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ERNIA DEL DISCO LOMBARE. Durante un intervento chirurgico di discectomia L5-S1 viene mal posizionata la vite L5 di sinistra. Il MEDICO E’ RESPONSABILE…

By Casi

…non essendo stato in grado di provare l’esecuzione di controlli intra-operatori di verifica del corretto posizionamento delle viti.

Un paziente, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Lucente, aveva convenuto innanzi al Tribunale di Alessandria il chirurgo (al quale si era rivolto a causa dell’insorgere di forti dolori lombari) e l’ospedale perché venisse accertato il comportamento sanitario negligente, imprudente e imperito nell’esecuzione della prestazione medico professionale e, quindi, la conseguente responsabilità.

Si invocava l’intervento dell’Autorità Giudiziaria perché fosse accertata e dichiarata la responsabilità del medico e dell’ospedale in  ordine agli esiti negativi dell’intervento chirurgico di “Discectomia L5-S1, posizionamento di cage intersomatica e stabilizzazione del passaggio L5-S1 mediante viti peduncolari collegate con due barre” al quale il paziente era stato sottoposto e poi successivamente rioperato in quanto all’esito del controllo TAC eseguito il giorno successivo al predetto intervento chirurgico, emergeva il posizionamento – “troppo mesializzato” – della vite superiore sinistra.

All’esito di una lunga istruttoria e di indagine medico-legale d’Ufficio, il Tribunale con sentenza n. 298/2015 ha deciso, così motivando:

“A parere del CTU l’unico elemento che si connota per inadeguata condotta chirurgica … è il malposizionamento della vite L5 di sinistra che ha determinato  un’intensa radicolopatia irritativa con necessità di riposizionamento chirurgico della vite.

Il malposizionamento è dipeso da mancata esecuzione del controllo intra-operatorio che sarebbe stato possibile mediante utilizzo intraoperatorio dell’amplificatore di brillanza procedendo a verifica in due proiezioni, antero-posteriore e laterale.

Senonchè, nel caso di specie, non sono state allegate alla documentazione sanitaria le due proiezioni e nemmeno risulta descritto l’uso dell’amplificatore nel verbale operatorio, per cui il convenuto non è stato in grado di dimostrare di avere adottato tutte le cautele e le procedure necessarie a verificare la corretta posizione delle viti.

Le conseguenze di tale erronea condotta sono state individuate dal CTU nella necessità di eseguire un secondo intervento, in anestesia generale, a distanza di cinque giorni dal primo, di revisione del sistema di fissazione con posizionamento più laterale della vite in L5, utilizzando la stessa via di accesso.

Tanto ha comportato un allungamento dei tempi di degenza che nella media dei casi consimili non superano la durata di una settimana.

… e postumi permanenti dovuti al duplice accesso chirurgico”.

Rivista TECNICA OSPEDALIERA – Risarcimento danni sotto forma di rendita vitalizia per errore sanitario

By Pubblicazioni

Rivista TECNICA OSPEDALIERA – Risarcimento danni sotto forma di rendita vitalizia per errore sanitario
La I Sez. del Tribunale di Milano, in persona del giudice est. Martina Flamini, con sentenza del 27.1.2015, ha riconosciuto a una donna – vittima di un errore sanitario che ha cagionato una situazione menomativa di tetraparesi spastica in esiti di coma post-anossico con disabilità severa del 90% – il risarcimento non solo del danno biologico e non patrimoniale per la menomazione subita, ma anche una rendita annuale di 145mila euro per compensare la perdita reddituale totale e il costo per l’assistenza continuativa domestica.

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Il paziente che ha subito un danno in conseguenza della colpevole condotta del “MEDICO DI BASE” può ottenere il risarcimento dalla ASL (OLTRE CHE DAL MEDICO STESSO)?

By Pronunce

La storia è quella di due coniugi che citarono in giudizio innanzi al Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, l’Azienda Regionale Usl (omissis) di Chivasso e il “medico di base” che a loro dire sarebbe intervenuto in aiuto del paziente che presentava sintomi di ischemia cerebrale con estremo ritardo. La moglie aveva chiamato in mattinata il medico. Tuttavia, questi si presentava  soltanto nel pomeriggio  e – a dire dei due coniugi- prescriveva anche cure del tutto inadeguate.

I coniugi chiedevano, quindi che il medico di base e la Usl venissero condannati entrambi al risarcimento dei danni patiti dai medesimi attori a seguito della paralisi della parte sinistra del corpo della quale era rimasto affetto il paziente, con necessità di assistenza e cure continue.

