Skip to main content
All Posts By

user

Il consenso informato al trattamento trasfusionale. Paziente testimone di Geova.

By Pronunce
Partiamo da un assunto incontestato e incontestabile: il paziente ha il diritto di non curarsi (principio generale di indubbia rilevanza costituzionale e che emerge tanto dal codice deontologico dei medici quanto dai documenti del comitato nazionale per la bioetica).
Più nello specifico va altresì osservato che non è contestato né pare seriamente contestabile quanto sostenuto da parte della dottrina secondo cui in tema di consenso alla terapia trasfusionale vi è un trattamento diverso a seconda che ci si trovi di fronte ad un paziente testimone di Geova rispetto ad un caso ordinario. Infatti, nel conflitto tra due beni ( entrambi costituzionalmente garantiti) della salute e della libertà di coscienza non così semplicemente si può e deve concludere che sia il primo a prevalere: di fronte ad un rifiuto “autentico” della emotrasfusione da parte del paziente testimone di Geova che sceglie liberamente la salvezza dell’anima alla salvezza del corpo, il medico deve fermarsi (senza che nessuna autorità statuale- legislativa, amministrativa, giudiziaria- possa cambiare le cose).
Ma quando questo “non consenso” può definirsi valido e deve fermare la mano del medico?
Vediamo di desumerlo dagli spunti che andiamo a trarre dalle principali sentenze finora pubblicate in argomento.
Cassazione, III Civile, 15 Settembre 2008 con sentenza n. 23676 ha affrontato il caso di un paziente, testimone di Geova, il quale sosteneva che in conseguenza di una serie di trasfusioni di sangue praticategli in un ospedale, nonostante egli fosse contrario per motivi religiosi (circostanza emergente da un cartellino, che egli portava con sé, recante la dicitura “niente sangue”), aveva subito danni morali e biologici. Quanto a questi ultimi denunciava una infezione virale da epatite B che sosteneva essere stata contratta dopo il trattamento de quo.
Sulla questione si era in secondo grado di giudizio espressa la Corte D’Appello di Trieste che, in sintesi, aveva osservato:
  1. La pacifica circostanza che il paziente era giunto in ospedale in stato di incoscienza o semi-incoscienza;
  2. Che bene avevano fatto i medici, nell’esercizio del loro potere/ dovere di apprestare tutte le cure idonee ad evitare ogni pregiudizio grave alla salute del malato, a praticare le trasfusioni;
  3. Che il cartellino recante la scritta “niente sangue” poteva esprimere al più una volontà non concreta ma astratta, non specifica ma programmatica, non informata ma ideologica;
  4. Che nessun valore legale poteva essere attribuito alle informazioni fornite ai sanitari dai parenti del paziente, così come del tutto ininfluente doveva ritenersi l’anomalo intervento autorizzativo promanante dalla locale procura della Repubblica.
  5. Che dalle risultanze della CTU emergeva l’insussistenza del nesso causale tra l’epatite B e le trasfusioni, potendo la malattia, accusata due mesi dopo, essere legata ad altre vicende.
La Cassazione, fatta eccezione per quest’ultimo aspetto (per cui ha ribadito che la regola probatoria in questa materia non può essere considerata quella dell’alto grado di probabilità logica, bensì quella del “ più probabile che non” e perciò ha ritenuto che la relazione probabilistica tra la trasfusione e il contagio sia assai più alta rispetto alle ipotesi individuate in astratto ad es. delle cure dentali o rapporti sessuali, etc.),  ha confermato la decisione della Corte d’Appello, così motivando: “È convincimento del collegio, in sintonia con quanto in proposito opinato dalla corte territoriale, che, nell’ipotesi di pericolo grave ed immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo debba essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata.
Esso deve, cioè, esprimere una volontà non astrattamente ipotetica ma concretamente accertata; un’intenzione non meramente programmatica ma affatto specifica; una cognizione dei fatti non soltanto “ideologica”, ma frutto di informazioni specifiche in ordine alla propria situazione sanitaria; un giudizio e non una “ precomprensione”: in definitiva, un dissenso che segua e non preceda l’informazione avente ad oggetto la rappresentazione di un pericolo di vita imminente e non altrimenti evitabile, un dissenso che suoni attuale e non preventivo, un rifiuto ex post e non ex ante, in mancanza di qualsivoglia consapevolezza della gravità attuale delle proprie condizioni di salute.
