Il Tribunale di Bari con sentenza del 07.08.2009 ha condannato una Associazione sportiva a pagare i danni patiti da un iscritto che, per un attrezzo in cattivo stato di manutenzione, durante l’allenamento in palestra, riportava una ferita all’occhio.
Nel caso di specie il malcapitato stava eseguendo un esercizio per i muscoli dorsali alla sbarra. Dall’attrezzo si staccava sfortunatamente un frammento di ruggine che finiva nell’occhio dell’atleta.
Nel corso dell’istruttoria il fatto veniva provato attraverso le testimonianze favorevoli di altri iscritti. Anche il legale rappresentante della Associazione sportiva, in sede di interrogatorio formale, aveva ammesso di ricordare il fatto…probabilmente causato da “…un frammento di ruggine” e che … “A seguito di tali fatti (aveva) provveduto a ricoprire la sbarra con una protezione in plastica”.
Nella motivazione della sentenza, il Tribunale – uniformandosi a quanto più volte affermato dalla giurisprudenza (Cass. 17 gennaio 2008, n. 858; Cass. 03 aprile 2003, n. 5136) – ha ritenuto sussistere l’ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., trattandosi di danno prodotto da una cosa, in cattivo stato di manutenzione, stante la presenza di ruggine, e quindi potenzialmente lesiva per i suoi utilizzatori.
È stato ritenuto al di fuori di ogni dubbio che dei danni prodotti dall’attrezzo dovesse rispondere l’Associazione sportiva che ne aveva la diretta custodia e che, peraltro, poteva facilmente eliminare la situazione di pericolo inerente al bene, effettuando un semplice intervento sullo stesso o rimuovendo detto attrezzo.
Indubbia, inoltre, l’esistenza del nesso causale, poiché il ferimento dell’atleta è una conseguenza normale della condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa.
Nessuna prova di caso fortuito o forza maggiore è, viceversa, stata fornita dalla associazione convenuta, la quale non ha neanche allegato l’esistenza di un evento interruttivo del nesso causale tra il bene e l’evento dannoso.