Si costituirono sia l’Azienza Usl (omissis) di Chivasso, che il “medico di base”, contestando la fondatezza della domanda.

Il Tribunale, premettendo che il comportamento del “medico di base”, nel caso in esame, era da ritenersi caratterizzato da responsabilità colposa dovuta ad intempestività della visita domiciliare; al mancato rilievo delle “gravi condizioni” del paziente e all’omessa urgente sua ospedalizzazione e dal fatto, accertato in sede di CTU, che il tempestivo trattamento farmacologico avrebbe avuto effetti contenitivi del danno alla salute del paziente, condannava in solido il “ medico di base”  e l’Azienda Regionale ASL di Chivasso al risarcimento dei danni patiti dagli attori con sentenza del marzo 2008.

Contro tale decisione, il medico e la l’ASL TO (già ASL di Chivasso) proponevano appello.

I due coniugi resistevano in giudizio.

La Corte di appello di Torino, con sentenza pubblicata in data 22 dicembre 2011, accoglieva il gravame della ASL TO, rigettando la domanda risarcitoria proposta dai coniugi nei suoi confronti, e confermava nel resto la sentenza di primo grado. In altri termini, unico responsabile il “ medico di base”.

La Corte d’appello – ci racconta la Suprema Corte di Cassazione che, come diremo oltre, si è poi occupata del caso – escludeva la responsabilità ai sensi dell’art. 1228 cod. civ. della ASL TO osservando, segnatamente, che: il SSN assume nei confronti dei cittadini obblighi organizzativi, ma non assume, in base alla L. n. 833 del 1978, “un obbligo diretto avente ad oggetto il contenuto della prestazione professionale”; gli artt. 14 e 25 della citata legge n. 833 non sono di per sé fondati “la esistenza di un contratto “a monte” fra il paziente e  l’ASL”, così come lo stesso art. 25 non fonda l’obbligazione della struttura ospedaliera nei confronti del paziente, la quale deriva dalla conclusione del contratto d’opera professionale con lo stesso; non può rendersi concluso un contratto tra ASL e paziente nel momento in cui quest’ultimo chiede la prestazione al suo medico di base, non essendovi alcun contatto, o diretto rapporto, tra la prima ed il secondo (come invece sussiste tra struttura ospedaliera e paziente ivi ricoverato, che beneficia di prestazione sia alberghiera, che professionale).

La Corte torinese escludeva, altresì, che la responsabilità della ASL convenuta potesse fondarsi sull’art. 2049 cod. civ., in assenza della ravvisabilità, anzitutto, di un rapporto di preposizione tra Azienda sanitaria e medico convenzionato, essendo quest’ultimo “un libero professionista del tutto autonomo, scelto dal paziente in piena libertà”, sul quale la stessa ASL non esercita alcun potere di vigilanza, controllo o direzione.

Era da escludere anche la sussistenza di un rapporto di immedesimazione organica, non essendo il medico di base dipendente della ASL, né chiamato “a estrinsecare all’esterno la volontà dell’ente” o soggetto a direttive nell’ambito  della “sua peculiare attività professionale”. L’inserimento del medico di base nell’organizzazione territoriale della ASL si esaurisce, dunque, sul piano organizzativo-amministrativo, ma non tocca “certamente il contenuto squisitamente  professionale della prestazione del medico di base”, che non viene sindacata dalla stessa ASL, non essendovi alcuna norma che attribuisce a quest’ultima “un potere di vigilanza e controllo sul contenuto specifico della prestazione professionale medica del medico di base”.

La Corte di Cassazione, investita della questione, sul punto ha deciso diversamente.

In sintesi si è così pronunciata:

Per legge …” l’assistenza medicogenerica  è prestazione curativa che l’utente del S.S.N. ha diritto di ricevere secondo il livello stabilito dal piano sanitario nazionale e in questi termini, la ASL ha l’obbligo di erogare.

Il diritto soggettivo dell’utente del S.S.N. all’assistenza medico-generica ed alla relativa prestazione curativa, nei limiti stabiliti normativamente, nasce, dunque, direttamente dalla legge ed è la legge stessa ad individuare la ASL come soggetto tenuto ad erogarla, avvalendosi di “personale” medico alle proprie dipendenze ovvero in rapporto di convenzionamento (avente natura di rapporto di lavoro autonomo “parasubordinato”).

Il medico convenzionatoscelto dall’utente iscritto al S.S.N. nei confronti della ASL, in un novero di medici già selezionati nell’accesso al rapporto di convenzionamento e in un ambito territoriale delimitato, è obbligato (e non può rifiutarsi, salvo casi peculiari sorretti da giustificazione e, dunque, sindacabili dalla stessa ASL) a prestare l’assistenza medico-generica, e dunque la prestazione curativa, soltanto in forza ed in base al rapporto di convenzionamento.