E ciò perché, a fronte di un sibillino sintagma “niente sangue” vergato su un cartellino, sul medico curante graverebbe in definitiva il compito (invero insostenibile) di ricostruire sul piano della causalità ipotetica la reale volontà del paziente secondo un giudizio prognostico ex ante, e di presumere induttivamente la reale “resistenza” delle sue convinzioni religiose a fronte dell’improvviso, repentino, non altrimenti evitabile insorgere di un reale pericolo di vita, scongiurabile soltanto con una trasfusione di sangue.
Con ciò non si vuole, peraltro, sostenere che, in tutti i casi in cui il paziente portatore di forti convinzioni etico-religiose (come è appunto il caso dei testimoni di Geova) si trovi in stato di incoscienza, debba per ciò solo subire un trattamento terapeutico contrario alla sua fede. Ma è innegabile, in tal caso, l’esigenza che, a manifestare il dissenso al trattamento trasfusionale, sia o lo stesso paziente che rechi con sé una articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale inequivocamente emerga la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita, ovvero un diverso soggetto da lui stesso indicato quale rappresentante ad acta il quale, dimostrata l’esistenza del proprio potere rappresentativo, confermi tale dissenso all’esito della ricevuta informazione da parte dei sanitari”.
Con riguardo alla considerazione da ultimo svolta con cui la Cassazione sembra voler lasciare lo spazio per un dissenso ex ante o per interposta persona, ci sia consentito di esprimere delle riserve anche perché, a parere di chi scrive, comunque il “non consenso” non sarebbe attuale, personale e informato. Pertanto, in assenza di una precisa linea guida in tal senso da parte del legislatore, la questione rimarrebbe aperta ad ogni tipo di interpretazione nelle aule giudiziarie.
Alla sentenza della Cassazione in commento sono seguite altre sentenze di merito che si sono orientate in modo conforme.
Ricordiamo Trib. di Firenze, 2 dicembre 2008 e Trib. di Milano 16 dicembre 2008.
Il caso portato all’attenzione del Tribunale di Milano e deciso con sentenza n. 14883 riguardava un paziente ricoverato in un nosocomio meneghino a cui era stata effettuata una diagnosi di “ ematemesi ed emelena da sospetta neoplasia gastrica”  e prospettata la necessita di subire delle trasfusioni.
Il paziente, testimone di Geova, in questo caso cosciente, sin dal momento del ricovero, aveva informato i sanitari del proprio credo religioso e quindi del rifiuto categorico ad essere sottoposto a trasfusioni, confermando, peraltro, per iscritto questa volontà in un documento consegnato ai sanitari.
Non fidandosi dei medici, che insistevano, il paziente si era dimesso per trasferirsi in una seconda struttura ospedaliera, dove aveva trovato l’appoggio del primario che aveva assicurato il rispetto delle sue volontà.
Durante la degenza, sempre in condizioni di lucidità, di fronte ai ripetuti suggerimenti dei medici a sottoporsi a terapia trasfusionale, il paziente continuava a dire di no.
Ad un certo punto e dopo che era stato addirittura accertato che il paziente si trovava in piena e lucida capacità di intendere e di volere, i medici con un atto di forza allontanavano i familiari, con l’ausilio della Polizia, e dopo aver immobilizzato il paziente lo sottoponevano a trasfusioni.
Il paziente dopo poco moriva.
Il Tribunale di Milano condannava a risarcire sia i danni biologici che morali.

Infezione contratta dal paziente durante un intervento chirurgico. Chi risponde dei danni?

By Casi
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 9094/2006 ha condannato, per un caso di c.d. malasanità,  un noto Ospedale a risarcire i gravi danni patiti da un paziente, il Sig. D. S.,  che  nell’anno 2002 si rivolgeva all’Avv. Luigi Lucente per sottoporgli la seguente disavventura:
– nel mese di aprile dell’anno ’92 il paziente veniva ricoverato con diagnosi  di “OS distacco di retina con rottura gigante”;
– dopo alcuni giorni il paziente era sottoposto ad intervento di vitrectomia, cerchiaggio ed immissione di olio di silicone;
– nel mese di novembre dello stesso anno il paziente veniva ancora ricoverato presso il medesimo reparto e all’esame obiettivo presentava in OS olio di silicone in camera vitrea ed in camera anteriore, ed il visus era di 4/10 con correzione di -4 diottrie.
