Con sentenza n. 13357/2009, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda risarcitoria proposta – con il patrocinio dell’Avv. Luigi Lucente – da un cittadino che, alla guida del proprio motociclo, mentre percorreva una strada urbana di una metropoli del nord Italia, perdeva l’equilibrio e cadeva rovinosamente a terra a causa di una macchia d’olio dispersa sull’asfalto.
Una figlia non può pretendere dagli altri fratelli il rimborso di spese sostenute per la cura e assistenza di un anziano genitore, per quella parte in cui le stesse superino quanto necessario per la vita dell’alimentando.
In ogni caso, gli alimenti dovranno essere ripartiti in proporzione delle condizioni economiche di chi deve somministrarli (cfr. art. 438 c.c.)
per i danni fisici causati al turista dal morso sferrato ad un polpaccio del malcapitato da una piccola scimmia che l’albergatore tenga in albergo e nelle aree di pertinenza, lasciandola libera di circolare per il dichiarato scopo di divertire i clienti?
Segnaliamo in argomento una pronuncia dell’anno 2009 da parte del Tribunale di Vicenza che, nell’esaminare il caso curioso di un marito che aveva intentato un’azione per ottenere il risarcimento dei danni, a suo dire, sofferti sotto il profilo biologico, morale ed esistenziale in conseguenza di una relazione adulterina che la consorte aveva intrattenuto con un terzo, nel confermare principi già affermati dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Monza 15.03.1997; Tribunale di Milano 24.09.2002), ha respinto la domanda.
Per riassumere, non sussisterebbe la responsabilità del seduttore per aver indotto una persona coniugata a violare il proprio dovere di fedeltà a meno che la coniuge traditrice sia persona incapace di assumere autonome e libere decisioni circa la gestione dei propri rapporti personali.
Il Tribunale nel motivare la sentenza si è così espresso:
“Viene evidentemente ritenuta, come presupposto logico della domanda, la sussistenza in capo al convenuto di un obbligo di astenersi dall’intrattenere rapporti sentimentali e sessuali con persone coniugate. Vi è tuttavia da dubitare che quest’obbligo esista come obbligo generale. Gli obblighi che sorgono dal matrimonio, tra i quali quello di fedeltà, sono obblighi eminentemente personali e propri del coniuge in quanto tale. Il terzo che si intrattenga con una persona sposata esplica, in fondo, il suo diritto alla sessualità, nel senso che egli non è tenuto a verificare lo status della persona con la quale intreccia una relazione né, ove pure sappia che ella è impegnata, può pretendersi che egli si autolimiti per rispettare un dovere di astinenza che non lo riguarda, trattandosi di un impegno personale e reciproco assunto dagli sposi.
Nemmeno può ritenersi che il convenuto possa essere ritenuto responsabile per avere indotto il coniuge al tradimento, salvo che, come tuttavia non avviene nel caso in esame, il coniuge sia persona incapace di assumere libere ed autonome determinazioni circa la gestione dei propri rapporti personali.
Diverso trattamento andrebbe riservato a colui che dovesse, con dolo o colpa grave, concorrere in una condotta del coniuge fedifrago munita di una portata lesiva che va oltre il mero tradimento, come ad esempio ove gli amanti assumessero comportamenti pubblici finalizzati ad offendere gratuitamente la dignità pubblica del coniuge tradito, oppure ove il tradimento fosse accompagnato da comportamenti aggressivi e ingiuriosi verso il tradito”.
Il Tribunale di Monza si esprimeva:
“Prospettandosi da parte dell’attore l’antigiuridicità della condotta del convenuto sotto il profilo della contrarietà alle norme in materia di diritto di famiglia, si deve osservare che, da un canto, l’instaurazione di più o meno intense relazioni affettive, ed eventualmente anche di convivenza, con altre persone è esplicazione di una libertà di autodeterminazione nei rapporti interpersonali riconosciuta alla generalità dei cittadini e, dall’altro canto, i limiti posti a tale libertà dalle norme in materia di famiglia sono configurati come obblighi reciproci fra i coniugi. Non esiste infatti un diritto assoluto avente ad oggetto la famiglia, come tale fonte di un generale dovere di astensione da ogni interferenza da parte degli altri. Una simile prospettazione evocherebbe un’arcaica concezione patrimonialistica della famiglia. La famiglia è nel nostro ordinamento una comunità di persone libere con dei reciproci diritti e doveri […] né peraltro appare prospettabile un concorso del terzo sotto forma di induzione del coniuge alla violazione degli obblighi matrimoniali, posto che, fino a prova contraria, entrambi i coniugi sono persone pienamente capaci di intendere e volere e quindi in grado di autodeterminarsi nelle proprie scelte”.
Il Tribunale di Milano si esprimeva:
“… Ed escludendo anche l’esistenza a carico del terzo di un dovere di astensione che, per quanto possa richiamarsi con riferimento ai valori costituzionali di solidarietà o di tutela della famiglia, deve comunque misurarsi col diritto, pure esso costituzionalmente garantito, alla libera espressione della propria personalità”.