Giustizia è stata fatta: sentenza Tribunale di Monza 20.05.2014
Ci eravamo lasciati, ormai 3 anni fa, a gennaio del 2011, all’inizio del giudizio ordinario che i Sig.ri B. con il patrocinio del sottoscritto Legale, convinti delle proprie ragioni, avevano incardinato nonostante l’esito sfavorevole del reclamo in fase cautelare.
Con la promessa che vi avremmo tenuti aggiornati sugli sviluppi della vicenda.
Ebbene, siamo orgogliosi di far sapere a tutti i lettori interessati all’argomento che pochi giorni fa, precisamente il 20 maggio 2014, è stata pubblicata dal Tribunale di Monza la sentenza che ha concluso il richiamato processo e che ha accolto tutte le domande dei Sig.ri B..
Ricordiamo brevemente che i Sig.ri B. avevano convenuto in giudizio la Società Torinese R. S.r.l. e un noto Istituto finanziario chiedendo venisse, innanzitutto, dichiarata la nullità- per violazione dell’art. 1346 c.c. – del contratto di compravendita stipulato tra il medesimo Sig. B. e R. s.r.l. avente ad oggetto l’acquisto di un “certificato di associazione” che avrebbe dovuto attribuire al titolare il diritto, alienabile e trasmissibile agli eredi, di godere di una settimana di vacanza in uno dei complessi turistici residenziali facenti parte del circuito turistico che pubblicizzavano.
In considerazione del ritenuto collegamento funzionale con il contratto stipulato con R. s.r.l., gli attori avevano poi chiesto la dichiarazione di inefficacia del contratto di mutuo da entrambi sottoscritto con la Banca, con conseguente condanna dell’istituto di credito a restituire i ratei sin qui pagati dai mutuatari.
Malgrado la ritualità della notifica, la R. srl. preferiva non partecipare al processo, e così, rimanere contumace, disertando anche l’udienza fissata per l’interrogatorio formale del suo legale rappresentante.
Si costituiva, invece, la Banca chiedendo il rigetto di ogni pretesa avversaria, in quanto infondata.
Ecco qui di seguito, per chi fosse interessato ai dettagli, le motivazioni della decisione del Giudice del Tribunale di Monza, nella quale, per ragioni di privacy, sono stati omessi i nomi dei soggetti coinvolti:
“[…] è documentale e incontestata in causa la circostanza che il Sig. B. abbia sottoscritto con R. s.r.l. [la società del torinese] un contratto di compravendita (doc. l attori), avente ad oggetto “il diritto inalienabile e trasmissibile agli eredi di occupare, godere e utilizzare il modo pieno ed esclusivo, per il periodo di una settimana all’anno una suite/appartamento in uno dei complessi turistici residenziali facenti parte del “New Club Elite”… “Diritto da usufruire” in periodi settimanali ricompresi tra le settimane n. 1 e n. 52 di ogni anno solare” da stabilire annualmente previa comunicazione alla società di gestione, al prezzo e alle condizioni generali allegate, verso corrispettivo di euro [omissis…] (doc. l).
La focalizzazione del vago oggetto contrattuale non è agevolata dal tenore delle condizioni generali ai sensi delle quali è stabilito che “l’Acquirente potrà altresì utilizzare la propria settimana di vacanza con moltissimi resorts, ubicati in tutto il mondo, grazie all’affiliazione del “New Club Elite Limited” al ’”Circuito …omissis” (art. 6).
Ed ancora, nella parte dedicata alla tipologia di settimane, si rinviene che “i turni di godimento vanno dall’1 gennaio al 31 dicembre. Il sistema di prenotazione prevede la comunicazione della date desiderate al booking che garantirà i periodi prescelti secondo disponibilità” mentre invece, nel resoconto contrattuale, è indicato che il periodo dell’ anno prescelto sarà quello “rosso” senza ulteriori precisazioni. […]
Ciò posto, la domanda attorea va sicuramente accolta per quanto riguarda il contratto stipulato tra il Sig. B. e R. s.r.l., in quanto affetto da nullità ex art. 1346 c.c. La pattuizione rientra nell’ ormai nota categoria di contratti che consentono di acquistare o, comunque, di fruire di periodi di vacanza – generalmente della durata di una settimana – in regime comunemente denominato di multiproprietà. Per la restante parte dell’anno, l’immobile viene goduto – con la medesima modalità – da altre persone, anch’esse proprietarie o fruititrici. Tale figura contrattuale risulta ormai espressamente disciplinata dal Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005), agli artt. 69 e segg., dedicati ai contratti per l’acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili. Esaminando dunque tale specifica disciplina, non può non giungersialla conclusione che il contratto in esame sia radicalmente nullo per violazione degli artt. 70 e 71.