Le prestazioni di assistenza medico-generica, che sono parte dei livelli uniformi da garantirsi agli utenti del S.S.N., sono, infatti, finanziate dalla fiscalità generale, alla quale concorrono tutti i cittadini con il versamento di una imposta.

Si viene, dunque, a configurare a carico della ASL una obbligazione ex lege di prestare l’assistenza medicogenerica all’utente del S.S.N., che viene adempiuta attraverso l’opera del medico convenzionato.

In altri termini, posto che l’assistenza medico-generica si configura come diritto soggettivo pieno ed incondizionato dell’utente del S.S.N., questi è “creditore” nei  confronti della ASL, che, in quanto soggetto pubblico ex lege tenuto ad erogare detta prestazione curativa (per conto del S.S.N.), assume le veste di “debitore”.

Il “debitore” ASL, nell’erogare la prestazione curativa dell’assistenza medico-generica, si avvale, poi, di “personale” medico dipendente o in rapporto di convenzionamento.

Da qui, pertanto, in ipotesi di illecito commesso dal medico convenzionato nell’adempimento della prestazione curativa di assistenza medico-generica, l’operatività dell’art. 1228 cod. civ. nei confronti della stessa ASL, quale norma che questa Corte, del resto, ha già ritenuto pienamente applicabile in riferimento alla posizione della struttura sanitaria pubblica per l’attività sanitaria svolta dal personale medico dipendente.

Concludendo, per la Suprema Corte, la  “…ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge”.

Per la prima volta, dunque, viene enunciato il principio per cui la ASL risponde per il fatto del “medico di base”.

Uomo muore a seguito di laparoscopia alla colecisti

By Casi

Il signor Antonino Incognito, di Capo d’Orlando, muore il 12 febbraio, dopo un mese di coma. Era stato sottoposto ad intervento di laparoscopia alla colecisti  all’Ospedale “Barone Romeo” di Patti (Messina).

La Procura della Repubblica apre una inchiesta.

La moglie decide di affidare il mandato allo Studio dell’avvocato Luigi Lucente.

Risponde penalmente per omicidio colposo l’INFERMIERE che non ha richiamato l’attenzione del medico sulla somministrazione di un farmaco dannoso per il paziente

By Pronunce

La Corte di Cassazione torna ad occuparsi della responsabilità infermieristica e della posizione di garanzia in capo a ogni esercente la professione sanitaria trattando un interessante caso di responsabilità professionale che trae origine da un errore medico nella prescrizione di un farmaco.
Anche se non si verte in un esempio classico di responsabilità di equipe, è di tutta evidenza in questa decisione la stretta intimità di rapporti tra professione medica e professione infermieristica nell’agire quotidiano, nonché il delinearsi in capo alla figura dell’infermiere di un preciso dovere di collaborazione nei confronti del medico, che deve tradursi anche in un’attività di verifica e, se necessario, di segnalazione e di critica, laddove si possano supporre errori a danno di pazienti.

Nella sentenza n. 2192 del 16 gennaio 2015 della Corte di Cassazione, IV Sez. penale,  si espone in fatto che :
” Con sentenza resa in data 6/11/2012, il giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Busto Arsizio ha pronunciato l’assoluzione di [ X ] e di [ Y [ dall’imputazione relativa al reato di omicidio colposo, dagli stessi asseritamente commesso, in violazione della disciplina relativa all’esercizio della professione infermieristica, ai danni di [ un paziente]...
Agli imputati era stata originariamente contestata la condotta colposa consistita nel cagionare il decesso del[ paziente], avvenuta a seguito della somministrazione allo stesso del farmaco Amplital, .. contenente amoxicillina, cui il  [ paziente] era allergico.

In particolare, al [ X ]in qualità di infermiere professionale caposala in servizio presso il reparto di urologia dell’ospedale di […], era stata originariamente contestata la condotta omissiva consistita, da un lato, nel mancato rilievo, per negligenza o imperizia, del contrasto tra la prescrizione medica dell’Amplital e l’allergia del paziente all’amoxicillina e, dall’altro, nella mancata segnalazione di detto contrasto al personale medico.

Viceversa, alla 
[ Y ]in qualità di infermiera professionale in servizio presso la sala operatoria
dell’ospedale
 di 
[…], era stato contestato di aver imprudentemente somministrato l’Amplital al [ paziente] nel corso della fase preoperatoria, con la conseguenza che, a seguito di detta assunzione, il paziente era deceduto nel giro di pochi secondi.

