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Pubblicato sul sito www.7giorni.info

Egregio Avvocato,
sono un italiano separato da diversi anni da mia moglie italiana (mi sono separato consensualmente il 18/07/2005 e la separazione è stata omologata il 03/11/2005). Attualmente risiedo in Bulgaria presso la nuova compagna che mi ha ospitato e mi assiste in tutto, causa le mie disastrate condizioni economiche sopraggiunte dopo la separazione. Ho un’abitazione in comunione di beni con la ex moglie e sto tentando invano di ottenere la divisione dei beni e messa in vendita della casa tramite tribunale. Le procedure sono estremamente lunghe ed io devo lasciare un segno di riconoscenza a questa nuova compagna cui devo realmente la vita. Infatti, colto da una peritonite in stato avanzato, costei si è prodigata in mille modi, e subito mi ha trasportato al pronto soccorso di un ospedale in Bulgaria presso il quale nel giro di poco tempo sono stato operato e salvato in extremis. Fatta questa cronistoria, vorrei donare o vendere e donare (non so quale termine usare), al di lei figlio che vive in Italia, la mia quota (50%) della casa. È fattibile? La casa da donare è la casa coniugale, e della quale non riesco ad entrarne in possesso; attualmente è occupata da mia moglie e da mio figlio, ai quali si è aggiunta a mia insaputa e non so da quando, anche una mia figlia sposata con la sua bambina. Non mi è dato di sapere dove attualmente si trovi il coniuge di  mia figlia (credo comunque che trattasi di uno stratagemma per impedirmi qualche azione legale). Non sono a conoscenza se mio figlio lavora. Prima che mi separassi, avevamo una ditta condotta da me e da mia moglie. Tutt’ora quella ditta esiste, in quanto la vedo sulle pagine bianche della mia città, ma non so se è cointestata ad entrambi oppure ad uno solo dei due. Potrei tentare di conoscere lo stato lavorativo di mio figlio, tramite il CAF, facendo un’indagine presso l’INPS e vedere se ha contributi. Ma non so fino a che punto potrei ottenere un valido risultato. Questo figlio non è stato affidato a nessuno dei due in modo specifico.
Inoltre, posso fare il rogito presso un notaio qui in Bulgaria dopo aver effettuata, tramite traduttori ufficiali, la trascrizione del mio desiderio di trasferire a questa persona la mia quota? Per essere completo, aggiungo che ho tre figli tutti maggiorenni, di cui due femmine sposate ed un maschio nato nel 1984 non ancora sposato, ma che vive con la madre nella casa coniugale, che peraltro in fase di separazione consenziente è stata assegnata a me, ma non riesco ad entrarne in possesso. In ultimo oso chiedere: devo avvisare i miei familiari di questa decisione, nel caso possa fare questa donazione, oppure effettuarla senza preventiva informazione?
Roberto

Gentile Sig.  Roberto,
dalla lettura della sua lettera, è evidente che il suo desiderio di trasferire la quota del 50% della casa coniugale in favore del figlio della sua attuale compagna nasce dalla gratitudine e affetto che nutre nei confronti  del nuovo nucleo familiare che ha formato dopo la separazione del 2005.

Un desiderio che sarebbe possibile realizzare attraverso una donazione, e cioè l’istituto disciplinato dagli artt. 769 e seguenti del Codice Civile attraverso il quale – per spirito di liberalità, appunto – una parte arricchisce un’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto: è il solo strumento giuridico di trasmissione a titolo gratuito di beni da parte di un soggetto vivente e si distingue dal testamento che non produce effetti se non alla morte del suo autore.

Si tratta, comunque, a tutti gli effetti, di un contratto, cioè un accordo fra chi fa il dono e chi lo riceve, motivo per cui l’accettazione di quest’ultimo è necessaria e va manifestata o contestualmente alla dichiarazione di volontà del donante, caso in cui viene inserita nell’atto stesso di donazione, ovvero successivamente.

È doveroso, tuttavia, tenere ben presente che, in entrambi i casi, la volontà  delle parti coinvolte deve essere manifestata dinanzi ad un Pubblico Ufficiale (un Notaio o anche un Console per quanto si dirà a breve) e venire cristallizzata in un atto pubblico sotto pena di nullità.
Quindi, nel caso in cui l’accettazione della donazione da parte di chi la riceve avvenga successivamente, dovrà essere inserita in un ulteriore atto pubblico posteriore che, poi, sarà necessario anche notificare al donante.
In questa ipotesi di “accettazione postuma”, la notificazione costituisce requisito indispensabile per la perfezione del contratto che, prima, non potrà considerarsi ancora concluso  (Cfr. art. 782 del Codice Civile e Cass. 14.03.1977 n. 1026).

