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Pubblicato sul sito www.7giorni.info

Egregio Avvocato,
scrivo per una situazione problematica che riguarda i miei parenti: la moglie di mio cugino ha chiesto la separazione (premetto che, pur non avendo le prove per dimostrarlo, lui sa per certo che lei da 2 anni ha avuto diverse avventure extra-coniugali, che ovviamente nega) ma nonostante la consensualità non riescono a trovare un accordo. Sono sposati da 4 anni e hanno 2 figli di 5 e 3 anni; lui lavora come artigiano con un reddito di 1000-1200 euro mensili (orario lavorativo elastico) e lei ha un contratto a tempo determinato presso una struttura sanitaria da cui percepisce un reddito di circa 1000 euro mensili (lavora a turni settimanali di cui conosce gli orari a volte anche il giorno prima). Preciso che la casa in cui vivono è di proprietà dei miei zii (i genitori di lui) e i 2 coniugi non hanno beni in comune. Lui propone l’affidamento congiunto dei figli (in modo da venirsi incontro senza cadere in ricatti e poter gestire i bambini senza traumatizzarli) e la casa a lui (visto che è dei genitori). Lei chiede l’affidamento dei figli (ma la furba dice che “lui può vederli quando vuole”, così se li tiene lei a mo’ di ricatto morale e quando lavora o vuole uscire glieli “sgancia”), la casa oppure che lui le paghi l’affitto e assegno di mantenimento per lei ed i figli. Inoltre ha insistito per avere 2 avvocati diversi a cui rivolgersi. Aggiungo inoltre che i miei zii abitano a circa 10km da loro, hanno un buon reddito e sono sempre disponibili a occuparsi dei bambini (alle volte dormono anche da loro, senza alcun problema); mentre i genitori di lei vivono in affitto ad un centinaio di km da loro e hanno problemi economici (un paio di volte al mese, ovviamente vista la distanza solo nei fine settimana, i bambini dormono anche da loro). Le mie domande sono le seguenti:
1) Comunque vadano le cose, ognuno pagherà le spese per il proprio avvocato?
2) Se non trovano un accordo per la separazione consensuale, lui come può procedere (onde evitare di perdere altro tempo, visto che la questione è stata sollevata diversi mesi fa)?
3) In caso di affidamento dei figli ad uno solo dei genitori a chi andrebbero?
4) Se eventualmente ottenesse lei l’affidamento, a quanto potrebbe ammontare l’assegno dei figli?
5) A lei spetterebbe un assegno di mantenimento?
6) È possibile che lei riesca ad ottenere l’uso abitativo della casa di proprietà dei miei zii?
7) Lei può ottenere che lui le paghi o le dia un contributo per mantenere l’affitto?
Quello che ci auguriamo è che lui con la separazione consensuale ottenga l’affido congiunto, non perda la casa e non le debba corrispondere alcunché in
denaro: quante possibilità ci sono che questo accada? Temiamo che lei gli porti via i figli e la casa.
Jessica

Gentile Sig.ra Jessica,

rispondo qui di seguito seguendo l’ordine dei quesiti che mi pone con riferimento alla vicenda di suo cugino.

1) Innanzitutto Le preciso che è facoltà delle parti (e forse nel caso concreto sarebbe auspicabile visti i configgenti interessi) nominare un legale ciascuno.
Il professionista dovrà essere pagato dal proprio cliente. Quest’ultimo potrà, solo in caso di ricorso giudiziale con accoglimento di domande accessorie rispetto a quella di separazione (cioè richieste di affidamento, addebito, mantenimento,etc.), sperare di ottenere la condanna dell’avversario soccombente al pagamento delle spese di lite o di un concorso delle stesse.

2) L’alternativa ad una separazione consensuale è la separazione giudiziale. In questo caso, suo cugino dovrebbe rivolgersi ad un avvocato affinché depositi presso la cancelleria del Tribunale competente un ricorso per separazione giudiziale. Il Presidente fisserà un’udienza dove, in attesa della trattazione ed eventuale istruttoria del processo, verranno assunti dei provvedimenti provvisori ed urgenti, immediatamente esecutivi, con riguardo all’assegnazione della casa coniugale, affidamento dei figli e mantenimento in favore di questi ultimi ed eventualmente del coniuge, etc.

3) Di regola, a seguito della riforma del 2006 (L. 54/2006) i figli minori, salvo fattispecie eccezionali, vengono affidati congiuntamente ai genitori (c.d affido condiviso). Tuttavia per ragioni di carattere pratico, il Giudice stabilisce di collocarli presso uno dei due genitori, in caso di bambini piccoli solitamente si tratta della madre. L’ideale per l’attuazione di questa normativa, e visto che l’interesse primario da tutelare è quello dei figli, sarebbe che i genitori disponessero di una casa a testa a poca distanza l’una dall’altra: in questo caso i bambini trascorrerebbero alcuni giorni della settimana con la mamma e altri con il papà, senza essere “sballottati” da una parte all’altra e rimanendo nel contesto e nella zona dove vivono, giocano, studiano… pur formalmente collocati presso uno dei due genitori. Nel caso di specie, mi pare di capire che questa soluzione ideale non sia possibile. Ma ciò non impedisce, comunque, l’affidamento condiviso, che verrà regolato dal Giudice.

4) Se l’affido è condiviso, nell’ipotesi della soluzione “ideale” prospettata sopra, si potrebbe chiedere al Giudice che il padre provveda direttamente al mantenimento dei figli nel periodo in cui gli stessi si trovano con lui e così la madre nei giorni di sua competenza, salvo per le spese di carattere eccezionale, urgente, di salute, studio, etc. che dovranno essere sopportate al 50%.
Qualora, invece, l’affido condiviso, di fatto, dovesse risolversi in un mero diritto di visita, per ragioni anche logistiche ed economiche dei genitori, il genitore collocatario avrà diritto di ricevere un concorso al mantenimento dei figli e nel loro interesse.
L’ammontare dell’assegno varia principalmente a seconda delle possibilità economiche di ciascuno dei genitori  e, in particolare, dalle esigenze dei figli, non esistendo dei criteri prestabiliti.

5) Da quanto mi descrive, se il Giudice rileverà l’autosufficienza economica della signora a mantenere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, non dovrebbe prevedere un assegno di mantenimento in favore della moglie.

6) La possibilità di ottenere l’assegnazione della casa per la madre è concreta, visto che, presumibilmente, in base all’età dei bambini, sarà scelta come genitore collocatario.

7) Se alla signora viene assegnata la casa dei suoceri, direi di no. Tuttavia, si segnala la sentenza Cass. Civ. Sez. III 7 luglio 2010 n. 15986 con cui è stata riconosciuta ai suoceri proprietari la possibilità di ottenere la restituzione della casa già assegnata.
In questo caso, ovviamente, dovendosi assicurare una casa ai figli, potrebbero emergere problemi di dover sostenere un affitto sia per il genitore collocatario che per l’altro.

Riassumendo, suo cugino ha concrete possibilità di ottenere l’affido condiviso, seppur con collocamento dei bambini presso la madre, ma non l’assegnazione della casa che segue sempre e solo i figli.
Sulle obbligazioni patrimoniali mi riporto a quanto detto sopra.

È superfluo sottolinearLe che ogni storia è un caso a sé e va approfondito nella sua peculiarità.