Nel 2019 avevamo raccontato la vicenda di una paziente, seguita dallo Studio Legale Lucente, divenuta invalida in ragione di una lesione al midollo spinale esitata in occasione di un parto cesareo e più precisamente durante l’iniezione con cui veniva inoculato l’anestetico.
Qui il link diretto all’articolo richiamato, per conoscere la storia e il procedimento di primo grado tenutosi davanti al Tribunale di Milano e conclusosi con sentenza di condanna del nosocomio e dell’anestesista coinvolti (SENTENZA TRIB. MILANO, SEZ. I, N. 5288/19).
Riassumendo, il Tribunale di Milano, a fronte di una Consulenza tecnica dell’Ufficio che non certificava nelle conclusioni una responsabilità sanitaria, si discostava dal giudizio del Collegio peritale incaricato e, stimolato dalla Difesa dell’Avv. Luigi Lucente, reinterpretava gli esiti della perizia e così addiveniva a una pronuncia di condanna della struttura ospedaliera e del sanitario per aver praticato, durante il parto cesareo, l’iniezione spinale in uno spazio inter-vertebrale non raccomandato, provocando alla paziente una lesione midollare irreversibile.
A tale sentenza il 27.09.2019 veniva proposto appello da parte della Società Assicuratrice del medico anestesista condannato in primo grado quale materiale esecutore dell’infausta procedura anestesiologica.
L’Istituto assicurativo contestava, per un verso, l’inoperatività della polizza del sanitario e altre questioni attinenti la copertura assicurativa, mentre, per l’altro, denunciava errori del Tribunale meneghino nella parte in cui si era discostato dalla Consulenza medica, e deduceva che le complicanze verificatesi fossero da ascriversi a fattori esterni e non già all’operato del medico. La stessa contestava, altresì, la quantificazione del danno operata dal Giudicante di prime cure.
Si costituivano nel giudizio di appello tutte le parti appellate, paziente compresa. Quest’ultima nuovamente rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Lucente.
Tutte le parti dispiegavano le proprie difese. L’Ente ospedaliero e il sanitario coinvolti proponevano appello incidentale, e cioè a loro volta impugnavano la sentenza chiedendone la revisione in virtù dell’asserita esatta prestazione sanitaria.
Il secondo grado di giudizio si connotava per una certa celerità. Celebrata la prima udienza in data 17.12.2019, la Corte d’Appello rinviava al 23.06.2020 per la precisazione delle conclusioni. In seno a detta udienza la causa veniva trattenuta in decisione e, concessi i termini di legge per 1 gli atti difensivi conclusivi. In data 21.10.2020, infine, la causa veniva decisa in camera di consiglio e in data 18.11.2020 veniva pubblicata la sentenza (SENTENZA C.D.A. MILANO, SEZ. II CIVILE, N. 2987/20).
Nel processo di appello la Difesa della paziente, affidata all’Avv. Luigi Lucente, denunciava preliminarmente l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dal sanitario in quanto tardivo. E sul punto la Corte di Appello milanese riteneva fondata tale contestazione, dacché dichiarava “l’inammissibilità dell’appello incidentale” proposto dal sanitario.
Nel merito, l’Avv. Lucente replicava, eloquente, ricalcando i passi e gli spunti comunque offerti dalla Consulenza medico-legale del procedimento di primo grado, e dunque premendo sulla riconosciuta responsabilità professionale dell’anestesista, nonché del nosocomio, a cui era addivenuto il Tribunale. Veniva sottolineata, inoltre, la pacifica individuazione di un nesso causa-conseguenza fra l’operato del sanitario, responsabile, e il danno alla salute esitato sulla paziente. Venivano poi quindi riportati gli stralci della letteratura scientifica richiamata dalla Consulenza medica dell’Ufficio in modo improprio, e quindi evidenziata l’inconferenza rispetto al caso trattato. Veniva contestata l’esistenza di cause / concause nella produzione del danno afferenti alla paziente (quali l’obesità o particolari caratteristiche anatomiche del cono midollare, comunque mai dimostrate in giudizio). E di conseguenza veniva ricostruito e avvalorato l’intero iter logico-giuridico caratterizzante e fondante la pronuncia di primo grado del Tribunale meneghino, che bene aveva fatto a non dipendere unicamente dalle conclusioni del proprio collegio peritale, senza alcun vaglio critico.
Sui profili di merito la Corte di Appello, lapidaria, sentenziava: “i motivi di appello sono infondati”.
Premettendo, infatti, che la scelta del Tribunale di discostarsi dalle conclusioni della CTU era legittima e condivisibile, la Corte d’Appello ha poi precisato in sentenza “che il rilievo assegnato dai ctu alla obesità della paziente, è, quantomeno, contraddittorio. L’allegazione che l’obesità è un importante fattore di rischio per l’esecuzione dell’anestesia spirale, non può conciliarsi con quella secondo cui questo tipo di anestesia è quella maggiormente indicata per le pazienti obese. Anche … le «altre varianti anatomiche della paziente», non possono essere condivise. Anzitutto l’affermazione è formulata in termini generici ed ipotetici… inoltre, è ragionevole ritenere che, secondo canoni di perizia e prudenza esigibili da chi esercita una professione sanitaria, la accurata verifica delle caratteristiche del paziente debba precedere l’esecuzione di un qualsiasi trattamento terapeutico”.
Anche le altre doglianze rammostrate dall’Assicurazione del sanitario e finalizzate a diminuire sotto il profilo quantitativo il ristoro riconosciuto in capo alla paziente non colpivano nel segno, e, così, venivano respinte dalla Corte di Appello.
Veniva infatti confermato il discostamento (cd. personalizzazione) dai valori base di riferimento utilizzati per la quantificazione in euro del pregiudizio alla salute patito dalla paziente (le cd. Tabelle milanesi, rese dall’Osservatorio di Giustizia presso il Tribunale di Milano e aggiornate, ora, al 2018), il quale trova valida giustificazione nella “particolare afflittività” delle problematiche fisiche insorte in capo alla madre, chiamata ad accudire due figli in tenera età nelle precarie condizioni residuate dal parto cesareo.
Detto discostamento in eccesso era dunque ritenuto, a giudizio della Corte, “giustificato” e anzi “congruo”.
Per cui anche sul tema le rimostranze delle parti appellanti venivano respinte.
Rigettati, così, l’appello principale e incidentale, le spese seguivano la soccombenza. E dunque i diritti risarcitori della paziente, già consacrati all’esito del primo grado di Giudizio davanti al Tribunale di Milano, trovavano conferma d’innanzi alla Corte di Appello di Milano.