Un paziente, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Lucente, aveva convenuto innanzi al Tribunale di Milano il proprio dentista perché venisse accertato il comportamento negligente, imprudente e imperito del professionista nell’esecuzione della prestazione medico professionale resa (opere di carattere protesico) e, quindi, l’inadempimento del medesimo rispetto al contratto sorto fra le parti.
La prestazione eseguita dal dentista convenuto, infatti, era stata sostanzialmente inutile per il paziente (già portatore di una situazione odontostomatologica compromessa). Il malcapitato paziente non solo non aveva risolto i problemi odontoiatrici per cui si era rivolto al dentista, ma aveva – per effetto di cure incongrue – perso anche dei denti.
I marchiani errori nell’operato di tale professionista, peraltro, erano già stati certificati dalla relazione di un Consulente Tecnico dell’Ufficio, redatta in occasione dell’Accertamento Tecnico Preventivo incardinato sempre dal paziente innanzi allo stesso Ecc.mo Tribunale di Milano, all’esito del quale l’attore aveva già ottenuto un importo dalla Compagnia di Assicurazione del medico a titolo di risarcimento danni.
Conseguentemente, nel giudizio di cui si tratta, così come previsto dal Codice Civile, il paziente chiedeva venisse, altresì, dichiarata la risoluzione del rapporto con il dentista e la condanna di quest’ultimo alla restituzione dell’importo complessivo corrisposto a titolo di compenso.
Dall’inadempimento grave, infatti, secondo la tesi offerta all’attenzione del Giudicante dall’Avv. Luigi Lucente, conseguiva, per regola generale – applicabile anche nel caso in cui siano coinvolti dei dentisti – che il contraente non inadempiente ( in questo caso il paziente difeso) che avesse pagato aveva diritto, in caso di risoluzione, alla ripetizione del corrispettivo (Cass. 16 ottobre 1995, in E. Protetti – C. Protetti, Medici e biologi nella giurisprudenza, Milano 1998, pag. 315; Trib. Milano, 25 giugno 1999, in Corr. Giur. 2000, pag. 374 ss. e Trib. Varese, 5 novembre 2001, in Resp. Civ. Prev., 2002, pag. 1135, nonché nell’articolo di Daniele Maffeis “responsabilità medica e restituzione del compenso: precisazioni in tema di restituzioni contrattuali”, Resp. Civ. e Prev. 2004, 4-5, 1121, anche in De Jure on line 2014).
Si richiamava in proposito l’interessante sentenza del 30 aprile 2007 sez. XIII del Tribunale di Roma (consultabile anche sul motore di ricerca De Jure on line 2014) in cui il Giudice est. Dr. Marco Rossetti, Magistrato attualmente applicato all’Ufficio Massimario della Corte di Cassazione, trattando una fattispecie del tutto analoga, accoglieva la domanda di risoluzione contrattuale avanzata dal paziente, precisando che da ciò discende, sul piano degli effetti, che:
1) era dovuta la restituzione delle somme già versate (effetto restitutorio scaturente dalla risoluzione);
2) era dovuto il risarcimento del danno, sia non patrimoniale che patrimoniale, inteso quest’ultimo come spese mediche in futuro da sostenere in conseguenza della condotta inadempiente del medico (effetto risarcitorio scaturente dalla risoluzione, nel caso di cui ci occupa già sostenuto dalla Compagnia di Assicurazione).
Secondo il pensiero del Giudice Dr. Marco Rossetti, infatti, per quanto attiene agli obblighi restitutori scaturenti dalla risoluzione di un contratto di prestazione d’opera professionale, il controvalore di una prestazione professionale che abbia recato un danno alla salute del paziente è certamente pari a zero e, dunque, per essa, non sarebbe stato dovuto alcun corrispettivo, “[…] deve, pertanto, concludersi che il paziente non è tenuto a versare al medico professionista il corrispettivo pattuito e, se versato, ha diritto a pretenderne la restituzione, quando l’intervento sia stato eseguito in modo imperito (così Trib. Roma 20.10.2003, in Giurispr. Romana, 2004, fasc. 12)”.