A seguito di quest’ultimo intervento riportava una endoftalmite infettiva che causava la perdita totale della funzione visiva dell’occhio sinistro.
Con il conforto dei medici di parte, lo studio legale redigeva atto di citazione e dava inizio ad una causa.
Nell’atto introduttivo veniva narrata la storia. Sulla natura e caratteristiche dell’infezione contratta si precisava che l’endoftalmite è una gravissima infezione che colpisce l’occhio umano per cause esogene in particolare quando l’integrità delle pareti del globo oculare è interrotta da traumi od interventi chirurgici. 
Si avanzava al Giudice la richiesta istruttoria che venissero acquisite agli atti le cartelle cliniche di altri pazienti del nosocomio che, operati nello stesso giorno in cui era stato operato il Sig. D.S., furono colpiti da endoftalmite.
Tale istanza, nonostante l’opposizione della Difesa dell’Ospedale, veniva accolta dal Giudice e i documenti acquisiti effettivamente attestarono che altri pazienti in quello stesso giorno in cui fu operato l’istante avevano contratto la medesima infezione. La circostanza, a parere di chi scrive, è stata determinante.
Il Magistrato, infatti, nominava, poi, un Consulente Tecnico medico-legale per gli accertamenti del caso.
E, fra le altre cose, in CTU si legge:” …durante il secondo intervento del 30.11.92 si verificò una endoftalmite post-chirurgica, causata da una probabile imperfetta sterilizzazione del materiale chirurgico utilizzato, o da contaminazione della sala operatoria. La conferma di tale evento è data dal fatto che nella medesima seduta operatoria di quella giornata, un’altra paziente sottoposta ad intervento vitreoretinico analogo andò incontro allo stesso problema di endoftalmite post-chirurgica.”
A conclusione del processo il Giudice ha così motivato la sentenza: “È nel corso di questo secondo intervento, eseguito il 30/11/02, che il paziente ha contratto una endolftalmite post chirurgica, gravissima infezione endoculare provocata da germi che penetrano all’interno del bulbo oculare attraverso soluzioni di continuo del medesimo, oppure per carenza di sterilizzazione degli strumenti chirurgici utilizzati, o per contaminazione delle soluzioni usate per irrigare l’occhio, o per sala operatoria infetta.
Detta infezione ha pregiudicato tutto il decorso successivo, causando le complicanze descritte dal consulente, che hanno richiesto due ulteriori interventi, purtroppo non risolutivi.
Malgrado le contestazioni di tali conclusioni peritali da parte dell’Ospedale convenuto, deve rilevarsi che la circostanza della intervenuta infezione manifestatasi il giorno successivo all’intervento chirurgico è un dato pacifico perché fa parte della storia clinica del paziente, che infatti risulta essere stato sottoposto in quell’occasione a terapia antibiotica generale e locale. Il ctu ha elencato tutte le possibili cause da cui può trarre origine detta infezione, e tutte quelle elencate e sopra riportate (cfr. pag. 5 relazione peritale) riconducono a condotte dell’ospedale stesso.
In proposito l’Ospedale ha ripetutamente insistito per l’audizione di testi Direttore Sanitario e medico chirurgo partecipante all’intervento che dovrebbero riferire sulle modalità con le quali è stato eseguito l’intervento e sulle precauzioni antisettiche utilizzate.
Prescindendo dall’evidente interesse dei testi indicati (dipendenti dell’Ospedale) a far risultare una condotta ineccepibile degli operatori, deve rilevarsi che l’Ospedale non ha mai indicato una possibile causa alternativa dell’infezione contratto dall’attore nella struttura. Ove pure fossero dimostrate le prassi precauzionali ed igieniche dedotte dal convenuto, ciò non lo esonerebbe da responsabilità nel caso concreto in cui, comunque non emerge la prova di una causa dell’infezione diversa e non imputabile all’ospedale, che neppure è stata ipotizzata, peraltro, in via teorica o probabilistica dal consulente tecnico.