Nella pattuizione, infatti:
1) non sono indicati il diritto oggetto del contratto, con specificazione della natura e delle condizioni di esercizio di tale diritto nello Stato in cui è situato l’immobile;
2) non è contenuta la descrizione dell’immobile e la sua ubicazione, posto che il documento contrattuale si limita a menzionare, in modo del tutto vago, “moltissimi resorts ubicati in tutto il mondo” Ciò preclude la valutazione delle condizioni di adempimento;
3) [non sono indicati] i servizi e le strutture comuni;
4) [non sono indicati] il periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l’acquirente può esercitare tale diritto, non essendo sufficiente limitarsi a richiamare, come nel caso di specie, un fantomatico periodo stagionale “rosso”.
Si comprende che una simile lacunosità non può determinare la semplice annullabilità del contratto o il riconoscimento della facoltà di recesso dell’acquirente – come ritenuto in altre fattispecie simili ma non sovrapponibili alla presente – determinando invece la nullità radicale della pattuizione. Se è vero, infatti, che l’attuale normativa in vigore – e prima di ciò, il D. Lgs n. 427/98 – fa discendere tale effetto unicamente dalla carenza della forma scritta, è parimenti corretto (come già rilevato da condivisibile giurisprudenza di merito, rif. Trib. Firenze 2 aprile 2004), che tale onere formale, essendo il medesimo rivolto ad assicurare all’acquirente la piena consapevolezza del proprio operato, non è rispettato anche quando nella scrittura non siano adoperati termini o frasi intellegibili, o non siano comunque indicati gli elementi ritenuti necessari dal legislatore.
Ed ancora, si concorda con altra pronuncia di merito secondo cui “la fumosità delle informazioni contenute nella scheda contrattuale … determina con effetto assorbente rispetto alle ulteriori allegazioni dell’attore la nullità del contratto concluso, in quanto, in ipotesi di forma – contenuto, all’omessa indicazione va equiparata (pena un ’elusione inaccettabile del dettato normativo) l’indicazione incompleta o incomprensibile” (rif. Trib. Parma sez. I, sent. n. 1046/2012).
Né si può omettere di sottolineare che la Corte di Cassazione, statuendo in un caso di contratto preliminare di compravendita di multiproprietà sita all’interno di campo da golf di cittadina del litorale laziale, per una ben individuata settimana all’anno, aveva sancito la nullità del contratto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., affermando la necessità che la pattuizione individuasse i criteri per la determinazione della quota, “nella sua effettiva misura” dovendo in ogni caso “essere contemplati i criteri per la sua concreta determinazione millesimale, atteso che il godimento turnario dello stesso alloggio da parte dei vari comproprietari in diversi periodi dell’anno incide sulla entità delle rispettive quote di pertinenza (non avendo la stessa incidenza sul piano del godimento di un bene sito ad esempio in una località marina averne la sua disponibilità in una settimana compresa nei mesi di luglio od agosto o piuttosto in altri periodi dell’anno) con i suoi inevitabili riflessi in particolare sul relativo prezzo di vendita e sulla entità della partecipazione alle spese comuni; di qui pertanto la conseguenza che la quantificazione della misura della suddetta quota o comunque la previsione negoziale dei criteri in base ai quali determinarla incidono sulla determinatezza o meno dell’oggetto del contratto stesso” (rif. Cass. n. 6352/2010). Nel caso concreto – ove alle lacune rilevate ai punti da sub 1) a sub 3) che precedono – si aggiunge anche l’omessa indicazione delle località in cui sorgerebbero i resorts e della settimana di fruizione, la nullità risulta essere ancora più conclamata.