Il dentista convenuto si costituiva regolarmente nel processo incardinato innanzi al Tribunale di Milano e chiedeva il rigetto della domanda attorea, sostenendo che la pretesa restitutoria fosse infondata dato che il paziente aveva già attenuto il rimborso di quanto pagato per le prestazioni eseguite da una Società terza ( compagnia di assicurazioni) in forza di una polizza privata stipulata dall’attore. In altri termini, poiché – in tempi non sospetti- il paziente aveva ottenuto il rimborso di quanto pagato al proprio dentista dalla Compagnia di Assicurazioni con cui aveva acceso una polizza sanitaria, non aveva titolo di chiedere indietro anche quanto pagato al dentista medesimo poiché diversamente si sarebbe indebitamente arricchito.
Con la sentenza n. 10469 del 22 agosto 2014 emessa dal Tribunale di Milano, sezione I, è stata accolta la tesi sostenuta dall’Avv. Luigi Lucente in favore del proprio Assistito. La decisione del Tribunale meneghino è stata così motivata:
“La domanda dell’attore è fondata.
Non sono in contestazione tra le parti:
– la ricorrenza tra loro di un rapporto contrattuale di prestazione di attività intellettuale volto all’esecuzione da parte del dott. … di quanto meglio dettagliato nei docc. … dell’attore (fatture n. … ; anche sub docc. … del convenuto con relativi “estratto conto”);
– il pagamento da parte del … (paziente) al … (dentista) della complessiva somma di €. 16.173,00 quale corrispettivo delle prestazioni rese;
– la responsabilità del convenuto “per negligenza o imperizia sia nella progettazione che nell’esecuzione dei lavori protesici e interventi non conformi alle regole dell’arte” come accertato dal consulente tecnico nominato dall’ufficio in sede di procedimento preventivo (cfr fascicolo acquisito) le cui conclusioni sono pienamente condivisibili, conseguenti ad un esauriente esame delle risultanze in esito al contraddittorio tecnico svoltosi;
– l’intervenuta transazione, in data … (doc. … attore), tra l’attore e la compagnia di assicurazione del … (medico) “a tacitazione definitiva di ogni danno, personale, materiale, patrimoniale e non patrimoniale, presente e futuro, subito in conseguenza del sinistro” (doc. … );
– l’esecuzione dell’accordo transattivo del rimborso di quanto corrisposto dal … (paziente) al … (dentista) a titolo di compenso, trattandosi di “voce” non compresa nel rischio assicurato;
– il rimborso all’attore da parte della … (terzo) di quanto da lui pagato al … dentista.
Le risultanze dell’accertamento peritale e la loro non contestazione da parte del convenuto consentono di ritenere accertato l’inadempimento del … (dentista) al contratto d’opera professionale concluso con il … (paziente) e conseguentemente di dichiararne la sua risoluzione per tale ragione.
Dalla dichiarazione di risoluzione del contratto discendono gli obblighi restitutori e nel presente giudizio il … (paziente) ha esercitato il suo diritto alla restituzione del corrispettivo versato pari ad €.16.173,00.
Il convenuto contesta la pretesa dell’attore ed afferma che l’accoglimento della domanda qui proposta rappresenterebbe per il … (paziente) “indebito arricchimento” poiché egli ha già ottenuto il rimborso della somma indicata dalla … (compagnia di assicurazione del paziente).
Ritiene questo giudice che tale motivo dedotto dal convenuto non sia fondato. Si è detto che è dato pacifico in causa che il pagamento del compenso al professionista sia stato effettuato direttamente dal … (paziente). […] l’unico soggetto legittimato a richiedere al … (dentista) la restituzione del corrispettivo versato, a seguito della risoluzione del contratto, è il … (paziente) che ha eseguito il pagamento. Nel caso di specie non può infatti configurarsi un diritto di surrogazione di … (terzo) (nei termini riservati dall’art. 1916 c.c. alle assicurazioni) né il convenuto ha dimostrato che, in forza di specifica clausola del rapporto … (paziente) / … (compagnia di assicurazione del paziente), quest’ultima al momento del rimborso all’attore si sia a lui surrogata nel diritto verso il terzo responsabile. Né l’eventuale “indebito arricchimento” che deriverebbe all’attore dall’accoglimento della domanda di restituzione, può essere legittimamente dedotto dal convenuto che non è il soggetto a danno del quale tale indebito si realizzerebbe, non avendo egli alcun titolo per trattenere il corrispettivo ricevuto in forza di un contratto risoltosi per suo inadempimento”.