Considerato che l’endoftalmite è una tipologia batteria di origine ospedaliera, che nella fattispecie si è manifestata esattamente il giorno dopo l’intervento chirurgico, appare del tutto logico individuare la genesi della patologia ed il nesso di causalità con l’atto operatorio del 30/11/92. E’ appena il caso di ricordare che la responsabilità del convenuto è di natura contrattuale, nel momento infatti in cui l’ospedale accetta la presa in carico del paziente, deve adoperarsi per fornire una prestazione adeguata e la prestazione medica costituisce una componente delle obbligazioni dovute per effetto del contratto di spedalità stipulato con il paziente, trova applicazione l’art. 1218 cc. che impone al debitore della prestazione di fornire la prova che l’inadempimento è stato determinato da causa allo stesso non imputabile. Una tale prova non è stata fornita dall’ospedale convenuto…”.
L’Ospedale è stato condannato a risarcire il danno biologico da permanente invalidità; il danno da invalidità temporanea; il danno morale… nonché il Tribunale ha ritenuto verosimile che “…la menomazione visiva abbia costretto il Sig. D.S. a rinunciare ad attività sportive in precedenza praticate ed abbia reso più difficoltosa la frequentazione di luoghi affollati o particolarmente dispersivi, quali centri commerciali e locali pubblici e più disagevole l’utilizzo dei mezzi pubblici. Tali pregiudizi hanno indubbiamente peggiorato la qualità della vita ed esigono risarcimento…” liquidato in una somma determinata in via equitativa.

Intervento chirurgico di cataratta. Errore medico. Perdita del visus. Responsabilità del medico per omessa prescrizione al paziente di controllo post-operatorio

By Casi

Con atto di citazione, regolarmente notificato in data 13.09.2001, un Cliente, con il patrocinio dell’avv. Luigi Lucente, conveniva in giudizio una Clinica privata di Roma, nonché il Sanitario personalmente, per sentirli condannare, in solido fra loro, al risarcimento dei danni tutti subiti a seguito di intervento chirurgico di cataratta all’occhio sinistro eseguito presso l’Ospedale convenuto.

Il paziente si sottoponeva, in data 31.01.2000, presso la ridetta Clinica ad intervento chirurgico c.d. “a taglio corneale” di estrazione della cataratta all’occhio sinistro.
Da allora, l’esistenza dell’istante è profondamente cambiata e in modo così irreversibilmente peggiorativo da spingerlo ad adire le vie legali per ottenere giustizia.
Durante l’intervento di cataratta, infatti, si verificava (e ciò emerge chiaramente anche dalla lettura della cartella clinica agli atti) la lacerazione della “capsula posteriore del cristallino” con conseguente caduta, nel corpo vitreo, di parte dello stesso.
Da quell’episodio, la situazione clinica dell’istante è degenerata sfociando nella perdita del visus all’occhio sinistro e in una invalidità permanente che verrà valutata, in sede medico legale dal CTU, nella misura del 12%.
Successivamente all’intervento del 31 gennaio, infatti, veniva diagnosticata una “vitrectomia”, e il paziente stesso veniva nuovamente sottoposto, in data 18.02.2000, a ricovero e, in data 22.02.2000, ad altro intervento chirurgico.
Ma durante il decorso post-operatorio insorgevano ulteriori gravi complicanze, tali da indurre il paziente a recarsi presso il P.S. dell’Ospedale di Monza ove i sanitari diagnosticavano un distacco della retina all’occhio sinistro.
Oggi, il Cliente, privato di uno dei più importanti cinque sensi, non è più in grado di provvedere da sé solo ai bisogni essenziali della vita, dovendo fare ricorso continuamente all’aiuto di familiari e amici, anche per l’espletamento dei primari bisogni di vita, con comprensibili ripercussioni anche sul piano strettamente socio-esistenziale.
