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DUE GENITORI NON VENGONO INFORMATI DAI SANITARI che fra i rischi specifici di un intervento chirurgico di ARTRODESI VERTEBRALE STRUMENTATA CON ACCESSO POSTERIORE, cui sarebbe stata sottoposta la figlia minore, vi era quello – seppur raro, ma (poi rivelatosi) – letale di EMBOLIA GASSOSA.
Il TRIBUNALE di BOLOGNA condanna i medici e l’ Ente Ospedaliero per aver, fra l’altro,  negato ai genitori di esprimere validamente il loro CONSENSO.

Cosa sarebbe accaduto se i medici avessero detto la verità, cioè che la bambina poteva morire durante l’intervento???
O meglio, quali sarebbero state le determinazioni dei due genitori se avessero saputo che  l’intervento alla colonna vertebrale che doveva essere praticato era suscettibile di una complicanza nota come “embolia gassosa”, nonché che a tale rischio è associata una mortalità pari – se non superiore – al 50%???
Non v’è chi non convenga sul fatto che mai i genitori avrebbero prestato il consenso a tali condizioni.
Per dimostrarlo è, infatti, sufficiente far ricorso al comune buon senso.
Portare un busto sarebbe stato di certo una “scocciatura” e un rimedio non risolutivo, motivo per cui, evidentemente, i Consulenti nominati dal Tribunale hanno qualificato l’intervento di cui è causa come “necessario e consigliabile”, ma di fronte alla possibilità di morire, in così tenera età, sarebbe stata, sicuramente, ben poca cosa.
Purtroppo, però, i sanitari – come è risultato per tabulas (dalla cartella clinica; dalla Consulenza svolta in sede penale; dalla CTU redatta in sede civile) e dalla viva voce dei testimoni – hanno sottaciuto l’esistenza del ridetto rischio e, conseguentemente, hanno inibito ai genitori della minore di scegliere consapevolmente se affrontare o meno l’intervento chirurgico; se farlo in altre strutture con terapie alternative; se farlo in quel momento o farlo dopo o non farlo.

S è insistito sul fatto che il medico deve informare il paziente, tra le altre cose, anche sui rischi prevedibili dell’intervento inclusi quelli con scarsa probabilità statistica di verificazione.  Per giurisprudenza costante, infatti, assume rilevanza, in proposito, l’importanza degli interessi e dei beni in gioco, non potendosi consentire, tuttavia, che, in forza di un mero calcolo statistico,  il paziente non venga edotto di rischi, anche ridotti, che incidano gravemente sulle sue condizioni fisiche o, addirittura, sul bene supremo della vita.

Nel corso del processo i Consulenti nominati dall’Ufficio, pur precisando che “Proprio perché trattasi di gravissima complicanza potenzialmente mortale, secondo taluni l’informativa circa l’embolia gassosa avrebbe dovuto essere data”, hanno rimesso all’Ill.mo Giudice la decisione se fosse necessario o meno fornire tale tipo di informazione, essendo l’embolia gassosa una complicanza specifica, presente nelle statistiche e in letteratura, ma rara.

Peraltro, non solo questo gravissimo rischio era stato sottaciuto, nel caso in esame, ma non sono state neppure indicate le possibili terapie o interventi alternativi – come ad esempio, la tecnica dei potenziali evocati alternativa al test del risveglio intraoperatorio – che, invece, rappresentano un passaggio essenziale dell’informativa al paziente, e che, nel caso di specie, sarebbero state importanti, visto che il test del risveglio intraoperatorio utilizzato nel caso in esame , in generale, può favorire l’embolia a causa della pressione negativa determinata dal respiro spontaneo.

Sulla base di queste argomentazioni, l’avv. Luigi Lucente ha chiesto che il Tribunale condannasse i sanitari e l’Ente per non  avere, fra le altre cose, rispettato il dovere di informazione cui erano tenuti.

Il Tribunale di Bologna con sentenza n.1564/2013  depositata il 20 Maggio 2013 ha accolto la domanda motivando la decisione sul punto come di seguito. Il consenso è “…posto a tutela della libertà di autodeterminazione del paziente, intesa come espressione della libertà personale tutelata dall’art. 13 della Costituzione, con la conseguenza che il dissenso cosciente e responsabile del paziente costituisce limite invalicabile per l’attività del medico.[…]
… una corretta informazione deve servire al paziente per operare una consapevole scelta in ordine al bilanciamento tra vantaggi e rischi, sin anche alla possibile inutilità dell’intervento stesso, in modo tale da determinarsi coscientemente e volontariamente su ciò che potrà accadergli.[…]
… il necessario consenso del paziente all’esecuzione della prestazione terapeutica costituisce un’obbligazione il cui adempimento deve essere provato dalla parte che l’altra affermi inadempiente e, dunque, dal medico a fronte dell’allegazione di inadempimento da parte del paziente.[…] Nel caso di specie le risultanze delle prove orali svolte su tale specifico aspetto e l’esame della documentazione prodotta, anche secondo l’avviso dei CTU, induce a ritenere che il consenso informato predisposto dai sanitari e sottoscritto dall’esercente la potestà genitoriale risulta essere generico ed in particolare non descrittivo della possibile, sia pur molto rara, complicanza embolica di fatto intervenuta, non contenendo l’indicazione di possibili terapie o interventi alternativi, indicando soltanto “ i rischi prevedibili dell’intervento chirurgico proposto, degli eventuali danni ( temporanei o permanenti) per la salute e per la vita”. In particolare il teste Dott.ssa …, che ha acquisito il consenso al trattamento anestesiologico, ha riferito che non sia stato prospettato né il rischio di morte, né di embolia … né l’esame della problematica circa il grado di necessari età dell’intervento in rapporto ai relativi rischi, né prospettati i particolari rischi connessi alla procedura di risveglio intraoperatorio, pur essendo stata spiegata tale tecnica, né l’alternativa della tecnica dei potenziali evocati, già all’epoca utilizzati. Anche l’infermiere professionale presente al colloquio … ha negato che si sia parlato di rischio di embolia, di rischi connessi all’anestesia, di tecniche alternative per la valutazione sensoriale intraoperatoria.
Da ciò consegue che ai genitori … è stato negato il diritto di esprimere validamente il loro consenso, atteso che verosimilmente gli stessi non lo avrebbero prestato a fronte di un rischio letale in cui poteva incorrere la loro unica figlia.”