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… avendo mostrato intenzionalmente disinteresse alle esigenze della stessa sia sotto il profilo economico che sotto il profilo dell’assistenza.

Il caso riguarda la vicenda di una bambina nata fuori dal matrimonio.
Inizialmente, e fino al compimento di un anno della propria figlia, i genitori convivevano.
Poi il padre si allontana e si disinteressa della figlia.
Da quel momento è stata la madre ad occuparsi esclusivamente della minore provvedendo a tutte le necessità anche di natura economica sebbene il padre avesse un lavoro di elettricista al momento dell’allontanamento e da ultimo di taxista.
A distanza di 12 anni, la madre, anche quale rappresentante della figlia minore, cita in giudizio il padre per sentirlo condannare a pagare il mantenimento della figlia; il rimborso delle somme anticipate nel tempo e il risarcimento a favore della bambina del danno conseguente alla privazione della figura paterna.

Con sentenza 23 luglio 2014, la Sez. IX del Tribunale di Milano ha condannato il padre a versare in favore della figlia dalla data della domanda €. 350,00 mensili a titolo di mantenimento; a rimborsare €. 35.900,00 alla madre per averli anticipati al suo posto dalla data dell’allontanamento dalla casa familiare (anno 2000) alla data della domanda (anno 2012) e pagare €. 40.997,50 alla figlia a titolo di danno non patrimoniale per averla privata della figura paterna oltre al pagamento delle spese di lite. Nel dettaglio si legge in sentenza: “Sulla scorta dei dati, pare equo e congruo un mantenimento in euro 350,00 mensili, tenuto conto del costante e stabile inserimento del [ padre] nel mercato del lavoro (almeno sin dal 2000 ad oggi) e delle sue capacità professionali, emerse nel rilevare come,  a fronte di una attività di lavoro subordinato, questi si sia dedicato ad una attività propria, avente ad oggetto una prestazione di servizi consolidata nel mercato … L’assegno decorre dalla domanda: dunque, dalla instaurazione del giudizio. L’atto di citazione è stato notificato il 29 ottobre 2012: quindi l’assegno decorre dal mese di novembre 2012 oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici  ISTAT … ”.
E, ancora: “ Il padre ha omesso di mantenere [la figlia] da giugno del 2000 con una condotta omissiva che, tenuto conto dell’obbligo fissato giudizialmente con l’odierna pronuncia, si è protratta fino al mese di novembre del 2012. Si tratta, dunque, complessivamente di 12 anni e 5 mesi e, quindi, 149 mesi in totale. In questo periodo, è la sola madre ad avere sostenuto il carico economico del mantenimento: ciò trova un principio sufficiente di prova in atti. La [ madre] ha versato in atti numerose ricevute di pagamento (per le più svariate spese) che coprono il periodo dal 2001 al 2011 … Ad ogni modo, a mezzo delle prove documentali, si  apprende che la madre ha provveduto a mantenere la figlia per ogni esigenza: cure mediche, attività sportive (es. acquafitness); alimenti, vestiario. Ancora: ha provveduto a garantire anche le attività realizzatrici della personalità del minore, come le vacanze e le attività ricreative … La domanda di regresso merita quindi accoglimento. L’obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell’ipotesi in cui, uno dei genitori abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell’altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell’altro per la corrispondente quota … Il padre è, dunque, tenuto a rifondere alla madre le somme che avrebbe dovuto versare a [ figlia], per le spese ordinarie e straordinarie. Dette somme possono essere quantificate, per il passato, tenendo conto degli sviluppi dell’attività lavorativa del padre … Dal 2000 al 2007, può essere quantificato un mantenimento medio di euro 200,00 al mese (già tenuto conto della rivalutazione monetaria nel tempo), in coincidenza con la retribuzione del [ padre] da lavoro subordinato; dal 2007 (ottobre) al 2010, in poi, il mantenimento può essere quantificato in euro 300,00 (in coincidenza con i primi anni dell’attività imprenditoriale); dal 2010 al 2012, va confermato il mantenimento in euro 350,00. Per il periodo giugno 2000 – settembre 2007 (84 mesi), la quota di mantenimento omessa è pari ad euro 16.800,00. Per il periodo ottobre 2007 – dicembre 2009 (26 mesi), la quota di mantenimento omessa è pari ad euro 7.200,00. Per il periodo residuo (gennaio 2010 – ottobre 2012: 34 mesi), il mantenimento omesso è pari ad euro 11.900,00. Il calcolo totale del mantenimento omesso (144 mesi: 84 + 26 + 34) è pari ad euro 35.900,00”…
In ordine all’azione di risarcimento danni, la sentenza prosegue: “La minore, in persona della madre, propone azione risarcitoria contro il padre, per il disinteresse manifestato dal 2000 e, dunque, l’abbandono morale [ della figlia]L’abbandono morale in discussione è provato per tutti gli elementi già illustrati: valga ricordare che, dopo il giugno 2000, il padre ha rivisto la figlia solo in occasione nella cresima e, nel tempo, nemmeno ha dato la disponibilità necessaria per consentirle di ottenere i documenti amministrativi necessari per le attività più semplici (andare in vacanza). L’assenza del padre, nella fattispecie, è particolarmente rilevate. [ La figlia], pur avendo un padre inserito nel mercato del lavoro (prima dipendente, poi imprenditore) è stata costretta a vivere con il solo (basso) reddito della madre, aiutata dalla nonna materna, così conducendo una vita <<qualitativamente>> inferiore a quella che sarebbe spettata, privata di tantissime attività realizzatrici della persona che avrebbero potuto comporre il compendio della sua crescita psico-fisica. Ha subito, conseguentemente, un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (esistenziale) da privazione della figura genitoriale paterna, a causa del comportamento consapevole e colposo del padre… La “perdita” del genitore non è compensata dalla presenza dell’altro o dei parenti prossimi; non è nemmeno compensata dal mero sostegno economico. E’ perdita che segna la vita del fanciullo; è perdita che causa un danno alla sua stessa identità personale… La voce di pregiudizio in esame sfugge a precise quantificazioni in moneta e, pertanto, si impone la liquidazione in via equitativa… In merito alla quantificazione in concreto, questo Tribunale reputa di aderire all’orientamento giurisprudenziale (App. Brescia 1 marzo 2012) che, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, applica, come riferimento liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. Indirizzo che ha trovato recente conferma da parte della Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., sez. I, 22 luglio 2014, n. 16657, cit.)… Le suddette tabelle (nella loro edizione 2014), a favore di un figlio, per la perdita di un genitore, prevedono un risarcimento minimo di euro 163.990,00 e un risarcimento massimo di euro 327.990,00. Si tratta, però, di voce calcolata sulla “perdita definitiva” del genitore, a causa del decesso; nell’ipotesi di privazione del rapporto genitoriale, per abbandono morale, l’importo base deve essere dunque adeguatamente rideterminato. Nel caso di specie, tenuto conto del lasso di tempo trascorso (circa 14 anni), delle condizioni di totale abbandono morale e materiale, adottando come base di calcolo l’importo minimo, il risarcimento va quantificato in misura pari a ¼ per complessivi euro 40.997,50 già considerati congrui all’attualità”.