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Sottopasso trappola: ecco cosa accade quando piove e l’amministrazione non provvede.

By Casi

Fosse successo a Venezia sotto il Ponte di Rialto probabilmente nessuno si sarebbe scandalizzato; ma siamo, invece, in un’altra città del nord Italia, dove le strade sono fatte di cemento e, normalmente, la barca non serve.

Vi raccontiamo la storia di un cliente dello Studio legale Lucente che, all’esito di un processo, ha visto soddisfatte le proprie pretese, e cioè riconosciuto il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti per essere rimasto intrappolato a bordo del proprio autoveicolo in un sottopasso allagato.

Erano le 05.19 di mattina del 26 luglio ed era ancora buio quando il Sig. G.M., a bordo di un’auto Audi Q7, imboccava il sottopasso di un’importante arteria cittadina e tutt’a un tratto si ritrovava immerso nell’acqua ivi accumulatasi per la pioggia caduta durante la notte. La macchina si spegneva e il G.M. si ritrovava bloccato all’interno del sottopasso allagato, insieme ad un altro malcapitato che conduceva un taxi che, appena dietro, seguiva l’autoveicolo di G.M. e che, a sua volta, non riusciva ad evitare l’evento sinistroso.

Sul luogo accorrevano i Vigili del Fuoco, che, tramite l’ausilio di un verricello, trainavano la vettura di G.M. all’asciutto e prestavano soccorso anche all’altro mezzo rimasto in panne.

A seguito dell’infelice vicenda, il Sig. G.M. (conducente del veicolo in questione) si rivolgeva, come detto, allo Studio Legale Lucente per vedere tutelati i propri diritti, e quindi risarciti i danni provocati all’auto rimasta “incagliata” nel sottopasso.

Il 09.02.2015 veniva così regolarmente notificato atto di citazione al Comune ed instaurato il procedimento dinnanzi all’Autorità Giudiziaria. Le pretese attoree erano rivolte a veder dichiarare responsabile il Comune dei danni cagionati al veicolo Audi Q7, per non avere questa pubblica amministrazione provveduto alla manutenzione e alle altre opere derivanti dalla custodia della cosa pubblica, di cui è responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. (“Ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”), e quindi vederla condannare al risarcimento del danno derivante.

La convenuta amministrazione comunale si costituiva tempestivamente e, in primis, adduceva a propria discolpa l’eccezionalità del fronte temporalesco costituente – a suo dire – caso fortuito; secondariamente, incolpava dell’evento il conducente Sig. G.M., il quale – a detta del Comune – avrebbe dovuto essere in grado di evitare l’evento e quindi (ai sensi dell’art. 1227 c.c.) ne avrebbe dovuto pagare lui stesso le conseguenze; e, infine, chiamava, comunque, in causa la Società incaricata della manutenzione del sottopasso che – sempre a detta del Comune – sarebbe stata inadempiente, con particolare riferimento al mancato spurgo dei chiusini di smaltimento delle acque piovane.

Nella fase istruttoria del giudizio venivano esperiti interrogatorio formale del Sig. G.M., audizione testimoniale di uno dei Vigili del Fuoco intervenuti quella mattina, nonché audizione di un testimone oculare accorso sul luogo del sinistro subito dopo l’evento. E così, una volta ritenuta la causa matura per la decisione, in data 14 luglio 2016 il Giudice giungeva al verdetto (depositato in cancelleria in data 22 ottobre e avente numero 9701/2016).

In prima battuta, in merito alla responsabilità dell’amministrazione comunale per la custodia del sottopasso, il Giudice ha ritenuto che: “Il Comune di [omissis], allorquando si tratta di zone sensibili di tratti viari, […] ha il dovere di porre in essere le dovute cautele, pertanto la fattispecie per cui è causa è senz’altro riconducibile all’alveo di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c[…] L’avvenuto nubifragio, iniziato peraltro fin dalla sera precedente, non esime l’Amministrazione Comunale dagli obblighi incombenti ex art. 2051: le precipitazioni meteoriche violente e concentrate per quantità di acqua riversata sono ormai da qualche anno, in certe stagioni, assai frequenti e non fatti eccezionali”.