Lo stesso, infatti, non avendo più la capacità di riconoscere visivamente le cose, ha lasciato il lavoro e si è chiuso in un buio isolamento, rimanendo, la maggior parte del tempo in casa e concedendosi rare uscite solo quando vi è il sostegno, fisico e morale, di persone a lui care che lo aiutano a prendere i mezzi pubblici; a fare la spesa, ad avvertirlo dei pericoli esterni e, più in generale, a sostenerlo nei momenti di difficoltà.
Ed è stato proprio questo cambiamento radicale della propria vita che ha indotto lo stesso a rivolgersi a specialisti e medici, per cercare di  comprendere anche solo le ragioni per le quali, da un “banale” intervento di cataratta, oggi lo stesso dovrà condurre un’esistenza sicuramente difficile e “diversa” da quella condotta sin ad allora, fatta di ombre e di rinunce.
Nell’atto di citazione in giudizio si argomentava sul fatto che in casi in cui, come nella fattispecie de qua, da un intervento di facile esecuzione – come può essere l’intervento di estrazione di cataratta – sia derivato un danno, la dimostrazione da parte del paziente, dell’aggravamento della sua situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie, è idonea a fondare una presunzione semplice  in ordine all’inadeguata o negligente prestazione, spettando all’obbligato fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. 21 dicembre 1978; Cass. 16 novembre 1998 n. 6220; Cass. 11 marzo 2002 n. 3492).
Si evidenziava, fra l’altro, che le circostanze del caso imponevano ai Sanitari, stante l’età e il livello culturale del paziente, di accertarsi, in qualsiasi modo, che lo stesso effettuasse il necessario controllo ambulatoriale post-operatorio.
Dalla cartella clinica non si evinceva nulla in merito all’obbligo dello stesso di sottoporsi a visita entro e non oltre un certo lasso di tempo!
Si leggerà, a riprova, a pag. 9 dell’elaborato peritale, che “…Le problematiche che hanno successivamente portato al distacco della retina sono presumibilmente conseguenti alla grave vitreite che si è verificata a causa di questo eccessivo intervallo di tempo [tra il primo e il secondo intervento]. Dalla documentazione clinica agli atti non sono in grado di dedurre se tale lunga ed ingiustificata attesa sia dipesa da negligenza da parte dei sanitari o da incuria del paziente, poiché mancano elementi necessari…”.
Nessuna prova, giova ribadirlo, è stata fornita da controparte per dimostrare quanto sostenuto e ribadito nei propri atti difensivi, ad esonero di ogni addebito di responsabilità!
Anche su questo punto, infatti, versandosi in campo contrattuale, l’onere della prova in ordine all’adempimento dell’obbligo di informazione incombe, solo ed esclusivamente, sul soggetto convenuto (cfr. Cass. 23.05.2001 n. 7027).
In altri e più diretti termini, l’affermazione di responsabilità dei convenuti, nella circostanza “de qua”, non si basa su una regola inferenziale di un difetto di diligenza del personale, che trae origine dalla scarsità di dati disponibili, quanto piuttosto dal fatto che a causa di tale assenza di informazioni non è dato sapere cosa sia stato comunicato al paziente e, quindi, fare ritenere assolto l’obbligo di informazione.
Nell’ambito di una vicenda di natura contrattuale, laddove, come nel caso di specie, emerga una situazione di carenza di prova in merito all’ambito delle informazioni rese al paziente, non v’è spazio per una discussione in merito alla sussistenza del nesso causale sul piano del an (cfr. Cass. 13.12.2001 n. 15759), ponendosi a valle il problema correlabile alla c.d. causalità giuridica ex art. 1223 c.c., che presuppone la già avvenuta realizzazione dell’evento oggetto di addebito.
Controparte costituendosi in giudizio ha scritto:
“In particolare l’asserita lacerazione della capsula posteriore del cristallino, con conseguente caduta nel corpo vitreo di residui lenticolari, non può essere imputata ad una “errata manovra” compiuta dal … sanitario nel corso dell’intervento chirurgico dallo stesso effettuato.
Difatti, l’interruzione della capsula posteriore del cristallino, come pacificamente riconosciuto dalla dottrina medica, può essere riconducibile a diversi fattori anche congeniti, comunque non necessariamente connessi all’azione dell’operatore; in sostanza l’interruzione non rappresenta un fatto eccezionale, straordinario rientrando al contrario nell’alea normale dell’intervento ben rappresentata al paziente in sede di “consenso informato”.
