Si è conclusa nel 2016 la vicenda giudiziaria iniziata a seguito della tragica morte di un giovane avvenuta il 24.03.2009 sulla SP 21 tra Robecco d’Oglio e Corte de’ Cortesi.
Il responsabile, dapprima, patteggiava una pena ad un anno di reclusione con la sospensione condizionale e, allorquando la madre e i fratelli del giovane deceduto, la compagna anche in rappresentanza della figlia minore di quattro mesi, decidevano di adire il Tribunale Civile di Cremona per ottenere il risarcimento dei danni, si costituiva in giudizio chiedendo a sua volta i danni subiti a seguito del sinistro sostenendo che la colpa di quanto accaduto non era sua.
Il Giudice, Dott. Benedetto Sieff, con la sentenza n. 63/2016, all’esito di una puntuale ricostruzione della dinamica dell’incidente e dell’esame di tutto il supporto probatorio, ha accolto le domande formulate per conto delle persone offese dagli Avvocati Ilaria Donini e Luigi Lucente.
In particolare, “Ricordando che gli atti pubblici (verbali di incidente) sono liberamente valutabili dal Giudice quanto al contenuto delle dichiarazioni di terzi, e dunque ai fatti e alle circostanze in esse riportati, e tanto più quanto alle deduzioni, alle valutazioni e alle ricostruzioni operate dal Pubblico Ufficiale, sia pure utilizzando i dati oggettivi raccolti tramite i rilievi sui luoghi, cose e persone, a giudizio di questo Tribunale, il rapporto in parola è del tutto inattendibile, quanto alle conclusioni ricostruttive dell’accaduto cui perviene e, pertanto, assolutamente inaffidabile e quindi inutilizzabile ai fini probatori. Questo non solo perché condizionato da una limitata e imprecisa raccolta dei dati oggettivi […] ma anche perché lo stesso redattore del rapporto […] sentito a testimone nel processo ha completamente contraddetto e smentito la conclusione nel senso della responsabilità (del ragazzo deceduto)”.
Peraltro – come spesso accade nelle verbalizzazioni redatte nelle immediatezze dei fatti – l’agente si esprimeva in termini ipotetici e presuntivi nel rapporto nel senso che, inizialmente, presumeva che fosse stata la vittima ad invadere la corsia opposta.
Tale presunzione veniva strumentalizzata, come detto, dal responsabile dell’incidente tanto da indurlo a contrattaccare in giudizio.
Le approfondite indagini del Giudice, tuttavia, hanno consentito allo stesso di argomentare sulla carenza di contenuto probatorio del rapporto e sull’infondatezza delle presunzioni dell’agente verbalizzante, accertando la verità con provvedimento del 17.01.2016.