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Tradizionalmente, per i giudici italiani, la perdita del bene primario (per ogni individuo) della vita, in quanto strettamente connessa alla vittima, non è meritevole di essere risarcito quando il suo titolare muore. L’evento mortale non è suscettibile di risarcimento “per mancanza del soggetto che dell’utilità sostitutiva del bene perduto possa giovarsi” (Cass. 25 Febbraio 1997, n.1704).
In Lettere a Meteco di Epicuro si legge: “…quando ci siamo noi non c’è la morte, quando c’è la morte non ci siamo più noi. La morte quindi è nulla, per i vivi come per i morti: perché per i vivi essa non c’è ancora, mentre per quanto riguarda i morti, sono essi stessi a non esserci
Ciò ha portato all’assurdo paradosso che il danneggiante che uccide viene “graziato” mentre paga se ferisce!!!
Si è allora aperto un complesso dibattito in ordine alla pretesa risarcitoria che potrebbe essere avanzata dagli eredi della vittima per il pregiudizio subito dal loro congiunto nella fase compresa fra l’evento e la morte. Più precisamente quella fase di agonia in cui il malcapitato attende la propria fine.
Infatti, l’orientamento tradizionale ha sempre fermamente negato ipotesi di risarcimento di sorta in caso di morte immediata. Esempio in Cassazione 30.10.1998 n.10896 “…in caso di morte immediata gli eredi non acquistano alcun diritto al risarcimento del danno (alla vita) sofferto dal proprio dante causa: perché la morte determina l’assoluta incapacità, da parte del defunto, a disporre di ogni diritto”.
Invece ha lasciato aperto uno spiraglio al dibattito nelle ipotesi in cui intercorra un congruo o apprezzabile lasso di tempo fra l’evento dannoso e il decesso tanto da far maturare un danno che poi cada in successione. Se, in altri termini, sopravvive all’evento dannoso, il danneggiato in quanto soggetto ancora fornito di capacità giuridica ha diritto al ristoro del danno e per logica implicazione lo stesso danno può trasferirsi poi, dopo la morte, per via derivata agli eredi.
La recente sentenza (che di seguito viene sinteticamente riportata) lungi dal riconoscere il danno da perdita della vita in sé, riconduce il c.d. danno tanatologico o da morte immediata alla dimensione del danno morale “sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita”.
Infatti, con sentenza n. 8360, Cassazione Civile, Sez. III, 8 aprile 2010 –  ha deciso che “…in ordine al  c.d. danno tanatologico, si deve tenere conto, nel quantificare la somma dovuta in risarcimento dei danni morali, anche della sofferenza psichica subita dalla vittima di lesioni fisiche alle quali sia seguito dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l’agonia, in consapevole attesa della fine”…”Il giudice deve cioè personalizzare la liquidazione dell’unica somma dovuta in risarcimento dei danni morali, tenendo conto anche del c.d. tanatologico, ove i danneggiati ne facciano specifica e motivata richiesta e le circostanze del caso concreto ne giustifichino la rilevanza.
Nella specie la Corte di Appello, in contrasto con i suddetti principi, ha del tutto negato ai ricorrenti il risarcimento, a titolo ereditario, dei danni morali subiti dalla vittima, a causa delle gravi sofferenze che hanno preceduto la morte.
La somma liquidata in risarcimento dei danni morali risulta infatti quantificata con esclusivo riferimento al compenso spettante ai superstiti per i danni morali subiti iure proprio, a causa della perdita del rapporto parentale”.
Per la cronaca, nel caso in esame, è stato liquidato agli eredi un risarcimento di € 90.000,00  per il danno sofferto dalla vittima nell’arco di mezz’ora in cui è rimasta lucida durante l’agonia in attesa della fine.
In conclusione, l’avverbio “anche” non accompagnato da nessuna valutazione in ordine ad altre poste di danno e l’entità del risarcimento farebbero pensare più che ad un danno da morte ad un danno da agonia.
Nel senso della risarcibilità del danno tanatologico (tesi prevalente), si veda Cassazione Civile 13672/2010 (<<la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni, se esclude l’apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la vittima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte, e può essere conseguentemente fatto valere “iure hereditatis”>>) e Cassazione Civile, SS.UU., 2672/2008.
Sull’argomento, da ultimo, si registra la pronuncia n. 1072 del 18.01.2011 della  Cassazione Civile sezione lavoro, secondo la quale: “In caso di lesione che abbia portato a breve distanza di tempo ad esito letale, sussiste in capo alla vittima che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della morte, un danno biologico di natura psichica, la cui entità non dipende dalla durata dell’intervallo tra lesione e morte, bensì dall’intensità della sofferenza provata dalla vittima dell’illecito ed il cui risarcimento può essere reclamato dagli eredi della vittima.
Invero il danno biologico, consistente nel danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi alla salute concretamente patiti dal soggetto, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione al soggetto del risarcimento sia per il danno biologico,  inteso per come detto quale danno alla salute, che per il danno  morale, inteso, quale intensa sofferenza psichica”.
Come si può notare facilmente, quello che abbiamo definito danno “da agonia”, in quest’ultima pronuncia, viene fatto rientrare nella categoria del “danno biologico di natura psichica”, diversamente dalle altre sentenze in commento laddove lo si definisce un “danno morale”.
Al di la dell’inquadramento nell’una o nell’altra categoria di danno non patrimoniale, i Supremi Giudici, in ogni caso, tendono sempre a precisare che bisogna non cadere nell’errore di duplicare il risarcimento “attraverso l’attribuzione di nomi diversi e pregiudizi identici”.
Che lo si chiami danno biologico (inteso come danno  alla salute) o danno morale (inteso come sofferenza interiore), questo danno costituisce un’unica posta di risarcimento che può essere trasmesso agli eredi della vittima.