dieci anni.
 Solitamente, infatti, trascorre un lungo periodo di tempo fra la prima esposizione all’amianto e l’inizio della malattia vera e propria. Ciò può variare in un intervallo compreso fra 15 e 60 anni, ragione per cui si stima che in Italia nei prossimi anni si avrà un aumento rilevante di casi di malattie quali carcinoma polmonare e mesotelioma legati all’attività professionale.
L’amianto (o asbesto) è una sostanza di natura minerale a base di silicio, in grado di formare fibre molto flessibili resistenti al calore e chimicamente inerti.
L’amianto veniva utilizzato nel passato per le sue proprietà isolanti, sia nelle coibentazioni, sia nei materiali compositi (Eternit per le coperture dei tetti). Le fibre e la polvere di amianto se inalate, sono però cancerogene. Tale materiale viene pertanto oggi rimosso e smaltito con particolari precauzioni.
L’amianto rappresenta un rischio per la salute se le sue fibre sono rilasciate o se sono presenti nell’aria e se queste vengono respirate. Gli organi maggiormente colpiti dall’esposizione ad amianto sono i polmoni e la pleura. A carico del polmone, l’amianto può provocare il cancro o una malattia cronica detta ‘asbestosi’, mentre a carico della pleura la patologia correlata è il tumore noto anche come mesotelioma.
L’insorgenza di patologie tumorali non è sempre legata ad una lunga esposizione a fibre di amianto, ma è stato provato che è possibile contrarre malattie correlate anche con basse esposizioni. Il rischio di esposizione, non interessa solamente i lavoratori che operano su materiali contenenti amianto, ma anche tutte quelle persone che risiedono o frequentano ambienti in cui è presente amianto sotto forma di manufatti. La pericolosità delle fibre di amianto deriva dalla possibilità di essere inalate e di penetrare facilmente negli interstizi polmonari.
I manufatti contenenti amianto più diffusi sono naturalmente le lastre di eternit piane o ondulate utilizzate per copertura in edilizia. In tali manufatti l’amianto è inglobato in una matrice non friabile che, quando è in buono stato di conservazione, impedisce il rilascio spontaneo di fibre.
Dopo anni dall’installazione tuttavia, le coperture subiscono un deterioramento per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell’erosione eolica e di organismi vegetali, che determinano corrosioni superficiali con affioramento delle fibre e conseguente liberazione di queste in aria.
Le fibre rilasciate sono disperse dal vento e, in misura ancora maggiore sono trascinate dalle acque piovane, raccogliendosi nei canali di gronda o venendo disperse nell’ambiente dagli scarichi di acque piovane non canalizzate.
La sentenza de qua affronta un argomento molto “caldo” in ambito giuslavoristico, ovvero il riconoscimento del risarcimento del danno in capo  al lavoratore esposto alle polveri di amianto, connesso con il diritto alla tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale incombe sul lavoratore dipendente che lamenta di aver subito un danno alla salute a causa dell’attività lavorativa prestata, ovvero sugli eredi di quest’ultimo, l’onere di provare:
– l’esistenza di tale danno, ovvero la lesione all’integrità psicofisica;
– la nocività dell’ambiente di lavoro in relazione al suddetto danno (il contatto con l’amianto);
– il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l’espletamento della prestazione lavorativa resa in favore del datore di lavoro convenuto per il risarcimento del danno.
Solo ove tale prova venga raggiunta sorge la responsabilità del datore di lavoro in relazione al suddetto danno, ed il conseguente onere in capo al datore di lavoro di provare l’avvenuta adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno alla salute dei propri dipendenti. (Cfr. Cass. Sez Lav. n. 4721 del 9 maggio 1998 e Cass. n. 12661 del 1° dicembre 1995).
La sentenza indicata in epigrafe pone l’attenzione sugli adempimenti incombenti sul datore di lavoro al fine di garantire ai lavoratori la sicurezza sul luogo di lavoro.
La statuizione prende spunto da un caso di richiesta di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subito dal loro dante causa, formulata dagli eredi di un lavoratore, deceduto per aver contratto, in conseguenza dell’attività lavorativa prestata, un carcinoma polmonare sinistro.
