Al termine di una proficua opera conciliativa con controparte, la paziente rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Lucente riusciva ad ottenere, in tempi ridotti, il risarcimento dei danni subiti, e, quindi, una tutela rapida ed efficace dei propri diritti.
L’EPISODIO
La vicenda qui riassunta è quella di una signora che si recava presso uno Studio Dentistico dell’hinterland milanese poiché accusava un fastidioso quadro di mobilità a carico dei denti incisivi centrali superiori, uno dei quali pilastro di una protesi incollata di tre elementi sostitutiva dell’incisivo laterale superiore sinistro.
Il sanitario, titolare dello Studio Dentistico, formulava alla paziente diversi preventivi nel corso del trattamento comprensivi di ablazione tartaro, avulsioni, devitalizzazioni, inserzione di perni moncone, applicazione di denti provvisori, installazione di impianti endo-ossei, perni-moncone sugli impianti e corone oro-ceramica definitive.
Nel corso delle cure odontoiatriche, tuttavia, la paziente lamentava tutta una serie di fastidi di carattere funzionale alle protesi installate ed una chiara difficoltà nell’eloquio, specie a causa di una ‘s’ sibilante in precedenza mai avuta. Oltretutto, con il trascorrere del tempo i fastidi agli impianti non accennavano a diminuire, così come persisteva, altresì, anche un insistente sanguinamento gengivale. Inoltre, la paziente poteva constatare come l’applicazione dei denti provvisori fosse insoddisfacente anche da un punto di vista estetico: i denti, infatti, erano troppo sporgenti e di differenti lunghezze, causando alla stessa seri problemi anche per tutta quella che è la componente estetica. Ed al contempo sopraggiungeva anche un ascesso gengivale e, da ultimo, la frattura di uno dei denti provvisori applicati.
LA VERTENZA
A fronte della descritta situazione, la signora si rivolgeva allo Studio Legale Lucente, conferendo allo stesso mandato di intraprendere ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, necessaria alla tutela dei propri diritti e legittimi interessi.
La questione veniva sottoposta all’attenzione del Consulente Tecnico di Parte, il Dott. Marco Pecchioli, Medico Chirurgo Odontostomatologo e Consulente iscritto all’Albo del Tribunale di Milano, il quale individuava diversi profili di responsabilità professionale medica. In particolare, si dava risalto a due ordini di notazioni: la prima riguardante l’errata ratio della terapia protesica impostata (cd. approccio terapeutico), e la seconda attinente, invece, alla fase più propriamente tecnica di esecuzione dei lavori.
Si procedeva, inoltre, alla quantificazione tecnica del danno alla salute emerso in capo alla paziente e delle spese necessarie alla stessa per l’emendamento futuro di questo.
Così, esperita una puntuale istruttoria della pratica, e approfonditi quindi tutti gli aspetti patrimoniali e non patrimoniali emergenti dalla fattispecie, lo Studio Legale Lucente si attivava per prendere contatti con lo Studio Dentistico.
I tentativi di componimento bonario della vertenza, tuttavia, non consentivano di addivenire ad una immediata risoluzione stragiudiziale della controversia.
Pertanto, nel febbraio del 2019 l’Avv. Luigi Lucente incardinava presso il competente Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati il procedimento di mediazione previsto ex lege quale condizione di procedibilità della domanda in materia medico-sanitaria. Tale procedura, tuttavia, non permetteva al pari di giungere a una definizione della lite.
Per l’effetto, nel mese di maggio 2019 veniva notificato alla controparte atto di citazione in Tribunale mirato ad ottenere, in particolare:
- il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla paziente, sia in termini di residuali postumi permanenti (cd. invalidità permanente) che transitori (cd. inabilità temporanea).
- il risarcimento per le spese medico-sanitarie resesi necessarie e che si sarebbero rese necessarie anche in futuro per emendare nel possibile la condizione odontoiatrica della paziente.
- la risoluzione del contratto medico-professionale instaurato dalla paziente per fatto e colpa esclusivamente imputabili allo Studio Dentistico, con contestuale domanda di integrale ripetizione dei compensi dallo stesso percepiti per prestazioni preventivate e non eseguite ovvero eseguite in modo contrario alla leges artis – in ottemperanza al principio di matrice giurisprudenziale per cui “il risarcimento dovuto si estende anche alla restituzione al cliente dei corrispettivi e dei fondi che questi ha dato, il cui pagamento diviene privo di causa in ragione della difformità di esecuzione dell’opera professionale rispetto alle regole della materia e nella considerazione della inutilità dell’opera e anzi della sua contrarietà all’interesse del cliente” (così, ex plurimis, Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 643/2015).
- il rimborso integrale delle spese legali, di giudizio e di accertamento peritale.
- nonché i rispettivi interessi legali al saldo e, ove prevista, la rivalutazione monetaria.
Su queste basi veniva dunque introitato il relativo procedimento civile (TRIB. MILANO, SEZ. I, Dott.ssa V. Boroni, R.G. N. 27370/2019).
L’ACCORDO TRANSATTIVO.
Parallelamente, nel corso della fase introduttiva del procedimento incardinato venivano intavolate nuove ed ulteriori trattative finalizzate ad una chiusura della vertenza fuori dalle sedi giudiziarie; trattative coinvolgenti sia lo Studio Dentistico che l’Istituto Assicurativo dallo stesso interpellato quale proprio Ente Assicurativo attivato per la copertura del rischio da R.C. professionale.
Ed in quest’ottica, tramite gli uffici in chiave conciliativa dello Studio Legale Lucente si riusciva a giungere ad un valido accordo tra le parti: una soluzione valida e celere per la tutela dei diritti della paziente.
Infatti, con atto di transazione del 9 dicembre 2019 – ossia a non più di 6 mesi dall’instaurazione del Giudizio – la paziente otteneva l’assunzione di un obbligo contrattuale da parte delle citate controparti di versare in suo favore una somma pari a circa € 30.000,00 a titolo di risarcimento del danno, restituzione dei compensi professionali pagati e di rimborso delle spese vive processuali e peritali sostenute, oltre anche ad un ulteriore importo a titolo di rimborso delle spese legali sostenute.
Somme, queste, che venivano corrisposte in breve tempo tramite versamento diretto sul conto corrente.