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Pubblicato sul sito www.7giorni.info

Egregio Avvocato,
lavoro presso un’azienda sanitaria da novembre 2011 con mansioni di infermiere e qualifica D2. Nel novembre 2012 ho conseguito la laurea di I livello in “Tecniche della prevenzione dell’ambiente e dei luoghi di lavoro”, così, nel mese di dicembre 2012, ho presentato domanda al Dipartimento di Prevenzione della ASL presso la quale sono assunto per ottenere cambio di profilo professionale da infermiere a tecnico della prevenzione, essendo la qualifica del tecnico di prevenzione pari a quella di infermiere categoria D. La ASL, prima che presentassi la mia domanda, nel giugno 2012 aveva esperito concorso di mobilità per 6 posti di tecnico della prevenzione, assumendo all’esito quattro tecnici. Non ho mai ricevuto alcuna risposta alla mia domanda da parte della Direzione. Nel giugno 2013 la ASL ha pubblicato un nuovo bando di concorso per un posto di tecnico della prevenzione. Volevo sapere se posso fare ricorso al giudice del Lavoro poichè l’azienda sanitaria pubblica un bando di concorso per una figura professionale per cui vi sono già domande di trasferimento tra i suoi dipendenti?
Lettera firmata

Gentile lettore,

presto riscontro alla Sua domanda con la collaborazione della Collega di studio Ilaria Donini che si occupa precipuamente delle questioni di natura giuslavoristica.
Preme segnalare, anzitutto, che il quesito da Lei proposto è stato epurato da tutti quegli elementi che potrebbero in qualche modo ricondurre alla Sua identità e/o a quella della Sua datrice di lavoro.
Preliminarmente osservo che il rapporto di lavoro subordinato che Lei ha in essere con la Sua ASL è soggetto alla disciplina delle norme generali dettate per il pubblico impiego ed è quindi riconducibile alle disposizioni del Codice Civile in materia e alle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le disposizioni contenute nel Testo Unico approvato con il d.lgs 165/2001, che costituiscono disposizioni di carattere imperativo, nonché delle disposizioni D.lgs.n.150/2009 (c.d. decreto Brunetta). Per quanto non contenuto nelle predette fonti i rapporti di lavoro de quibus sono regolati contrattualmente dalle disposizione dei CCNL di settore. La contrattazione collettiva è articolata su due livelli: nazionale ed integrativa. Tutti i CCNL di riferimento del comparto sanitario hanno poi introdotto un livello di coordinamento regionale intermedio.
La fattispecie che sottopone alla mia attenzione rappresenta una ipotesi di passaggio di un dipendente del personale c.d.“di comparto” (ossia del personale appartenente ai livelli non dirigenziali) del servizio sanitario nazionale ad un profilo diverso rispetto a quello per cui è stato assunto, di uguale livello economico, all’interno della medesima categoria contrattuale (D).
Per quanto concerne tali tipi di passaggi la norma istitutiva è rappresentata dall’art. 17, comma 3, del CCNL comparto sanità del 07.04 1999 per il quadriennio giuridico 1998-2001, ai sensi del quale i passaggi orizzontali dei dipendenti all’interno della medesima categoria, tra profili diversi dello stesso livello economico, vengono effettuati dalle aziende ed enti a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo della declaratoria come indicata all’allegato 1 del CCCNL medesimo. L’art. 4 del medesimo CCNL 07.04.1999 area comparto sanità demanda alla contrattazione integrativa (sede aziendale) la materia relativa al sistema classificatorio del personale, concernente, in particolare, i criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni per i passaggi all’interno di ciascuna categoria, di cui all’art. 17 del ridetto CCNL.

Il successivo CCNL 1998-2001 del comparto sanità all’art. 15 prevede la possibilità di progressione interna dei dipendenti dell’Azienda o Ente, nel rispetto di quanto previsto per l’accesso all’esterno, nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna categoria e dei relativi profili, mediante :a) passaggi da una categoria all’altra immediatamente superiore (verticale); b) passaggi all’interno delle categorie B e D; c) passaggi nell’ambito della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello (orizzontale). Le aziende e gli enti possono bandire i concorsi pubblici o avviare gli iscritti nelle liste di collocamento anche per i posti di cui al comma 1, punti b) e c) solo se le selezioni interne hanno esito negativo o se mancano del tutto all’interno le professionalità da selezionare.