Come può ben immaginare, per contenere le spese, è sempre preferibile che l’accordo si perfezioni in un unico momento, quindi,  nell’ipotesi di cui si discute,  alla presenza sua e del figlio della sua compagna.

Come potrà verificare personalmente, presso il Consolato italiano a Sofia in Bulgaria, a cui Le suggerisco di rivolgersi per avere maggiori e più puntuali informazioni (https://www.ambsofia.esteri.it), è presente un Ufficio Notarile deputato a ricevere gli atti fra vivi e quelli di ultima volontà, a curare il loro deposito e a rilasciarne copie ed estratti, etc., più in generale, a prestare assistenza ai cittadini italiani residenti, in via permanente o temporanea, all’estero.

Naturalmente, non sarebbe costretto ad informare i suoi figli e la sua ex moglie della sua decisione, anche se, necessariamente, ne verrebbero a conoscenza visto che il figlio della sua compagna si troverebbe a dover gestire il bene in comune con questi stessi soggetti quanto alle spese di manutenzione, solo per citare un esempio, ovvero per provvedere alla quota di IMU di sua spettanza al 50%.

Mi corre, tuttavia, l’obbligo, per completezza, di farLe presente che sussistono dei rischi non indifferenti ad un’operazione di tal sorta, nonché il concreto pericolo che, in realtà, la sua iniziativa non porti alcuna utilità alla persona che vorrebbe beneficiare.

Il nostro ordinamento, infatti, consente a ciascuno di noi di disporre, nel modo che riteniamo più opportuno, dei nostri beni per il periodo successivo alla nostra morte e, anche in vita, di donare a chi vogliamo i nostri beni, purché, tuttavia, non vengano lesi i diritti che la legge assicura ai congiunti tassativamente indicati dalla legge stessa.
La quota che la legge riserva inderogabilmente a costoro (designati tecnicamente con il nome di legittimari o riservatari o successori necessari) si chiama, appunto, “quota di legittima” o “riserva“.
Nel suo caso, ad oggi, tali soggetti sarebbero i suoi tre figli, nonché la sua ex coniuge – che manterrà i propri diritti successori fino all’eventuale divorzio – e la quota di patrimonio che spetterebbe loro sarebbe di un ½ in favore dei suoi figli (da dividere per tre) e ¼ in favore della sua ex coniuge.
Mentre se, nel frattempo, dovesse decidere di divorziare, la quota diventerebbe di 2/3 (da dividere per tre) solo per i suoi figli.

Riassumendo e al di là di queste indicazioni di carattere generale, qualora il suo patrimonio si risolvesse solo nella casa coniugale di cui mi ha scritto, tenga bene a mente che il figlio della sua compagna, in un futuro, potrebbe subire, entro un termine di prescrizione che secondo la maggior parte della giurisprudenza, è di dieci anni dall’apertura della successione, una c.d. “causa di riduzione” da parte dei ridetti legittimari, qualora, appunto, gli stessi denunciassero, una lesione della quota che la legge riserva loro: un’azione, che, se accolta, porterebbe il figlio della sua compagna a dover restituire quanto ricevuto in donazione o parte di esso, secondo regole complicate e molto tecniche, che, in questa sede, non vale la pena di approfondire.

Un problema che non potrebbe superare neppure effettuando il trasferimento ad una cifra simbolica, e, così, ponendo in essere un atto che, formalmente, non ha lo schema della donazione.
Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di una vendita ad un prezzo nettamente inferiore al valore della cosa: in tal caso, tecnicamente si avrebbe un negozio misto, che rientrerebbe nelle c.d. “donazioni indirette” a cui il nostro Legislatore, trattandosi sempre di una liberalità, in quanto arricchisce chi la riceve e diminuisce il patrimonio di chi la fa, ha esteso alcune regole materiali proprie della donazione, fra cui, appunto, quella della tutela della quota di legittima di cui si è detto poc’anzi (Cfr. art. 809 del Codice Civile).

