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Il Tribunale di Milano con sentenza n. 9094/2006 ha condannato, per un caso di c.d. malasanità,  un noto Ospedale a risarcire i gravi danni patiti da un paziente, il Sig. D. S.,  che  nell’anno 2002 si rivolgeva all’Avv. Luigi Lucente per sottoporgli la seguente disavventura:
– nel mese di aprile dell’anno ’92 il paziente veniva ricoverato con diagnosi  di “OS distacco di retina con rottura gigante”;
– dopo alcuni giorni il paziente era sottoposto ad intervento di vitrectomia, cerchiaggio ed immissione di olio di silicone;
– nel mese di novembre dello stesso anno il paziente veniva ancora ricoverato presso il medesimo reparto e all’esame obiettivo presentava in OS olio di silicone in camera vitrea ed in camera anteriore, ed il visus era di 4/10 con correzione di -4 diottrie.
A seguito di quest’ultimo intervento riportava una endoftalmite infettiva che causava la perdita totale della funzione visiva dell’occhio sinistro.
Con il conforto dei medici di parte, lo studio legale redigeva atto di citazione e dava inizio ad una causa.
Nell’atto introduttivo veniva narrata la storia. Sulla natura e caratteristiche dell’infezione contratta si precisava che l’endoftalmite è una gravissima infezione che colpisce l’occhio umano per cause esogene in particolare quando l’integrità delle pareti del globo oculare è interrotta da traumi od interventi chirurgici. 
Si avanzava al Giudice la richiesta istruttoria che venissero acquisite agli atti le cartelle cliniche di altri pazienti del nosocomio che, operati nello stesso giorno in cui era stato operato il Sig. D.S., furono colpiti da endoftalmite.
Tale istanza, nonostante l’opposizione della Difesa dell’Ospedale, veniva accolta dal Giudice e i documenti acquisiti effettivamente attestarono che altri pazienti in quello stesso giorno in cui fu operato l’istante avevano contratto la medesima infezione. La circostanza, a parere di chi scrive, è stata determinante.
Il Magistrato, infatti, nominava, poi, un Consulente Tecnico medico-legale per gli accertamenti del caso.
E, fra le altre cose, in CTU si legge:” …durante il secondo intervento del 30.11.92 si verificò una endoftalmite post-chirurgica, causata da una probabile imperfetta sterilizzazione del materiale chirurgico utilizzato, o da contaminazione della sala operatoria. La conferma di tale evento è data dal fatto che nella medesima seduta operatoria di quella giornata, un’altra paziente sottoposta ad intervento vitreoretinico analogo andò incontro allo stesso problema di endoftalmite post-chirurgica.”
A conclusione del processo il Giudice ha così motivato la sentenza: “È nel corso di questo secondo intervento, eseguito il 30/11/02, che il paziente ha contratto una endolftalmite post chirurgica, gravissima infezione endoculare provocata da germi che penetrano all’interno del bulbo oculare attraverso soluzioni di continuo del medesimo, oppure per carenza di sterilizzazione degli strumenti chirurgici utilizzati, o per contaminazione delle soluzioni usate per irrigare l’occhio, o per sala operatoria infetta.
Detta infezione ha pregiudicato tutto il decorso successivo, causando le complicanze descritte dal consulente, che hanno richiesto due ulteriori interventi, purtroppo non risolutivi.
Malgrado le contestazioni di tali conclusioni peritali da parte dell’Ospedale convenuto, deve rilevarsi che la circostanza della intervenuta infezione manifestatasi il giorno successivo all’intervento chirurgico è un dato pacifico perché fa parte della storia clinica del paziente, che infatti risulta essere stato sottoposto in quell’occasione a terapia antibiotica generale e locale. Il ctu ha elencato tutte le possibili cause da cui può trarre origine detta infezione, e tutte quelle elencate e sopra riportate (cfr. pag. 5 relazione peritale) riconducono a condotte dell’ospedale stesso.
In proposito l’Ospedale ha ripetutamente insistito per l’audizione di testi Direttore Sanitario e medico chirurgo partecipante all’intervento che dovrebbero riferire sulle modalità con le quali è stato eseguito l’intervento e sulle precauzioni antisettiche utilizzate.
Prescindendo dall’evidente interesse dei testi indicati (dipendenti dell’Ospedale) a far risultare una condotta ineccepibile degli operatori, deve rilevarsi che l’Ospedale non ha mai indicato una possibile causa alternativa dell’infezione contratto dall’attore nella struttura. Ove pure fossero dimostrate le prassi precauzionali ed igieniche dedotte dal convenuto, ciò non lo esonerebbe da responsabilità nel caso concreto in cui, comunque non emerge la prova di una causa dell’infezione diversa e non imputabile all’ospedale, che neppure è stata ipotizzata, peraltro, in via teorica o probabilistica dal consulente tecnico.
Considerato che l’endoftalmite è una tipologia batteria di origine ospedaliera, che nella fattispecie si è manifestata esattamente il giorno dopo l’intervento chirurgico, appare del tutto logico individuare la genesi della patologia ed il nesso di causalità con l’atto operatorio del 30/11/92. E’ appena il caso di ricordare che la responsabilità del convenuto è di natura contrattuale, nel momento infatti in cui l’ospedale accetta la presa in carico del paziente, deve adoperarsi per fornire una prestazione adeguata e la prestazione medica costituisce una componente delle obbligazioni dovute per effetto del contratto di spedalità stipulato con il paziente, trova applicazione l’art. 1218 cc. che impone al debitore della prestazione di fornire la prova che l’inadempimento è stato determinato da causa allo stesso non imputabile. Una tale prova non è stata fornita dall’ospedale convenuto…”.
L’Ospedale è stato condannato a risarcire il danno biologico da permanente invalidità; il danno da invalidità temporanea; il danno morale… nonché il Tribunale ha ritenuto verosimile che “…la menomazione visiva abbia costretto il Sig. D.S. a rinunciare ad attività sportive in precedenza praticate ed abbia reso più difficoltosa la frequentazione di luoghi affollati o particolarmente dispersivi, quali centri commerciali e locali pubblici e più disagevole l’utilizzo dei mezzi pubblici. Tali pregiudizi hanno indubbiamente peggiorato la qualità della vita ed esigono risarcimento…” liquidato in una somma determinata in via equitativa.