Ed ancora l’art. 17 CCNL 1998-2001 del comparto sanità prevede che i passaggi orizzontali del dipendente all’interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello, sono effettuati dalle Aziende ed enti, a domanda degli interessati che siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo dalla declaratoria di cui all’allegato 1. E precisa che, in caso di più domande, si procede alla selezione interna, utilizzando anche i criteri dei commi 1 e 2; ove sia richiesto il possesso di requisiti abilitativi prescritti da disposizioni legislative, si ricorre comunque alla preventiva verifica dell’idoneità professionale, anche mediante prova teorico-pratica. L’articolo nel definire i criteri e le procedure, rinvia per la definizione delle procedure di svolgimento delle selezioni ad appositi atti regolamentari Aziendali, le cui linee guida sono contenute nell’allegato 2 del medesimo CCNL.

Dunque secondo le previsioni contrattuali di livello nazionale sopra citate la materia dei passaggi di livello è stata demandata alla contrattazione integrativa decentrata; per questo i criteri per l’avvio delle procedure relative alla selezione interna per il passaggio dei dipendenti all’interno della medesima categoria tra profili diversi dello stesso livello devono essere preventivamente individuati dalle Aziende con atti regolamentari sulla base delle linee guida indicate nell’allegato n. 2 del CCCNL comparto sanità sottoscritto il 07.04.2009.

Ciascuna azienda provvede, quindi, alla definizione delle modalità di avvio e di svolgimento della procedura e delle modalità per la proposizione della domanda, all’indicazione dei requisiti specifici professionali e culturali richiesti per il passaggio al livello d’interesse, all’indicazione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti generali e specifici richiesti, nonché alla verifica che il mutamento di profilo in questione non comporti un aggravio in termini economici a carico dell’azienda sanitaria. Di norma gli accordi aziendali integrativi prevedono che i passaggi de quibus siano effettuati in correlazione alle prevalenti esigenze organizzative aziendali; da ciò, spesso, consegue che la domanda del dipendente interessato alla variazione di profilo non abbia carattere vincolante ma soltanto di manifestazione di interesse. Quando all’esito dell’iter l’azienda ritiene di procedere al passaggio di profilo professionale, il Direttore Generale, acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per le rispettive competenze, delibera l’inquadramento dipendente nel profilo professionale richiesto.

Ciò premesso, fermo restando che per fornire un parere puntuale è necessario conoscere il Regolamento adottato – attraverso accordo decentrato aziendale dalla Sua ASL – e con il quale l’ente medesimo ha disciplinato le procedure di passaggio orizzontale all’interno della stessa categoria tra profili diversi dello stesso livello (art. 17, comma 3 CCNL 07.04.1999), con riferimento alle tempistiche della domanda da Lei presentata, osservo che la stessa è successiva al primo bando di concorso di mobilità e quindi senz’altro il primo bando è stato regolarmente indetto dall’azienda.

Quanto al secondo bando lo stesso è stato indetto successivamente alla proposizione della sua domanda (protocollata in data anteriore) e senza che alla sua richiesta di passaggio dal profilo di infermiere al profilo di “Collaboratore Tecnico della prevenzione” con inquadramento sempre nella categoria “D” sia stato mai fornito alcun riscontro da parte dell’ente. Ciò detto, qualora dall’esame dell’accordo aziendale decentrato con il quale la Sua ASL dovrebbe aver disciplinato il passaggio orizzontale non dovessero emergere disposizioni in contrasto con quelle qui esaminate, a mio parere, potrebbe rivolgersi all’Autorità Giudiziaria competente al fine di tutelare i suoi diritti. In ogni caso, prima di assumere qualunque iniziativa, Le consiglio di contattare il rappresentante sindacale aziendale per recuperare il testo dell’accordo integrativo/regolamento con cui la Sua ASL di appartenenza dovrebbe aver disciplinato le procedure di passaggio orizzontale.