Nessun accoglimento, peraltro, hanno trovato le pretese del Comune nei confronti della Società incaricata della manutenzione del sottopasso: “Non sono emersi neppure profili di responsabilità ascrivibili alla terza chiamata, atteso che il teste vigile del fuoco precisava di non aver riscontrato particolari problematiche sul deflusso delle acque, né vi sono stati interventi o richieste per intervenire sugli scarichi malfunzionanti di quel tratto”.

A questo punto non ci si può però esimere dal precisare come la fattispecie de qua costituisca un comune esempio di ciò che in diritto viene chiamato “trabocchetto” o “insidia”.

Buche, basoli sconnessi, manto stradale sdrucciolevole, gradini ‘invisibili’, addirittura tombini aperti; sono tutti esempi di insidie stradali che possono costituire un pericolo per il cittadino, così come allo stesso modo un sottopasso allagato può costituirlo per un ignaro automobilista. In ogni caso, le caratteristiche di un’insidia si devono ricercare nella imprevedibilità soggettiva e nella invisibilità: la differenza cromatica del sanpietrino fuori posto, la segnaletica stradale, una buona illuminazione notturna, fra le altre cose, possono così risultare fondamentali per la qualificazione del sinistro come insidia o trabocchetto. Nel caso de quo, questi elementi possono rilevare ai fini del concorso di colpa del conducente Sig. G.M. che, secondo il Comune, avrebbe dovuto/potuto prevedere l’allagamento del sottopasso, avrebbe dovuto/potuto avvedersi del crescente livello dell’acqua e, in sostanza, avrebbe dovuto/potuto evitare l’evento dannoso. Il Giudice, analizzati i fattori rilevanti e le circostanze del caso concreto, portate alla Sua attenzione dalla Difesa del Sig. G.M., ha così deciso: “La condotta di guida in questi casi può dipendere da vari fattori, né si può pretendere che le persone adottino la migliore condotta di guida in assoluto, giacché i tempi di reazione di ognuno sono diversi e variano anche dal grado di avvistabilità dell’insidia, che è rimasta un dato incerto, ovvero dalla possibilità di valutare effettivamente la percorribilità del tratto, sia pur allagato, calcolando il livello dell’acqua, ma va tenuto conto del comportamento di un utente medio ed in questo caso perfino il taxi guidato da un professionista non riusciva ad evitare l’insidia”.

Insomma, il Giudice, per questi motivi: “Accertata e ritenuta la responsabilità del Comune di [omissis], ex art. 2051 lo condanna al risarcimento del danno…”.

Nel caso di specie, il Comune è stato ritenuto responsabile, in quanto, avendo l’obbligo di custodire la strada, avrebbe dovuto immediatamente porre rimedio all’insidia venutasi a creare e, altrettanto, immediatamente avrebbe dovuto segnalare chiaramente il pericolo agli ignari automobilisti. Poiché tutto ciò non è avvenuto e non è stato pertanto dimostrato in giudizio, il Comune è stato condannato.

La Corte di Cassazione si esprime in tema di mantenimento dei figli: qualora costoro non mirino all’indipendenza economica nulla è più dovuto

By Pronunce

Un famoso detto in dialetto milanese recita: “mangiaa al mangiota, beev al bevota, l’è a lavura ch’al barbota!” (mangiare mangia, bere beve, è a lavorare che si lamenta), ed è proprio questo il tema su cui è chiamata ad esprimersi la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 12952 del 22 giugno 2016: se il figlio divenuto maggiorenne non collabora nel processo di crescita volto ad ottenere l’indipendenza economica dai genitori, fino a che punto costoro avranno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti?!