Si rammenta, infine, che – come già sottolineato – il contratto in esame potrebbe essere nullo anche per violazione di norma imperativa, da individuare proprio nell’art. 71 del Codice del Consumo in quanto volto a realizzare un interesse indisponibile, vale a dire quello del consumatore di conoscere con esattezza ciò che sta acquistando e gli impegni che sta assumendo.
Qualora, peraltro, non si dovesse condividere detta censura di nullità, il contratto in esame risulta, quanto meno, annullabile ai sensi dell’art. 1439 c.c. posto che il Sig. B. è stato vittima di pubblicità ingannevole, idonea ad indurre in errore un consumatore, quale egli indubbiamente è. L’attore, infatti, è stato convinto a recarsi presso l’hotel “omissis” sul presupposto (falso) di dover solo ritirare un omaggio (vacanza premio, mai ricevuta), mentre invece la prospettazione del premio costituiva il mezzo, ingannevole per convincerlo ad assistere alla promozione ed alla vendita di quella forma di multi proprietà. Sussiste quindi nel caso di specie il dolo determinante, causa di annullamento del contratto ex art. 1439, comma 1, c.c.
Va parimenti sottolineata la condotta di R. s.r.l. la quale, oltre ad essere risultata del tutto inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, è rimasta contumace nel presente giudizio, disertando anche l’udienza fissata per l’interrogatorio formale – con ogni conseguenza ex artt. 116 e 232 c.p.c. – di fatto, volatilizzandosi subito dopo l’incasso del denaro del finanziamento. Il che palesemente dimostra l’inesistenza dell’attività contrattuale, prospettata al pubblico con modalità prive di trasparenza, incompatibili con gli obblighi di tutela del consumatore.
Alla luce di quanto sin qui esposto, quindi, il contratto stipulato tra il Sig. B. e R. s.r.l. deve essere dichiarato nullo.
Resta da esaminare il vero nodo problematico della vicenda: quali siano, cioè, le sorti del contratto di finanziamento stipulato con “omissis” [la Banca], contratto che, secondo la prospettazione degli attori risulterebbe a sua volta travolto dall’ inefficacia della prima pattuizione.
Si rammenta che tra i Sig. B. e l’Istituto di Credito convenuto risulta pacificamente sottoscritto un contratto avente ad oggetto “richiesta di prestito personale e di carta di credito” (doc. 2 attori). La pattuizione – per l’importo complessivo di euro 12. 363,00 di cui euro 11.500,00 a titolo di finanziamento, oltre a commissioni e premio di assicurazione – è successiva alla stipula del contratto intercorso tra il Sig. B. e R. s.r.l.. Gli attori hanno provato che “contestualmente alla ricezione della somma finanziata (…omissis) veniva saldato l’importo di euro 11.500,00 in favore della Società di viaggi (…omissis), come si evince dall’estratto conto prodotto agli atti del Tribunale “. Al riguardo, il tenore del documento è esplicito, indicando anche il numero dell’assegno bancario emesso il (…omissis data dell’assegno) dal Sig. B. in favore di R. s.r.l. e poi da questa società girato per l’incasso, come da addebito del (…omissis data dell’incasso).
La Banca convenuta ha negato in causa la sussistenza del collegamento negoziale, in ciò confortata anche dall’esito del reclamo (doc. 3) proposto avverso il provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c. dal giudice di prime cure che aveva invece accolto la domanda attorea, volta ad ottenere la sospensione dell’ obbligo di pagamento delle rate mensili del contratto di prestito personale (doc 10 attori).
Ora, è noto che anche la tipologia dei contratti di finanziamento risulta disciplinata per legge, ai sensi degli artt. 121 e segg. del T.U.B. (Capo dedicato al “Credito ai Consumatori”) per cui si può a buon diritto affermare l’avvenuta tipizzazione della categoria del collegamento negoziale nei contratti stipulati con i consumatori. In particolare, l’attuale art. 121 stabilisce che per “contratto di credito collegato” si intende, tra l’altro, “un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se … il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito “, come avvenuto nel caso concreto.
D’altra parte, l’attuale normativa rappresenta la fisiologica evoluzione del principio già sancito dall’art. 8 del D. Lgs. n. 472/98 che prevedeva, in caso di recesso del consumatore, la risoluzione di diritto del contratto di finanziamento concesso da un soggetto terzo (società finanziaria) “in base ad un accordo tra questi e il venditore “.
