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INTERVENTO PER LA CORREZIONE DELLA DEVIAZIONE DEL SETTO NASALE. IL PAZIENTE SUBISCE GRAVI ED ESTESE USTIONI SU UNA GAMBA A CAUSA DEL DIFETTOSO FUNZIONAMENTO DI UN BISTURI ELETTRICO, IL CUI ELETTRODO ERA STATO APPLICATO SULL’ARTO. CHI RISPONDE DEI DANNI CICATRIZIALI DI NATURA PERMANENTE SUBITI DAL MALCAPITATO PAZIENTE?

Con la sentenza n. 10616 del 26 giugno 2012 la Suprema Corte di Cassazione Civile, Sez. III, decide che a risponderne non sia soltanto la Casa di cura ma anche il medico operatore.

L’intervento era stato eseguito da un chirurgo a cui il paziente si era rivolto privatamente.
Come spesso succede il professionista fatta la diagnosi e indicato il trattamento da eseguire suggeriva la Casa di cura ( della quale non poteva in alcun modo essere considerato un dipendente) dove effettuare l’intervento.
Il paziente, in casi come questo, fidandosi del suggerimento del proprio curante segue l’indicazione. Il medico deve eseguire abilmente e diligentemente l’intervento, la struttura presta i servizi accessori di natura alberghiera, di natura infermieristica  e mette a disposizione le sale operatorie e la strumentazione.
Parte della prestazione viene poi fatturata dal medico e la restante parte dalla struttura sanitaria.

Secondo i Giudici del primo e del grado d’Appello a rispondere dei danni doveva essere solo la struttura sanitaria. Era quest’ultima obbligata a garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature ospedaliere.

La Cassazione con la sentenze in commento ha ribaltato la decisione affermando viceversa una responsabilità solidale fra medico e Casa di cura e individuando, così,  l’ulteriore dovere in capo al medico “ di accertarsi preventivamente che  la Casa di cura dove si appresta ad operare sia pienamente idonea, sotto ogni profilo, ad offrire tutto ciò che serve per il sicuro e ottimale espletamento della propria attività ”.

In casi come quello descritto, e sempre più frequenti, pur non essendoci fra il medico e la Casa di cura un rapporto di lavoro subordinato è pur vero che la scelta della struttura in cui verrà prestata l’attività sanitaria diviene parte integrante del contratto concluso tra paziente e professionista , nel senso che ciascun medico opera prevalentemente presso determinate cliniche e che, a sua volta, ciascuna Casa di cura accetta i soli pazienti curati da determinati medici.

Si realizza così una osmosi contrattuale che, oltre ai rispettivi tradizionali doveri, fa sorgere: nel medico, il dovere di accertarsi che la struttura prescelta e suggerita al paziente sia idonea sotto ogni profilo, e nella Casa di cura, il dovere di verificare che il medico ospitato sia abilitato all’esercizio della professione medica e che svolga diligentemente di volta in volta la prestazione richiesta.