Nel caso de quo il ricorrente denunciava davanti agli ermellini la “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con riferimento agli artt. 147 da parte della Corte di appello di Bari, la quale si era pronunciata in riforma del decreto emesso il 24 febbraio 2012 dal Tribunale di Bari con cui revocava ai figli l’assegno mensile di Euro 929,62 posto in origine a carico del padre in virtù della sentenza di divorzio. La Corte territoriale, infatti, ritenuta non provata la raggiunta indipendenza economica dei discendenti, accoglieva per quanto di ragione il reclamo della madre (che, addirittura, insisteva per ottenere il raddoppio del contributo!), statuendo per il ripristino del contributo.

Il caso di specie è quello di due figli con esperienze e attitudini molto diverse.

Lei (trentatreenne), “dopo aver conseguito nel 2006 la laurea in medicina e l’abilitazione alla professione di odontoiatra, aveva successivamente frequentato una serie di corsi di perfezionamento (da ultimo la specializzazione universitaria quinquennale) conseguendo varie referenze professionali e maturando esperienze lavorative presso studi odontoiatrici”. La stessa, pertanto, doveva essere considerata in grado di reperire un lavoro qualificato confacente al titolo di studio e alle specializzazioni conseguite o intraprese (mentre erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto l’attività lavorativa della figlia quale mero praticantato), laddove invece, decidendo di frequentare l’aggiuntivo corso di specializzazione universitaria, aveva, per sua scelta, ulteriormente posticipato l’ingresso nel mondo del lavoro.

Lui (trentenne), “dapprima iscrittosi nell’anno accademico 2001/2002 al corso di laurea in economia e commercio, aveva cambiato indirizzo di studio iscrivendosi nell’anno accademico 2005/2006 al corso di laurea in fisioterapia, senza peraltro conseguire il relativo diploma. Nell’anno 2010/2011 si era iscritto ad un corso di formazione professionale in osteopatia, aperto ai laureati e ai laureandi prossimi al conseguimento della laurea, ma ne aveva pertanto interrotto la frequenza in quanto privo del diploma di laurea”.

In merito a tali circostanze il ricorrente deduce che: “l’obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne persisterebbe finché il genitore interessato dimostri che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica (da intendersi quale reperimento di uno stabile lavoro che gli consenta un tenore di vita adeguato e dignitoso), ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per essere autosufficiente e, ciò nondimeno, pur potendo, non si sia attivato almeno per la ricerca seria e concreta di un lavoro adeguato alle sue aspirazioni e al percorso formativo di studi svolto [..]. La persistenza dei presupposti giustificanti l’obbligo genitoriale del mantenimento dei figli maggiorenni dovrebbe essere contemperata secondo criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all’età dei figli beneficiari, in modo da escludere che la tutela della prole possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e misura, al di là dei quali si legittimerebbero forme di parassitismo ai danni dei genitori”.

I motivi di ricorso sono fondati.

La Corte di Cassazione condivide in toto quanto dedotto in giudizio dal padre: “La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l’autonomia economica tramite l’impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile perché contrastante con il principio di auto-responsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti.La Corte d’Appello ha del tutto omesso di esaminare e valutare la persistente condotta inerziale nel percorso di studi e di perseguimento di un obiettivo professionale o tecnico […]Quanto alla figlia, la Corte di Appello non ha dato alcun rilievo al raggiungimento dell’obiettivo professionale perseguito dalla medesima con successo e alla natura esclusivamente personale della scelta successiva di proseguire gli studi oltre l’ordinaria esigenza di specializzazione e pratica successiva alla laurea ed anzi, per quel che emerge inequivocamente dagli atti processuali, di impegnare le proprie energie personali e professionali in prevalenza verso la continuazione degli studi. Intento senz’altro lodevole ma che deve essere accompagnato da un corrispondente impegno verso la ricerca di una o più occupazioni dirette al conseguimento dell’indipendenza economica”.

Tale decisione della Suprema Corte conferma un filone giurisprudenziale in tema di mantenimento dei figli ormai consolidato. Dopotutto, se è vero che le scelte e i problemi dei genitori non devono ricadere sui figli, in tal caso deve essere necessariamente vero anche il contrario.

