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Si segnala, in tema di malasanità, la sentenza n. 13 del 04 gennaio 2010 della Cassazione Civile, Sez. III.

Il Supremo Collegio nell’esaminare un caso di omessa diagnosi di malformazioni fetali e conseguente nascita indesiderata ha stabilito, vertendosi nell’ambito dell’inadempimento contrattuale, che il danno al cui risarcimento è tenuto il debitore (medico e/o struttura sanitaria) non è solo quello alla salute, ma anche quello economico inteso come conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.

Ha, infatti, respinto la censura mossa alla decisione dei Giudici d’Appello che bene avevano fatto a liquidare un danno patrimoniale a favore della coppia di genitori che doveva tener conto del differenziale tra la spesa necessaria per il mantenimento di un figlio “sano” e la spesa per il mantenimento di un figlio affetto da malformazioni ponendo come limite temporale il raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio alla età di trenta anni.