Come già anticipato sopra, il paziente non può considerarsi totalmente esente da colpe in merito all’aggravarsi del proprio quadro clinico postoperatorio. Allo stesso, infatti, era stato segnalato, alle dimissioni dall’ospedale avvenute il 01.02.2000, la necessità di sottoporsi ad un controllo ambulatoriale dopo sette giorni al fine di  valutare il corretto decorso postoperatorio e di prevenire qualsiasi tipo di patologia, ed in particolar modo infiammazioni o infezioni, comunque astrattamente sempre possibili in situazioni cliniche similari.
Il paziente, invece, in spregio a quanto prescrittogli, si è sottoposto al suddetto controllo ambulatoriale solamente a distanza di quasi tre settimane dal giorno dell’intervento, partecipando colposamente, quindi, in misura assorbente, o comunque rilevante, al peggioramento della propria situazione clinica.
La diligente condotta del paziente avrebbe potuto evitare al medesimo di doversi sottoporre al secondo intervento chirurgico, caratterizzato da una maggiore invasività”.
Nulla di tutto quanto scritto da Controparte (e sopra pedissequamente riportato) tuttavia emergeva dalle cartelle cliniche e/o da altri documenti agli atti.
Per prendere posizione sulle riportate eccezioni e senza, peraltro, esserne onerati, si deducevano i segg. capitoli di prova:
– “Vero è che, successivamente all’intervento di cui si discute, il paziente ha più volte cercato di contattare telefonicamente il Sanitario al fine di avere spiegazioni sulle ragioni per le quali, dal giorno dell’operazione chirurgica, non era più in grado di vedere, in maniera nitida e chiara, dall’occhio sinistro.
– “Vero è che, il medico rispondeva alle domande dicendo che tali “disturbi” alla vista erano una conseguenza naturale e normale dell’intervento di estrazione di cataratta e che gli stessi sarebbero scomparsi nel giro di pochi giorni”.
– “Vero è che, il medico, solo a seguito delle ripetute, insistenti e allarmate richieste di spiegazioni da parte del paziente (che, a distanza di diversi giorni dall’intervento di cui è causa non riacquistava la vista!), si decideva a farlo ricoverare, sempre presso il reparto di oculistica dell’Ospedale di Roma e, dopo circa 5 giorni, lo sottoponeva a nuovo intervento chirurgico”.
A conclusione del processo il Giudice ha così motivato la sentenza n. 26381/05:
In via di principio va osservato che la responsabilità sia del medico che della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione sia il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell’onere della prova, sia i principi delle obbligazioni da contratto d’opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza e al grado della colpa (artt. 1176 e 2236 c.c.).
Secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, chi lamenta l’inadempimento di un’obbligazione contrattuale, ex art. 1218 c.c., deve dimostrare l’esistenza e l’efficacia del contratto e allegare l’inadempimento, mentre è onere del convenuto dimostrare o di avere adempiuto, ovvero che l’inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr. Cass. Sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in Dir. E giust. 2001, fasc. 42, 26).
Ciò premesso in iure, in facto si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, non solo i convenuti non hanno superato la presunzione posta a loro carico  dall’art. 1218 c.c., ma , anzi, l’istruzione compiuta ha consentito di accertare elementi positivi di colpa a carico degli stessi.
Deve, infatti, ritenersi accertato, in base alle risultanze di causa, segnatamente in base alla c.t.u., esente da vizi, congruamente motivata e condivisibile per la scrupolosità e meticolosità di indagine e per la compiutezza del procedimento logico tecnico seguito dall’Ausiliario nella valutazione degli elementi acquisiti (vanno, pertanto, disattese le generiche ed in conferenti censure mosse alla ctu e va respinta l’istanza di riconvocazione dell’Ausiliario a chiarimenti giacchè la ctu, che va letta ed interpretata nella sua globalità, è chiara, corretta nella metodologia di indagine, esaurientemente argomentata sotto il profilo medico-legale ed esaustiva) quanto segue:
A) Corretta formulazione della diagnosi di “cataratta in occhio sinistro” formulata al momento del primo (31/1/”00) e dei successivi interventi chirurgici (22/2/”00 e 27/3/”00);
B) Idoneità del protocollo terapeutico adottato (facoemulsificazione); nel corso dell’intervento di estrazione della cataratta eseguito il 31/1/”00 si verificò una rottura della capsula posteriore con caduta di frammento di nucleo in camera vitrea che rappresenta una possibile complicanza intraoperatoria che può verificarsi sia per errata manovra chirurgica, sia indipendentemente dall’abilità manuale dell’operatore ma, in tali evenienze, si può comunque ottenere un soddisfacente recupero funzionale se si esegue una vitrectomia immediatamente o si provvede a suturare il taglio chirurgico corneale o sclerocorneale inviando con sollecitudine il paziente al chirurgo vitreo-retinico.