Non è un caso di malasanità, ma di vera insanità mentale e crudeltà estrema

By Pubblicazioni

La Corte d’Appello della Sesta Circoscrizione degli Stati Uniti d’America il 25 maggio scorso ha confermato la condanna di un oncologo statunitense, Farid Fata, a 45 anni di carcere per aver crudelmente e fraudolentemente diagnosticato il cancro ad oltre 550 suoi pazienti di fiducia al solo scopo di ottenere ingenti guadagni economici ammontanti ad almeno 17 milioni di dollari.


E’ possibile leggere l’articolo completo 
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Come succede spesso a noi umani può accadere che anche Fido si svegli con la luna storta

By Pronunce

In un mondo giustamente attento alle esigenze e alle necessità dei nostri “amici a 4 zampe”, potrà certamente essere di aiuto conoscere quelle che sono (e rimangono) le responsabilità civili per l’eventuale danno provocato a terzi dal nostro animale da compagnia.

In tema di responsabilità per danni cagionati da animali, la sentenza della Corte di Cassazione 10402/2016 “aggiunge una voce al coro” dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, chi subisce un danno a causa di un animale domestico ha diritto ad essere risarcito dal padrone, a prescindere dal fatto che l’evento lesivo sia o meno conseguenza di una condotta colposa specifica (commissiva od omissiva) di quest’ultimo.

Nel nostro ordinamento, infatti, la responsabilità verso terzi di chi si occupa di un animale passa anzitutto attraverso la lettera dell’art. 2052 del Codice Civile, intitolato “danno cagionato da animali”, che recita: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Dalla lettura della norma, quindi, pare che l’unica “chance” per il padrone dell’animale consista nel dare prova che l’evento lesivo – quale potrebbe essere il morso il di un cane, il graffio di un gatto, il calcio di un cavallo, etc. – sia conseguenza di un fatto inevitabile, imprevedibile ed assolutamente eccezionale; un fatto costituente, per l’appunto, l’esimente del cd. caso fortuito.

Per far comprendere bene questo concetto, utilizziamo la spiegazione offerta dalla Suprema Corte in occasione del caso deciso con sentenza n. 15713/2015.

All’esame la vicenda di un cane che aveva morso due passanti dopo essere riuscito a scappare dal giardino di casa attraverso il cancello automatico rimasto aperto a causa di un guasto elettrico.

Se l’imprevisto avesse avuto il carattere della eccezionalità, episodicità e straordinarietà si sarebbe potuto invocare il “caso fortuito”. Viceversa, poiché il guasto elettrico di cui si è detto si era già verificato altre volte in passato, i Giudici hanno ritenuto di condannare il padrone del cane.

Ancora, sempre la Cassazione in un’altra decisione ha confermato la condanna del padrone del cane che, dopo essere riuscito a rompere la catena a cui era legato, aveva aggredito un passante: decisione n. 49690 del 2014.

Anche in questo caso, per la Corte, non si può parlare di un evento che ha il carattere dell’imprevedibilità ed eccezionalità (“caso fortuito”), poiché è responsabile il padrone se non è in grado di dimostrare che la corda fosse integra ed adeguata alla corpulenza del cane.

Ad ogni buon conto, comunque, non deve sfuggire al lettore che la valutazione delle circostanze costituenti il caso fortuito è e rimane un’attività che viene effettuata di volta in volta dall’organo giudicante, e che inevitabilmente ci impone, quindi, di trarre spunto dal singolo caso specifico.

IL CASO. Nella vicenda trattata dalla sentenza in commento, una signora si recava a casa di amici di lunga data e si introduceva all’interno della stanza dove si trovavano il cane di famiglia (un pastore tedesco) e la moglie del proprietario dell’animale. Una volta dentro la camera, l’ospite veniva invitata dalla padrona di casa ad uscire, ma questa, al posto di dar seguito all’invito di aspettare fuori, non abbandonava il locale e tentava, altresì, di accarezzare il cane. A questo punto, però, il quadrupede reagiva al tentativo di contatto e, girandosi di scatto, mordeva la signora alla mano destra, provocandole serie lesioni all’arto.

