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UN LASCITO EREDITARIO RICEVUTO DOPO LA SEPARAZIONE, ANCHE SE NON INCIDE SULLA VALUTAZIONE DEL TENORE DI VITA MATRIMONIALE PERCHE’ INTERVENUTO DOPO LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA, PUO’ TUTTAVIA AVERE UNA VALENZA IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLA CAPACITA’ ECONOMICA DEL CONIUGE ONERATO E DEL CONIUGE BENEFICIARIO DEL MANTENIMENTO

Presso il Tribunale di Roma G.M. (ex marito)  presenta un ricorso chiedendo la modifica dell’ammontare dell’assegno divorzile dovuto nei confronti dell’ex coniuge C.M. fissato in 450 Euro mensili.
A sostegno di tale richiesta viene addotto un intervenuto mutamento delle condizioni economiche consistente nella percezione di una cospicua eredità da parte della ex moglie.
Il Tribunale adito riduce l’assegno da 450 a 350 Euro mensili.
In una successiva fase di reclamo- introdotta dall’ex marito che si duole perché ritiene che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato le attuali condizioni della ex moglie-  la C.M. (ex moglie), a sua volta, critica il provvedimento del Tribunale sostenendo che l’Organo Giudicante, nel ridurle l’assegno,  non aveva valutato il fatto che ella aveva già speso metà dell’eredità ricevuta dal padre per potersi mantenere dopo la pronunciata separazione in conseguenza del rifiuto dell’ex marito di versare l’assegno impostogli dalla sentenza.
La Corte d’Appello di Roma con decreto n. 53377/2012 accoglie la richiesta di revoca dell’assegno divorzile proposta dall’ex marito in base alle mutate condizioni economiche dei due ex coniugi.
La Corte ha valutato che all’attuale residua a favore della C.M. ( ex moglie) una somma capitale frutto dell’eredità ricevuta dal padre di 274 mila Euro che potrà costituire una fonte di reddito di oltre 2 mila Euro mensili per almeno dieci anni.
La Suprema Corte di Cassazione, Sez. Civ. VI, con sentenza n. 2542 del 5 febbraio 2014 ha confermato la decisione della Corte d’Appello sostenendo che il lascito successivo alla separazione non va certo ad incidere sulla valutazione del tenore di vita matrimoniale, mentre va preso in considerazione ai fini della valutazione della capacità economica degli ex coniugi. Se la stessa muta dopo la sentenza che ha previsto l’assegno può determinarne la modifica o la revoca.(Conformemente si è pronunciata Cass. 27 maggio 2014, n. 11797)