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Pubblicato sul sito www.7giorni.info

Tra il 12 e il 13 marzo scorsi, diverse testate giornalistiche – sfruttando anche questo periodo di crisi – hanno pubblicato articoli dai titoli sensazionalistici del tipo “VINCITA ALLA LOTTERIA NON FA LIEVITARE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO” con riguardo ad una sentenza della Corte di Cassazione, facendola apparire come innovativa; in realtà si trattava di un orientamento già da tempo consolidato.

La Corte Suprema, con la sentenza n. 3914 del 12 marzo 2012, conferma (e non sancisce) che il coniuge obbligato a versare l’assegno di mantenimento non lo vedrà lievitare se, dopo la separazione, ha vinto al Superenalotto. L’assegno, infatti, non aumenta in caso di un evento straordinario, come la vincita di denaro al gioco, ma solo in caso di uno sviluppo prevedibile dell’attività professionale.
Dunque, è stato semplicemente ribadito un principio già enunciato da parecchi anni.

Avvocato Luigi Lucente, in qualità di nostro legale di fiducia, cosa ne pensa della vicenda relativa alla sentenza n. 3914 del 12 marzo 2012, che ha suscitato tanto scalpore negli ultimi giorni?

Risposta dell’Avvocato Luigi Lucente:

Va premesso, innanzitutto, che la Corte Suprema ha, con la sentenza n. 3914 del 12 marzo 2012, confermato la decisione di altri Giudici che, già in precedenza, avevano esaminato il caso: Tribunale di Cagliari nel 2003 e, in sede di impugnazione, la Corte d’Appello di Cagliari.

Il Tribunale, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra Tizio e Caia, poneva a carico del primo l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della ex moglie di 115,00 mensili… Il Tribunale, pur riconoscendo che le condizioni di salute di Tizio impedivano lo svolgimento di attività lavorative, riteneva che la vincita di lire 1.800.000.000 al Superenalotto, realizzata insieme alla sua nuova compagna, gli consentisse di non subire le conseguenze economiche negative del suo stato di salute e lo mettesse in condizione di contribuire al mantenimento, nella misura anzidetta, della ex coniuge, sfornita di un reddito proprio…“.

La Corte d’Appello di Cagliari confermava tale decisione.

E veniamo alla sentenza del 12 marzo scorso della Corte di Cassazione!

Già per il fatto che ad investire della questione il Supremo Collegio era stato lo stesso Tizio e non già la beneficiaria dell’assegno, non si poteva pensare di leggere una sentenza che facesse lievitare l’assegno già riconosciuto!

Semmai la Corte Suprema era stata investita della decisione di eventualmente escluderlo quell’assegno perché (secondo quanto ritenuto da Tizio) era stato concesso non già con riguardo ad un incremento delle condizioni patrimoniali del coniuge obbligato che costituivano un naturale sviluppo dell’attività svolta durante il matrimonio (ad esempio una promozione sul posto di lavoro), bensì connesso ad un incremento legato ad una circostanza occasionale (vincita).

In realtà la Corte ha dichiarato infondata la censura di Tizio, confermando un orientamento giurisprudenziale per cui la vincita è vero che non incide sul diritto all’assegno in sé e per sé, ma se ne deve tener conto “al fine di valutare se le condizioni patrimoniali dell’obbligato consentano di corrispondere l’assegno divorzile che sia determinato in relazione al tenore di vita tenuto durante il matrimonio, come è avvenuto nel caso di specie, in cui l’assegno divorzile è stato determinato nella misura di € 115,00 mensili, senza, cioè, tenere conto, al fine della determinazione del tenore di vita al quale andava ragguagliato, di detta vincita“.

La Corte, quindi, bene ha fatto nel valutare le tre condizioni:

1) Lo stato di bisogno della beneficiaria;

2) Il tenore di vita in costanza di matrimonio – che evidentemente era modesto (€. 115,00!) – senza considerare la vincita;

3) Le condizioni economiche dell’obbligato che, sebbene ammalato e così incapace a produrre reddito, per pura fortuna poteva e può usufruire dei vantaggi della vincita.

Riassumendo per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte la vincita non poteva portare ad un incremento di un assegno di mantenimento che può essere previsto soltanto se il mutamento delle condizioni economiche è conseguenza di uno sviluppo prevedibile dell’attività professionale dell’obbligato iniziata durante il matrimonio.

In realtà nel caso concreto e in principalità, Tizio chiedeva che l’assegno venisse escluso a causa della sua malattia che non gli consentiva di produrre reddito.

È solo con riferimento a questa richiesta di esclusione che la Corte ha preso in considerazione la vincita al Superenalotto e sarebbe caduta in contraddizione se, nella valutazione delle condizioni economiche dell’obbligato, avesse considerato un evento negativo e sfortunato (come la malattia) – accogliendo la richiesta di Tizio – e non avesse considerato, invece, un evento positivo e fortunato come la vincita.

Alla fine quello che ha fatto la Corte Suprema è stato considerare i numeri: la situazione patrimoniale dell’obbligato che gli consente di sostenere un assegno di mantenimento commisurato al tenore di vita della beneficiaria precedente alla separazione.

Solo in questo senso la vincita al superenalotto può incidere nella corresponsione dell’assegno.

E cioè la ex moglie non potrà diventare miliardaria per il solo fatto che l’ex marito grazie ad una vincita lo è diventato, ma quest’ultimo proprio perché divenuto miliardario potrà garantire all’ex moglie, in stato di bisogno, un tenore di vita tale e quale a quello avuto durante il matrimonio.