Precisamente l’Organo Supremo – rilevato che l’Inail aveva riconosciuto la natura professionale di tale malattia –  ha statuito che: “La responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087, cod.civ., non è limitata alla violazione di norme d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa, invece, nell’attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del 
lavoratore attraverso l’adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d’impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo l’id quod plerumque accidit, a tutelare l’integrità psicofisica di colui che mette a disposizione della controparte la propria energia vitale (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabile ex art. 2087 c.c. un datore di lavoro per non aver predisposto, negli anni che andavano dal 1975 al 1986, le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio amianto)“.
IL FATTO:
Con ricorso in data 16.11.2004 avanti al Tribunale di Torino, in funzione di Giudice del lavoro, gli eredi di un lavoratore dipendente, premesso che il loro dante causa aveva prestato a decorrere dal febbraio 1975 attività lavorativa presso due società che avevano l’appalto per la verniciatura di tubazioni ed apparecchiature in ferro all’interno dello stabilimento di una terza società committente, svolgendo le mansioni di verniciatore consistenti nel ripulire dalla ruggine e nel verniciare tali tubazioni ed apparecchiature mediante l’utilizzo di pennelli e pistola a spruzzo nonché vernici alla nitro ed epossidiche con solventi vari, lamentavano che lo stesso aveva contratto in conseguenza
dell’attività suddetta un carcinoma polmonare sinistro, il quale aveva poi costituito causa del decesso.
Tenuto altresì conto che l’Inail aveva riconosciuto la natura professionale di tale malattia, chiedevano la condanna delle società sopra indicate al risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale subito dal loro dante causa.
Istauratosi il contraddittorio i convenuti contestavano quanto dedotto dai ricorrenti sia in ordine alla esposizione del lavoratore al rischio di inalazione di polvere di amianto o ad altri rischi, sia in ordine al nesso di causalità fra l’attività svolta e la patologia manifestatasi. Entrambe le società rilevavano altresì che l’eventuale rischio era non specifico ma ambientale, e la riferibilità dello stesso era da imputare ad altri soggetti, e, precisamente, alla società committente dei lavori di verniciatura. Le società datrici di lavoro chiedevano pertanto di essere autorizzate a chiamare in giudizio le predette società committenti per l’espletamento del diritto di rivalsa in ordine alle domande formulate dalle ricorrenti.  Inoltre una delle società datrici di lavoro chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio la  propria compagnia assicuratrice per venire dalla medesima manlevata.
Con ordinanza il Tribunale autorizzava la chiamata in giudizio della  Compagnia di Assicurazioni, ma respingeva le istanze di entrambe le convenute per la chiamata in giudizio delle società committenti.
Quindi, disposta ed espletata consulenza medico legale, con sentenza n. 4977 del 15.9 / 25.11.2006, il Tribunale adito rigettava le domande degli eredi, ritenendo non provato il nesso di derivazione eziologica fra l’attività svolta dal lavoratore deceduto e la patologia denunciata.
Avverso tale sentenza proponevano appello i ricorrenti.
La Corte di Appello di Torino, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza in data 27.11.2008 / 20.1.2009, in parziale accoglimento del gravame, condannava la società appellata al risarcimento dei danni nella misura di Euro 559.894,00, oltre interessi e rivalutazione dal 1 gennaio 2008.
In particolare la Corte territoriale riteneva, in applicazione del principio della equivalenza causale sancito dell’art. 41 c.p., che gli eredi avessero assolto all’onere loro ascritto di fornire la prova della esposizione del loro dante causa alla inalazione di polveri di amianto e quindi della riconducibilità eziologica del danno riportato dal lavoratore all’inadempimento dell’obbligo di sicurezza sul lavoro posto dall’art. 2087 c.c..
Avverso questa sentenza la società condannata proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi di impugnazione.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
In particolare la Suprema Corte ha osservato che erroneamente la società ricorrente aveva rilevato che la Corte territoriale non aveva esteso la propria indagine alla incidenza del rischio del fumo di sigaretta, al quale il lavoratore si era volontariamente esposto per tutta la vita. Ed invero i giudici di appello, nell’esaminare la problematica del nesso eziologico in relazione alla patologia tumorale da cui era affetto il lavoratore, hanno specificamente evidenziato che dagli accertamenti peritali effettuati era emersa l’esistenza di un ruolo quanto meno concausale, nell’insorgenza e lo sviluppo della patologia tumorale, sia della rilevante abitudine al fumo di sigaretta che della esposizione all’asbesto nel luogo di lavoro.