Nel pronunciare la propria decisione, il giudice di primo grado ha ritenuto l’insussistenza del nesso di causalità tra il decesso del paziente e le condotte ascritte al 
[ X ] (assolvendolo per insussistenza del fatto), escludendo altresì ogni profilo di colpa addebitabile alla [ Y ], ritenendo che il fatto alla stessa imputato non costituisse reato.

Con sentenza in data 27/11/2013, su impugnazione del pubblico ministero, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta la responsabilità del 
[ X ]  in relazione al reato allo stesso ascritto, lo ha condannato alla pena di sei mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Con tale decisione, la Corte d’appello ha evidenziato la concreta sussistenza di una specifica posizione di garanzia in capo al 
[ X ] in relazione all’incolumità del paziente, tenuto conto, in particolare, della qualifica professionale di vertice rivestita dall’imputato, onerato di precisi doveri sinergici di organizzazione, di gestione, di sovraintendimento e di segnalazione.
Al riguardo, la corte territoriale ha sottolineato l’avvenuta originaria acquisizione, da parte del [ X ], della notizia riguardante l’allergia sofferta dal paziente (per aver partecipato alla relativa intervista,in occasione della preparazione dell’intervento chirurgico),evidenziando la trascuratezza dello stesso nell’omettere di procedere alle dovute segnalazioni ai fini della correzione degli errori contenuti nella documentazione clinica riguardante il [ paziente] (nella quale era stata erroneamente riportata la prescrizione dell’Amplital a scopo terapeutico), e nell’omettere altresì di sottoporre a una nuova verifica, o a un più accurato controllo, detta documentazione clinica, così incorrendo nella condotta antidoverosa contestatagli, in violazione degli obblighi allo stesso imposti dalle regole dell’arte infermieristica.

Avverso l’assoluzione della [ Y ], con atto in data 5/2/2014, ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale presso la corte d’appello di Milano.

A mezzo del proprio difensore, ha altresì proposto ricorso per cassazione il [ X ].

Nelle more, però, decedeva l’infermiera [ Y ].

Nelle considerazioni in diritto della sentenza, fra l’altro, si legge :
Osserva preliminarmente il collegio come l’avvenuta attestazione del decesso della [ Y ], a seguito della proposizione del ricorso per cassazione del pubblico ministero, imponga, ai sensi dell’art129 c.p.p., comma 2 la pronuncia del rigetto del relativo ricorso 

Dev’essere altresì disatteso il ricorso proposto da
 [ X ] ”

Cosicché la Cassazione conferma la sentenza di condanna inflitta dalla Corte d’appello di Milano ravvisando l’esistenza di un dovere preciso di attendere all’attività di somministrazione dei farmaci in modo non meccanicistico (ossia misurato sul piano di un elementare adempimento di compiti meramente esecutivi), occorrendo viceversa intenderne l’assolvimento secondo modalità coerenti a una forma di collaborazione con il personale medico orientata in termini critici … e precisa, inoltre, che l’obbligo di segnalazione e controllo gravante sul personale ausiliario non ha la finalità di sindacare l’operato del medico (segnatamente sotto il profilo dell’efficacia terapeutica dei farmacprescritti), bensì quello  di richiamarne l’attenzione sugli errori percepiti (o comunque percepibili), ovvero al fine di condividerne gli eventuali dubbi circa la congruità o la pertinenza della terapia stabilita rispetto all’ipotesi soggetta a esame.

Il genitore indifferente può essere punito ed educato a rispettare i provvedimenti di affidamento del minore

By Pubblicazioni

Il genitore indifferente può essere punito ed educato a rispettare i provvedimenti di affidamento del minore
Per indurre il genitore inadempiente a ravvedersi, la L. 56 del 2006 ha introdotto i rimedi di carattere sanzionatorio e risarcitorio di cui all’art. 709 ter del Codice di Procedura Civile.

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Rivista TECNICA OSPEDALIERA – La cartella clinica nel processo

By Pubblicazioni

La cartella clinica nel processo

Nel nostro attuale sistema processuale la cartella clinica costituisce un importante strumento per verificare a posteriori l’esistenza di profili di responsabilità nell’erogazione della prestazione sanitaria e la base di partenza imprescindibile nella valutazione medico-legale finalizzata alla ricostruzione storica degli eventi morbosi tecnicamente rilevanti in sede penale, civile, previdenziale e assicurativa.

