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Un uomo in punto di morte scrive un testamento e dispone in tal senso:” desidero che la mia Villa, sita in via …, diventi una casa di riposo e pertanto la lascio all’ente comunale di assistenza della città di Trani; se vi fossero altri beni alla mia morte non considerati in questo mio scritto, come se vi fossero dei debiti, il tutto va a favore ed a carico di mio nipote G.

La Villa di cui trattasi era circondata da un terreno, in parte adibito a frutteto e in parte a vigneto. Pur non essendo stata fatta esplicita menzione nel testamento del ridetto terreno circostante la Villa, l’Ente comunale se ne era comunque appropriato, ritenendo che il ridetto terreno fosse legato alla Villa da un rapporto pertinenziale tale da non poter essere separato in assenza di una esplicita volontà del testatore in tal senso.

Il nipote del de cuius ( G. ) invece, ovviamente, sosteneva l’esatto contrario e cioè che  il terreno costituiva un bene del tutto autonomo rispetto all’immobile come indicato nei registri catastali. Per cui il terreno spettava a lui : il termine ( Villa) impiegato dallo zio non poteva ritenersi suscettibile di significati estensibili ad altri beni se non alla costruzione.

In primo grado, il Tribunale di Trani dava ragione al nipote ( G. ).

La Corte d’Appello, prima,  e la Corte di Cassazione, poi, decidono in modo differente perché a dire dei Giudici Superiori è compito del giudice, “ nell’interpretare un testamento,  di individuare l’effettiva volontà del de cuius” anziché limitarsi ad una interpretazione letterale delle espressioni usate.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.12242 del 30 maggio 2014 ha così deciso: “ … Occorre premettere che, nell’interpretazione del testamento, il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in  materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale mortis causa, salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento.
Tale attività interpretativa del giudice del merito, se compiuta alla stregua dei suddetti criteri e con ragionamento immune da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. 14.10.2013, n. 23278; Cass. 14.1.2010, n. 468; Cass. 21.2.2007, n. 4022; Cass. 11.4.2005, n. 7422).
In proposito, questa Corte ha avuto modo di rilevare che l’interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella del contratto, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c. (applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), va  individuata sulla base dell’esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore.
Ne deriva che il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell’atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purchè non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius (Cass. 3.12.2010, n. 24637; Cass. 19.1.2005, n. 1079; Cass. 30.7.2004 n. 14548). Nella specie, la Corte di Appello, nel focalizzare correttamente il punto fondamentale della contesa nella ricostruzione della effettiva volontà del testatore, ha maturato il convincimento secondo cui l’intenzione di G.L. era quella di attribuire all’ECA, e quindi agli anziani assistiti dal Comune di Trani, tutta la villa ed il compendio immobiliare di fatto annesso alla stessa (comprensivo del terreno adibito a frutteto e  vigneto), affinchè i fruitori residenti ne potessero godere pienamente in ogni sua parte, senza eccezione alcuna. A tali conclusioni il giudice del gravame è pervenuto sulla base di un percorso argomentativo privo di incongruenze logiche, con cui ha rilevato che il testatore, lasciando in legato all’ECA di Trani “la villa”, aveva piena consapevolezza di inserire in tale disposizione tutte le relative pertinenze, ed anche l’appezzamento di terreno retrostante la villa, adibito a frutteto e vigneto, e “delimitato da un sostanzialmente unico muro perimetrale”, se è vero che lo stesso C.T.U. ha dato atto, nella sua relazione, che, al di là dei vari cancelli che si erano venuti stratificando nel tempo, l’intero complesso “ risulta recintato e ben definito lungo tutti i confini”.
A tale considerazione, basata sul rapporto obiettivo di complementarietà fisica esistente tra il terreno in questione e la villa, costituenti sostanzialmente un unico complesso immobiliare, la Corte territoriale ha affiancato l’argomento di carattere logico, secondo cui il G. (uomo di cultura ed abilitato ad esercitare l’avvocatura, anche se non svolgeva una precisa attività e viveva di rendita), che conosceva il compendio immobiliare meglio di chiunque altro, poiché vi viveva o quanto meno vi aveva vissuto a lungo, ove avesse voluto effettivamente beneficiare il nipote nel senso asserito in citazione, avrebbe espressamente menzionato nel testamento le particelle 173 e 933. La ricostruzione della volontà testamentaria in tal senso operata dal giudice del gravame si sottrae al sindacato di legittimità, essendo stata effettuata nel rispetto delle regole ermeneutiche che regolano la materia e con un ragionamento immune da vizi logici.
E, in realtà, le doglianze mosse dal ricorrente, imperniate sul rilievo della insussistenza di uno stretto rapporto di pertinenzialità tra le particelle adibite a frutteto e vigneto e la villa, si risolvono sostanzialmente nella  richiesta di una diversa valutazione di merito delle disposizioni testamentarie, non consentita in questa sede; e vertono, comunque, su circostanze di per sé non determinanti ai fini della decisione, essendo compito del giudice, nell’interpretare un testamento, quello di individuare l’effettiva volontà de de cuis, al di là del rigoroso significato tecnico-giuridico delle espressioni usate. … ”.