Secondo il Supremo Collegio del pari infondato è l’assunto concernente la omessa valutazione da parte della Corte territoriale dell’incidenza del fumo e della potenzialità lesiva dei rischi connessi all’attività lavorativa svolta.
Nel caso di specie, secondo l’Organo Supremo, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che parte ricorrente aveva fornito la prova che il lavoratore, in ragione delle mansioni cui era addetto, aveva subito la potenziale esposizione alle polveri di amianto in considerazione dei lavori di scoibentazione dei tubi di riscaldamento svolti; circostanza confermata dagli esiti della prova testimoniale svolta e delle relazioni di consulenza medico legale che avevano riscontrato la presenza in quantità cospicua di fibre di amianto nel polmone dell’interessato. Ed ha altresì correttamente evidenziato il ruolo, quanto meno concausale, della esposizione a polveri di amianto, nella determinazione dell’evento, applicando correttamente la regola contenuta nell’art. 41 c.p. alla stregua della quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p. in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cass. sez. lav., 4.6.2008 n. 14770; Cass. sez. lav., 3.5.2003 n. 6722; Cass. sez. lav., 9.9.2005 n. 17959.
Infine la Corte rigettava  la censura seconda la quale il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che l’apprezzamento della responsabilità del debitore deve avvenire, anche nelle ipotesi regolate dall’art. 2087 c.c., nel rispetto delle norme generali sull’adempimento delle obbligazioni, contenute negli artt. 1176 e 1218 c.c., che prevedono il dovere della diligenza media e l’esimente della impossibilità per causa non imputabile al debitore.
Osservava in proposito il Collegio che nella fattispecie in esame la società ricorrente ha genericamente rilevato che, trattandosi di rapporto lavorativo intercorso tra gli anni 1975 e 1986, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare, in ossequio alle disposizioni degli artt. 1176 e 1218 c.c., quali adempimenti erano possibili e quale diligenza (media) doveva essere adottata da parte della datrice di lavoro, alla stregua delle normative vigenti e delle cognizioni possibili in quel tempo.
Sul punto peraltro la Corte (Cass. sez. lav., 7.1.2009 n. 45) ha  già avuto modo di evidenziare che i comportamenti omissivi, dai quali può discendere la responsabilità del datore di lavoro, “possono consistere nella mancata osservanza di norme specifiche di legge, oppure dettate dalla prudenza e dalla esperienza, in relazione alla particolarità del lavoro ed allo sviluppo tecnologico sia nella organizzazione del lavoro, sia nelle tecniche di prevenzione, secondo il dettato dell’art. 2087 c.c., che costituisce norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate dalle norme antinfortunistiche specifiche (ex plurimis Cass., 4 marzo 2005 n. 4 723; Cass., 8 febbraio 2005 n. 2444; Cass. 22 marzo 2002 n. 4129; Cass. 20 aprile 1998 n. 4012)”.
In proposito la Corte di Cassazione ha altresì evidenziato (Cass. sez. lav., 14.1.2005 n. 644), in relazione ad attività lavorativa svoltasi dal 1959 al 1971, che “in particolare, la pericolosità dell’amianto, conclamata non da ipotetici indizi o evidenti ignoranze legali, ma da vieppiù diffusi allarmi manifestati, sin da prima del periodo qui in evidenza, dalla scienza medica sui perversi effetti incidenti sul bene primario della salute (che la Costituzione e il codice garantiscono) in caso
di situazioni non occasionate da congiunture sporadiche o transitorie, ma avvalorate da attività permanenti, contigue alle fonti di diffusione delle particelle d’asbesto, riconosciute evidenti attraverso il dibattito giudiziario e la consulenza medico legale, azzera il tentativo, espresso dal ricorso, di escludere la responsabilità contrattuale dell’Ente nei confronti dei suoi dipendenti, impedendo l’accoglimento del ricorso.