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Sentenza del Tribunale di Milano su un caso di responsabilità per danni da “FUMO ATTIVO”

By Pronunce

Per il Tribunale di Milano, Sez. X civile- Giud. Unico Dr.ssa Illarietti, la domanda di risarcimento proposta dai “… prossimi congiunti di  [ un signore], deceduto il 23 novembre 2004 a seguito di neoplasia polmonare asseritamente riconducibile al consistente consumo di sigarette operato dal de cuius fino dall’età di 15 anni e quindi a decorrere dal 1965 continuato fino alla data della morte, è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui si dirà”.

Per la vedova e i tre figli, il Tribunale ha riconosciuto un risarcimento complessivo di € 776.000,00 per il danno in capo ai congiunti da perdita del rapporto parentale, nonché per il danno da invalidità temporanea patito dal de cuius ed ereditato dagli istanti. Inoltre, agli istanti è stato riconosciuto il diritto a vedersi rimborsate le spese funerarie.

Per il Tribunale di Milano, l’attività di produzione e commercializzazione di sigarette è da considerarsi pericolosa – come aveva già affermato Cass. 26516/2009 – e perciò rientrante nel novero di quanto prescritto dall’art. 2050 cc. : “ Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. Trattasi di una responsabilità oggettiva, temperata dal possibile concorso di colpa del danneggiato.

Si legge in sentenza: “La Suprema Corte (Cass. 26516/09) ha osservato che viene in rilievo quale attività pericolosa anche quella attività finalizzata al commercio e quindi all’uso da parte del consumatore di un prodotto idoneo a produrre i danni nella fase del consumo e che se tale attività sostanzialmente diffonde nel pubblico un rilevante pericolo la stessa deve per sua natura definirsi pericolosa, tanto più se il pericolo che viene in rilievo è quello conseguente all’uso tipico e normale di quel prodotto e non ad uso anomalo.
Ha ulteriormente argomentato che la pretesa conoscenza del rischio e della pericolosità del prodotto sigaretta da parte del consumatore fumatore (pur potendo portare al rigetto della domanda risarcitoria) non è idonea ad escludere la configurabilità della responsabilità del produttore ai sensi dell’art. 2050 c.c.; ha argomentato che la ratio dell’accollo del costo del danno in capo all’esercente tale attività non è la colpa ma un criterio oggettivo. Si tratta di una scelta dell’ordinamento che imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della cost benefit analysis per cui deve sopportarne la responsabilità per essersi trovato nella situazione più adeguata per evitarlo nel modo più conveniente.
All’inquadramento della attività di commercializzazione e produzione quale attività pericolosa, discendono, ai  sensi del disposto di cui all’art. 2050 c.c. importanti ricadute sugli oneri probatori.
A colui che lamenta il danno compete l’onere di comprovare il nesso causale fra l’assunzione di tabacco e l’evento di danno e al produttore e all’esercente la commercializzazione di sigarette, per andare esente da  responsabilità compete l’onere di comprovare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno 
Nella specie, il produttore distributore di sigarette avrebbe quando meno dovuto fornire adeguate informazioni sulla nocività del fumo, anche eventualmente con foglietti illustrativi posti nei pacchetti e ciò a prescindere da obblighi giuridici, ma in funzione di poter comprovare di aver messo in condizioni i consumatori di sigarette di conoscere inequivocabilmente il rischio correlato alla assunzione del medesimo e di poter in tal modo configurare l’assunzione come libera scelta assunta nella consapevolezza della nocività del prodotto.
Risulta che  solo a partire dal 1991, allorché tale obbligo fu previsto dalla legge, la vendita di tabacchi avviene con una esplicita informazione circa la nocività e il carattere letale del fumo …
Considerato che, a fronte della allegazione di parte attrice che il tumore sviluppato fosse primitivamente polmonare, i convenuti negavano tale natura e quindi anche la astratta possibilità della riconducibilità del medesimo alla assunzione di tabacco, il giudice ha disposto CTU medico legale, incaricando un medico legale e un epidemiologo di sicura competenza, di esprimersi sul nesso causale fra l’assunzione di tabacco e la neoplasia polmonare sviluppata …, chiedendo ai medesimi di riferire se detto eventuale nesso causale potesse dirsi sussistente con riferimento all’assunzione di tabacco avvenuta prima del 1991.
Successivamente è stata assunta prova per testi circa i tempi, le modalità l’entità del consumo di tabacco …
Sul punto i testi hanno riferito di conoscere e di aver frequentato il [ il signore deceduto] ancora quando il medesimo abitava a Napoli, nella seconda metà degli anni 60; hanno riferito che era un forte fumatore, che aveva sempre la sigaretta in bocca, che fumava all’incirca 2 pacchetti di sigarette al giorno.

