Si segnala in materia successoria la sentenza 28.05.2012 n. 8490 della Cassazione Civile, Sez. II.
Il provvedimento – che tratta del modo in cui deve essere espressa la volontà del testatore nell’ambito di un testamento olografo – prende le mosse da una vicenda venutasi a determinare dopo la morte di Tizio.
Tizio in vita era spostato con Caia e non aveva figli.
Alla morte di Tizio, la controversia circa la successione di quest’ultimo nasce tra la moglie Caia e la sorella di Tizio Sempronia.
Caia sostiene di essere l’unica erede testamentaria in virtù di una scrittura privata sottoscritta dal de cuius che contiene le seguenti parole: <<nel pieno delle mie facoltà mentali, dichiaro che tutti i miei beni… sono esclusivamente di proprietà di mia moglie>>.
Sempronia contesta la validità di detta scrittura come testamento olografo in mancanza di una espressa volontà di istituire Caia come erede.
In primo grado il Tribunale dà ragione a Sempronia: dichiara l’apertura della successione legittima.
In appello, la Corte adita dà ragione a Caia riconoscendo invece la validità della scheda testamentaria sopra citata e dichiarando Caia unica erede universale di Tizio.
Sempronia ricorre in cassazione lamentando violazione di legge.
Con la sentenza in commento la Suprema Corte precisa che una scrittura privata per essere valida come testamento olografo deve innanzi tutto possedere i requisiti di forma richiesti dall’art. 602 del c.c., ossia deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore.
Mentre la volontà testamentaria può essere espressa in ogni modo; detto altrimenti, non occorrono formule sacramentali purché la volontà del testatore risulti in modo chiaro ed inequivoco.
Non sono necessarie particolari espressioni linguistiche. Tuttavia dal complesso della scheda deve potersi desumere chi siano i beneficiari delle disposizioni testamentarie e quali beni riguardino; inoltre la scrittura deve apparire come volta a configurare non un mero progetto ma un concreto atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al decesso.
Perciò la sentenza è cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per decidere la controversia attenendosi al seguente principio di diritto: <<premesso che costituiscono temi di indagine distinti quello della ravvisabilità in un atto dei requisiti formali per valere come testamento olografo e quello della riscontrabilità di una volontà testamentaria validamente espressa, perché possa configurarsi come testamento olografo una scrittura privata, prioritariamente il giudice del merito deve accertare in essa la sussistenza della volontà del sottoscrittore di compiere non un mero progetto, ma un concreto atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso>>.