Se non si provvede in tal senso subentrano, nella quasi totalità dei casi, gravi vitreiti che molto frequentemente determinato, tra le altre, distacco di retina.
CNel caso specifico le problematiche che hanno condotto al distacco di retina in O.S., con successiva sottoposizione del paziente, in data 27/03/”00, a intervento di chirurgia ab externo per distacco di retina eseguito presso l’Ospedale San Gerardo di Monza, sono presumibilmente conseguenti alla grave vitreite (che rappresenta un ulteriore fattore di rischio per l’evoluzione verso il distacco retina) che si verificò a causa dell’eccessivo intervallo di tempo (ben 22 giorni) intercorso dall’intervento di cataratta (31/1/”00) con dimissione l’1/2/”00 ed il ricovero per vitreite in O.S. avvenuto il 18/2/”00 con intervento di vitrectomia eseguito il 22/2/”00 presso la stessa struttura ospedaliera convenuta.
Il c.t.u., su tale aspetto, ha evidenziato la carenza di elementi necessari a chiarire se tale lunga ed ingiustificabile attesa fosse ascrivibile a negligenza dei sanitari oppure ad incuria del paziente dimesso.
Ritiene il tribunale che l’ingiustificabile attesa deve essere causalmente ascritta a colpa professionale dei sanitari della struttura ospedaliera convenuta che, tenuto conto e della “rottura della capsula posteriore con caduta di frammento di nucleo in camera vitrea” verificatasi intraoperatoriamente su paziente di anni 62 che, oltretutto, già in sede di ricovero, dalla documentazione clinica in atti presentava visus all’occhio destro pari a 8/10 con + 2.00sf e nell’occhio sinistro il visus preoperatorio naturale era pari a “ombra e luci” con percezione “a movimento della mano non migliorabile con lenti”, in sede di dimissione l’1/2/”00 avrebbero dovuto prescrivere al paziente di sottoporsi a controllo oculistico dopo non oltre 4-5 giorni dalla dimissione. Tale circostanza, che solo documentalmente doveva essere provata dai convenuti, alla stregua del principio ut supra richiamato di ripartizione dell’onere probatorio applicabile alla responsabilità contrattuale cui va ricondotta la responsabilità professionale del medico, non è stata  dimostrata il che radica un giudizio di colpa professionale dei sanitari della struttura ospedaliera convenuta per aver negligentemente omesso la dovuta prescrizione al paziente, espressa in cartella in sede di dimissione, di sottoporsi a controllo ambulatoriale non oltre 4-5 giorni raccomandando la necessità di rispettare tale prescrizione al fine di valutare il corretto decorso postoperatorio e prevenire qualsiasi tipo di patologia (infezioni, infiammazioni possibili in tali situazioni cliniche), soprattutto in considerazione di quanto si era verificato intraoperatoriamente nel corso dell’intervento del 31/1/”00 (la prova orale richiesta al riguardo dall’attore e dal convenuto non è stata ammessa in quanto, per come  capitolata, era generica, implicante valutazioni non demandabili a testi ed, oltretutto, vertente su circostanza, come sopra detto, solo documentalmente provabile)… Alla stregua di tali esaurienti risultanze istruttorie deve ritenersi accertata, in termini chiari ed inequivoci, la responsabilità professionale dei convenuti per la non corretta gestione della complessiva vicenda sanitaria in argomento che deve essere unitariamente considerata, sotto il profilo eziologico nel determinismo dell’evento dannoso”.