Le dichiarazioni circa il fatto che [ il signore deceduto] fosse un forte tabagista sono state confermate anche dal medico curante.
La dott.ssa [ ] medico di famiglia ha riferito di avere avuto come paziente [ il signore deceduto] dal 1996, e che <<quando l’ho conosciuto era un forte fumatore; fumava oltre un pacchetto e mezzo di sigarette al giorno secondo quanto mi riferiva lui>> osservandosi che il contesto in cui le medesime dichiarazioni del de cuius venivano rese le rende del tutto disinteressate e attendibili.

Ulteriormente risulta dalla annotazione in cartella la condizione di tabagista laddove nella anamnesi fisiologica viene  indicata sotto la dicitura fumo: 30-40 sigarette die da 40 anni.

Ciò detto la disposta CTU ha evidenziato che gli accertamenti clinici e strumentali anche in ambito ospedaliero portano a diagnosticare  una neoplasia polmonare plurimetastatica; i CTU affrontando il primo punto in discussione ovvero quale fosse la primitività del cancro, hanno argomentato con considerazioni ampiamente sviluppate a p. 11, 12, 12, 14 della relazione peritale cui si rimanda facendo riferimento: a) all’aspetto radiologico dell’addensamento polmonare descritto con le caratteristiche di un primitivo; b) alla circostanza che le metastasi linfonodali sono documentate esclusivamente in sede intratoracica; e) alla circostanza che le valutazioni strumentali mediante TAC toraco addominali con contrasto e a pancolonscopia non riscontrano segni di tumore primitivo in altre sedi; che anche la primitività epatica deve essere esclusa dall’insieme dell’anamnesi e quadro clinico radiologico; analoghe considerazioni per quanto riguarda la vescica e l’apparato digerente per il quadro clinico meglio rappresentato d) alla circostanza che fosse stato riscontrato versamento pericardico e) alla circostanza che i risultati della colonscopia effettuata esclude l’origine intestinale del tumore ipotizzata dal CTP di parte L.; f) alla irrilevanza dei marcatori CEA e CIGA quali indicatori di un tumore extra polmonare per le argomentazioni meglio sviluppate a p. 14. Tali puntuali e precise considerazioni appaiono insuperabili nel confermare la diagnosi di carcinoma primitivamente polmonare formulata dai medici curanti in due diversi sedi (tra cui una autorevole come la clinica Pneumologica Universitaria di Milano).

Nel caso di specie i CTU hanno poi evidenziato come non risultino altri potenziali elementi di rischio cancerogeno collegati allo stile di vita del de cuius attesa la attività lavorativa di impiegato spiegata dal de cuius, sottolineando comunque come altri fattori di rischio (dieta alimentare, inquinamento che sono indicati dai CTP dei convenuti come ugualmente collegati al cancro) per quanto  non vi siano elementi per ritenerli  sussistenti nel caso de quo sono assai meno importanti rispetto all’abitudine tabagica nella genesi del carcinoma broncogeno (p. 20  e p. 21 rel. peritale).
Quanto all’eventuale predisposizione genetica o familiarità – argomento su cui le parti convenute hanno posto l’attenzione, anche all’esito della produzione documentale del certificato di morte del padre[ del signore deceduto] che, smentendo quanto riferito dai testi di cui sopra si è detto, comprova che il medesimo è morto all’età di 52 anni – si deve osservare che risultando la norma di riferimento per apprezzare il nesso causale, quella di cui all’art. 41 c.p. si deve rilevare che <<il concorso di cause preesistenti e sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento>>.
Al riguardo i CTU hanno avuto modo di meglio illustrare a p. 18 della relazione peritale cui si rinvia che è pacifico che anche nei tumori in cui è evidente e caratterizzata la derivazione causale da specifici fattori  ambientali a questi se ne possono aggiungere altri e con tutti concorrono anche due importanti variabili rappresentate dalla predisposizione genetica e dalla reattività del sistema immunitario, a sua volta in parte geneticamente determinata; peraltro per quanto sopra detto tale corredo genetico, per quanto sopra detto, non è idoneo a far venire meno il nesso causale con l’assunzione di tabacco e la patologia oncologica polmonare di cui si discute.
Deve pertanto ritenersi sussistente il nesso causale fra l’attività di tabagista[ del signore deceduto]  e la neoplasia polmonare dallo stesso sviluppata.