Inoltre, connesse a questo tipo di operazione, ci sarebbero delle complicazioni considerevoli anche dal punto di vista pratico.

Come ha segnalato nella sua missiva, al momento, lei è proprietario del 50% di un bene ancora indiviso  e oggetto di un procedimento, di cui, in ogni caso, anche nell’ipotesi in cui decidesse di trasferire ad altri il proprio diritto dovrebbe partecipare sino alla sentenza.

Di conseguenza, oggi, il figlio della sua compagna non potrebbe trarre da tale donazione alcuna utilità, non potendo praticamente disporre del bene se non alienando a sua volta a terzi la stessa quota, che, tuttavia, come può immaginare, sarebbe difficilmente commerciabile, trattandosi di metà di una casa abitata.

Inoltre, naturalmente, la condizione presente in separazione secondo la quale la casa coniugale di cui si tratta sarebbe stata assegnata a Lei, giammai, potrebbe essere sfruttata da parte di un terzo.

Tra l’altro, mi permetto, in proposito,  di aprire una brevissima parentesi per riferirLe che comprendo bene le sue difficoltà di dare esecuzione ad una condizione di tal sorta, vista la contraddittorietà dell’accordo di separazione nel suo insieme rispetto alla realtà dei fatti che mi ha raccontato.

Nel provvedimento che mi ha cortesemente messo a disposizione, infatti, il Tribunale ha stabilito, sì, che la casa venisse assegnata a Lei, ma ha previsto anche che il suo terzo figlio maggiorenne, ma ancora non economicamente indipendente vi vivesse – si presume – insieme a Lei, mentre da quanto mi scrive, oggi, vi abita con la madre.

Orbene, la giurisprudenza, soprattutto a seguito della L. 54/06, è per lo più concorde nel ritenere che “l’assegnazione della casa coniugale postula l’affidamento dei figli minori ovvero la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti” (Cass. Civ. sez. I, 22 novembre 2012 n. 23591).

Se si considera tale insegnamento unitamente alla circostanza per cui, da quanto si evince dalla sua missiva, Lei ha lasciato l’Italia e la sua casa già da diverso tempo, per la sua ex moglie sarebbe molto semplice ottenere una modifica delle condizioni di separazione che rispecchi la realtà effettiva delle cose, e cioè il fatto che il figlio non autosufficiente – che, lo ripeto, costituisce l’unico criterio per l’assegnazione della casa – vive con lei.

Ciò che, però, potrebbe fare, è decidere di chiedere il divorzio.
Questa iniziativa, farebbe cessare definitivamente tutti gli effetti del suo matrimonio; inoltre, potrebbe consentirLe, nell’ipotesi in cui suo figlio nel frattempo sia divenuto autonomo economicamente ovvero non lo sia ma per sua colpa, che questa circostanza venga acclarata dal Tribunale che, a qual punto, non dovrebbe assegnare a nessuno dei due l’immobile, rendendolo certamente più appetibile in una futura vendita: badi bene, infatti, che l’assegnazione della casa costituisce un diritto opponibile a terzi, e, pertanto, rappresenta un deterrente non indifferente per un potenziale acquirente.

In conclusione, per rispondere al suo quesito, forse, allo stato delle cose, sarebbe preferibile attendere l’esito della causa di divisione e, poi, decidere il da farsi una volta ottenuta la divisione materiale del bene, se possibile, ovvero il corrispettivo della vendita all’asta. Le suggerisco, altresì, nel frattempo di approfondire la situazione relativa alla raggiunta autosufficienza o meno di suo figlio ed assumere le iniziative conseguenti, nonché valutare- per tutto quanto sopra spiegato – l’ipotesi del divorzio.

Al momento, potrebbe, in ogni caso, tutelare i suoi cari, e così la sua attuale  compagna e il di lei figlio, con una scrittura privata datata, redatta e sottoscritta di suo pugno, in cui manifesta quelli che sono i suoi desideri relativamente i suoi beni, che potrebbe affidare alle cure di una persona di fiducia, ovvero rivolgendosi all’Ufficio Notarile di cui si è detto per ottenere informazioni specifiche in tal senso.
In tal modo, qualunque cosa dovesse succedere, fermo restando quanto detto circa i diritti dei suoi figli e della sua ex coniuge, avrebbe la possibilità di far rispettare le sue volontà.