Il contratto stipulato tra il Sig. B. e R. s.r.l. riserva alla società di viaggi “la facoltà di consentire il pagamento del prezzo a mezzo di società finanziari da Lei indicata, con relativi oneri a carico dell’Acquirente” (art. 3). Nel caso di specie, il collegamento negoziale risulta dunque evidente posto che il contratto dispone che il pagamento della quota da parte dell’acquirente dovrà avvenire solo a mezzo di società indicata dalla venditrice.
Né vale ad escludere tale collegamento la circostanza che la causale del contratto di finanziamento risulti essere “viaggi” dovendosi ritenere che proprio l’evanescente formula concepita da R. s.r.l. (” … diritto di … godere e utilizzare in modo pieno ed esclusivo, per il periodo di una settimana all’anno. una suite/appartamento in uno dei complessi turistici residenziali facenti parte del “omissis“) abbia indotto la scelta di una simile locuzione, peraltro idonea a descrivere ciò che R. s.r.l. andava millantando.
Se è vero che la disciplina del T.U.B. prevede la caducazione del contratto di credito solo in caso di risoluzione o recesso dal contratto “a monte”, di fornitura del bene o servizio, non pare fuori luogo – in casi come quello in esame – fare ricorso allo strumento dell’analogia per integrare il diritto scritto.
Una simile soluzione pare coerente con la normativa comunitaria di ispirazione e consente poi di evitare un paradosso inaccettabile, vale a dire che il contratto di finanziamento rimanga valido ed efficace malgrado il ricorrere di gravi ipotesi quali la condotta fraudolenta del fornitore. Si rammenta poi che la giurisprudenza di legittimità è giunta a riconoscere l’esistenza del collegamento negoziale laddove sussista “un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, in caso di collegamento funzionale tra più contratti, gli stessi restano conseguentemente soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi “simul stabunt, simul cadent” (Cass. n. 7255/2013).
Nella presente fattispecie, non è contestato che gli operatori di R. s.r.l. fossero in possesso della modulistica già predisposta da “omissis” [la Banca] dovendosi ritenere che il contratto di finanziamento “omissis n. finanziamento” sia stato preordinato allo scopo di addivenire al contratto associativo.
Vero è, d’altra parte, che l’incaricata di R. Srl, recatasi presso l’abitazione degli attori, ha fatto sottoscrivere loro il finanziamento come se lei stessa fosse la rappresentante di un’unica parte contrattuale. In coerenza con tale iter, l’art. 9 del contratto “turistico” prevede che il recesso “validamente dato a R. s.r.l. [la Società del Torinese] comporterà altresì l’automatica risoluzione del contratto di finanziamento a questo collegato “.
Pare poi comunque configurabile, in capo all’Istituto di credito, l’onere di non rilasciare la propria modulistica senza alcuna preventiva, adeguata, verifica circa la finalità di utilizzo della stessa. Il nesso sussistente tra i due contratti determina quindi che la pronunzia di nullità del contratto d’acquisto dia luogo ai medesimi effetti su quello di credito al consumo stipulato dal consumatore.
Con la conseguenza che la Banca dovrà restituire agli attori le rate di mutuo sin qui corrisposte mentre dovrà essere la società finanziatrice a chiedere la restituzione della somma versata alla venditrice. Le spese di lite seguono la soccombenza […]
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da B. nei confronti di R. s.r.l, e di “omissis” Banca, così provvede:
l) dichiara la nullità del contratto stipulato […] tra R. s.r.l. e B.;
2) dichiara la nullità del contratto stipulato il […] tra “omissis” Banca e B.
3) condanna R. s.r.l. a restituire a B. l’importo di euro 400,00 oltre ad interessi legali dalla data del pagamento (…), al saldo effettivo;
4) condanna “omissis” Banca a restituire a B. l’importo di euro 11.137,79 maturato al 30 gennaio 2014, oltre alle rate di mutuo corrisposte dal mutuatario in favore della Banca mutuante successivamente a tale data, con gli interessi dalle date dei singoli pagamenti al saldo effettivo;
5) rigetta ogni residua domande ed eccezione;
6) condanna in solido le parti convenute al pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori, […]”.