La sentenza prosegue nell’affermare : “ I CTU hanno poi evidenziato, venendo a distinguere l’efficacia causale dell’assunzione di tabacco distinguendo fra quella avvenuta dal 1965 al 2004, quella avvenuta tra il 1965 e il 1991 e quella avvenuta tra il 1991 e 2004.
Hanno evidenziato come la durata di esposizione al fumo è il fattore più rilevante  nel definire il rischio individuale di sviluppare un carcinoma broncogeno, poiché incidenza (rischio assoluto) sale in base alla quarta quinta potenza della durata di esposizione. Ogni periodo di esposizione ha un ruolo analogo nel rischio cumulativo di tumore al polmone (ovvero come viene spiegato anche nelle repliche, p. 23 ogni anno di fumo ha lo stesso rilievo come un esponente 3-4 sulla successiva incidenza di tumore polmonare) evidenziando che i 26-27 anni in cui [ il signore deceduto]  ebbe a fumare prima della entrata in vigore della norma sono per ciò molto più rilevanti dei 13-14 anni del periodo successivo (p. 24 nel peritale) che il ruolo dei primi 26-27 anni di esposizione è circa 20 volte più rilevante rispetto a quello dei successivi 13-14 anni”.

Concludendo, si rileva che la c.d. tabacco litigation che – a differenza di quanto avviene in USA –  finora ha avuto poco seguito, potrebbe continuare in Italia a far parlare poco di sé considerando –  per quanto osservato dal Tribunale di Milano –  che l’apposizione dei caveat ( avvisi sui pacchetti circa la pericolosità del prodotto) dopo l’anno 1991 rappresenta una “ misura idonea ad evitare il danno”, tale da escludere la responsabilità oggettiva del produttore.

Il Tribunale Milano CONDANNA UN PADRE A RISARCIRE ALLA PROPRIA FIGLIA NATURALE IL DANNO PER AVERLA PRIVATA DELL’AFFETTIVITA’ GENITORIALE …

By Pronunce

… avendo mostrato intenzionalmente disinteresse alle esigenze della stessa sia sotto il profilo economico che sotto il profilo dell’assistenza.

Il caso riguarda la vicenda di una bambina nata fuori dal matrimonio.
Inizialmente, e fino al compimento di un anno della propria figlia, i genitori convivevano.
Poi il padre si allontana e si disinteressa della figlia.
Da quel momento è stata la madre ad occuparsi esclusivamente della minore provvedendo a tutte le necessità anche di natura economica sebbene il padre avesse un lavoro di elettricista al momento dell’allontanamento e da ultimo di taxista.
A distanza di 12 anni, la madre, anche quale rappresentante della figlia minore, cita in giudizio il padre per sentirlo condannare a pagare il mantenimento della figlia; il rimborso delle somme anticipate nel tempo e il risarcimento a favore della bambina del danno conseguente alla privazione della figura paterna.