A seguito dell’accaduto, la danneggiata incardinava il procedimento volto ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti nei confronti dell’amico padrone del cane. E se al termine del primo grado di giudizio il Tribunale di Belluno respingeva la domanda risarcitoria, questa veniva invece accolta in sede di gravame dalla Corte di Appello di Venezia, che stabiliva un risarcimento pari ad € 41.496,32, oltre interessi, in favore della danneggiata.

Sul punto, la Corte lagunare aveva verificato che il “caso fortuito” ravvisato in primo grado di Giudizio in realtà non sussisteva, poiché durante il procedimento si era data prova di come la danneggiata fosse solita recarsi nell’abitazione degli amici, e che oltretutto conosceva l’animale in questione fin da quando era cucciolo. Per questo motivo, quindi, spiega la Corte, la condotta della danneggiata (che non usciva dalla stanza ma al contrario tentava di accarezzare il cane) in alcun modo poteva ritenersi un fatto imprevedibile, inevitabile ed eccezionale, qualificabile come caso fortuito. Anche perché, inoltre, dall’istruttoria era emerso altresì che la padrona avrebbe invitato l’amica ad andarsene non tanto per scongiurare una possibile aggressione da parte del cane, ma semplicemente perché al momento era occupata in altre faccende.

Ad ogni modo, comunque, avverso alla sentenza della Corte veneziana proponeva ricorso per Cassazione il proprietario del pastore tedesco, criticandone l’operato per due motivi:

  • Perché l’inconsueta “imprudenza della [amica], che avrebbe potuto non introdursi nella stanza dove era il cane, o almeno non carezzarlo”, a suo dire avrebbe determinato (o quantomeno contribuito a determinare, insieme alla reazione sproporzionata dell’animale) un caso fortuito ai sensi e per gli effetti dell’invocato art. 2052 del Codice Civile.

  • E inoltre, perché, a prescindere da ogni altro aspetto, l’amica avrebbe tenuto in ogni caso un comportamento imprudente e poco diligente, e pertanto, avrebbe dovuto risponderne di questo se non perdendo in toto il diritto al risarcimento dei danni subiti, quantomeno con una riduzione della somma dovuta, in applicazione del principio di cui all’art. 1227 del Codice Civile, che recita: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”.

Ciò premesso, occorre dire che sul ricorso del proprietario dell’animale la Suprema Corte di Cassazione si è espressa con una pronuncia di rigetto, osservando come i motivi di doglianza “sono infondati”.

Come prima cosa, i Giudici Supremi non hanno ravvisato alcun comportamento colpevole dell’amica ai sensi dell’art. 1227 c.c., considerata la conoscenza che la stessa aveva dei proprietari del cane, della loro casa e, non da ultimo, del loro animale. Inoltre, con riguardo al primo motivo di doglianza, la terza Sezione si è allineata al principio giurisprudenziale secondo cui: “del danno cagionato da animale risponde ai sensi dell’art. 2052 cod. civ. il proprietario o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, in quanto la responsabilità si fonda non su un comportamento o un’attività commissiva o omissiva di costoro, ma su una relazione (di proprietà o di uso, fondante la custodia e la sorveglianza) intercorrente tra i predetti e l’animale”; una relazione che, come spiegato, ai fini della responsabilità può essere spezzata solo dall’intervento di “un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva e idoneo ad interrompere il nesso causale”, che certamente non potrà essere costituito dalla condotta della danneggiata di cui trattasi.

In conclusione, dunque, i Giudici di legittimità hanno ritenuto ancora una volta che chi si prende cura di un animale debba rispondere dei danni da questo cagionati, anche se di fatto non si sia reso colpevole di alcun omesso controllo o mancata sorveglianza sullo stesso: si tratta di una sentenza che a parer di chi scrive – seppur in linea con i diversi precedenti in materia – sicuramente presta il fianco a non poche critiche e solleva in ciascuno di noi forse più di qualche perplessità…

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In tema di responsabilità dei danni cagionati da animali, vedi anche “Se un’anziana signora viene aggredita per strada da un cane randagio chi risponde dei danni subiti dalla vittima?”