Con sentenza 23 luglio 2014, la Sez. IX del Tribunale di Milano ha condannato il padre a versare in favore della figlia dalla data della domanda €. 350,00 mensili a titolo di mantenimento; a rimborsare €. 35.900,00 alla madre per averli anticipati al suo posto dalla data dell’allontanamento dalla casa familiare (anno 2000) alla data della domanda (anno 2012) e pagare €. 40.997,50 alla figlia a titolo di danno non patrimoniale per averla privata della figura paterna oltre al pagamento delle spese di lite. Nel dettaglio si legge in sentenza: “Sulla scorta dei dati, pare equo e congruo un mantenimento in euro 350,00 mensili, tenuto conto del costante e stabile inserimento del [ padre] nel mercato del lavoro (almeno sin dal 2000 ad oggi) e delle sue capacità professionali, emerse nel rilevare come,  a fronte di una attività di lavoro subordinato, questi si sia dedicato ad una attività propria, avente ad oggetto una prestazione di servizi consolidata nel mercato … L’assegno decorre dalla domanda: dunque, dalla instaurazione del giudizio. L’atto di citazione è stato notificato il 29 ottobre 2012: quindi l’assegno decorre dal mese di novembre 2012 oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici  ISTAT … ”.
E, ancora: “ Il padre ha omesso di mantenere [la figlia] da giugno del 2000 con una condotta omissiva che, tenuto conto dell’obbligo fissato giudizialmente con l’odierna pronuncia, si è protratta fino al mese di novembre del 2012. Si tratta, dunque, complessivamente di 12 anni e 5 mesi e, quindi, 149 mesi in totale. In questo periodo, è la sola madre ad avere sostenuto il carico economico del mantenimento: ciò trova un principio sufficiente di prova in atti. La [ madre] ha versato in atti numerose ricevute di pagamento (per le più svariate spese) che coprono il periodo dal 2001 al 2011 … Ad ogni modo, a mezzo delle prove documentali, si  apprende che la madre ha provveduto a mantenere la figlia per ogni esigenza: cure mediche, attività sportive (es. acquafitness); alimenti, vestiario. Ancora: ha provveduto a garantire anche le attività realizzatrici della personalità del minore, come le vacanze e le attività ricreative … La domanda di regresso merita quindi accoglimento. L’obbligazione di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, essendo collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste fino al momento del conseguimento della loro indipendenza economica, con la conseguenza che nell’ipotesi in cui, uno dei genitori abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell’altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell’altro per la corrispondente quota … Il padre è, dunque, tenuto a rifondere alla madre le somme che avrebbe dovuto versare a [ figlia], per le spese ordinarie e straordinarie. Dette somme possono essere quantificate, per il passato, tenendo conto degli sviluppi dell’attività lavorativa del padre … Dal 2000 al 2007, può essere quantificato un mantenimento medio di euro 200,00 al mese (già tenuto conto della rivalutazione monetaria nel tempo), in coincidenza con la retribuzione del [ padre] da lavoro subordinato; dal 2007 (ottobre) al 2010, in poi, il mantenimento può essere quantificato in euro 300,00 (in coincidenza con i primi anni dell’attività imprenditoriale); dal 2010 al 2012, va confermato il mantenimento in euro 350,00. Per il periodo giugno 2000 – settembre 2007 (84 mesi), la quota di mantenimento omessa è pari ad euro 16.800,00. Per il periodo ottobre 2007 – dicembre 2009 (26 mesi), la quota di mantenimento omessa è pari ad euro 7.200,00. Per il periodo residuo (gennaio 2010 – ottobre 2012: 34 mesi), il mantenimento omesso è pari ad euro 11.900,00. Il calcolo totale del mantenimento omesso (144 mesi: 84 + 26 + 34) è pari ad euro 35.900,00”…
In ordine all’azione di risarcimento danni, la sentenza prosegue: “La minore, in persona della madre, propone azione risarcitoria contro il padre, per il disinteresse manifestato dal 2000 e, dunque, l’abbandono morale [ della figlia]L’abbandono morale in discussione è provato per tutti gli elementi già illustrati: valga ricordare che, dopo il giugno 2000, il padre ha rivisto la figlia solo in occasione nella cresima e, nel tempo, nemmeno ha dato la disponibilità necessaria per consentirle di ottenere i documenti amministrativi necessari per le attività più semplici (andare in vacanza). L’assenza del padre, nella fattispecie, è particolarmente rilevate. [ La figlia], pur avendo un padre inserito nel mercato del lavoro (prima dipendente, poi imprenditore) è stata costretta a vivere con il solo (basso) reddito della madre, aiutata dalla nonna materna, così conducendo una vita <<qualitativamente>> inferiore a quella che sarebbe spettata, privata di tantissime attività realizzatrici della persona che avrebbero potuto comporre il compendio della sua crescita psico-fisica. Ha subito, conseguentemente, un danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (esistenziale) da privazione della figura genitoriale paterna, a causa del comportamento consapevole e colposo del padre… La “perdita” del genitore non è compensata dalla presenza dell’altro o dei parenti prossimi; non è nemmeno compensata dal mero sostegno economico. E’ perdita che segna la vita del fanciullo; è perdita che causa un danno alla sua stessa identità personale… La voce di pregiudizio in esame sfugge a precise quantificazioni in moneta e, pertanto, si impone la liquidazione in via equitativa… In merito alla quantificazione in concreto, questo Tribunale reputa di aderire all’orientamento giurisprudenziale (App. Brescia 1 marzo 2012) che, in caso di danno endofamiliare da privazione del rapporto genitoriale, applica, come riferimento liquidatorio, la voce ad hoc prevista dalle tabelle giurisprudenziali adottate dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano. Indirizzo che ha trovato recente conferma da parte della Suprema Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., sez. I, 22 luglio 2014, n. 16657, cit.)… Le suddette tabelle (nella loro edizione 2014), a favore di un figlio, per la perdita di un genitore, prevedono un risarcimento minimo di euro 163.990,00 e un risarcimento massimo di euro 327.990,00. Si tratta, però, di voce calcolata sulla “perdita definitiva” del genitore, a causa del decesso; nell’ipotesi di privazione del rapporto genitoriale, per abbandono morale, l’importo base deve essere dunque adeguatamente rideterminato. Nel caso di specie, tenuto conto del lasso di tempo trascorso (circa 14 anni), delle condizioni di totale abbandono morale e materiale, adottando come base di calcolo l’importo minimo, il risarcimento va quantificato in misura pari a ¼ per complessivi euro 40.997,50 già considerati congrui all’attualità”.