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Pronunce

Consenso informato. Conseguenze della violazione del diritto di autodeterminazione del paziente anche in caso di intervento correttamente eseguito. La sentenza Cassazione Civile n. 2847 del 09 Febbraio 2010.

By Pronunce
La pronuncia in commento della Cassazione in tema di obbligo di informazione incombente sul medico e di consenso informato del paziente conferma la recente giurisprudenza circa la risarcibilità di “ogni tipo di pregiudizio non patrimoniale” derivato da una prestazione sanitaria in assenza di consenso, anche se l’intervento è stato eseguito “ex lege artis” e senza danno per il paziente, essendo leso il suo diritto di autodeterminazione.
La sentenza in esame ha statuito che anche in caso di sola violazione del diritto all’autodeterminazione, pur senza correlativa lesione del diritto alla salute ricollegabile a quella violazione per essere stato l’intervento terapeutico necessario e correttamente eseguito, può  sussistere uno spazio risarcitorio.
La violazione di un diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito, quale è quello  della autodeterminazione dell’ammalato in ordine alla tutela terapeutica della propria salute, comporta, infatti,  la risarcibilità di ogni tipo di pregiudizio non patrimoniale che ne è derivato, anche se l’intervento terapeutico era necessario ed è stato correttamente eseguito.
Il diritto all’autodeterminazione rappresenta, ad un tempo, una forma di rispetto per la libertà dell’individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi, che si sostanzia non solo nella facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e ne sancisce il rispetto in qualsiasi momento della sua vita e della  integrità alla sua persona.
Secondo la definizione della Corte costituzionale (sentenza n. 438 del 2008, sub. n. 4 del “Considerato in diritto”) il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono rispettivamente che “la libertà personale è inviolabile” e che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge“.

Ove manchi il consenso informato e quindi sia stato violato il diritto di autodeterminazione del paziente, sarà risarcibile -a condizione che esso varchi la soglia della gravità dell’offesa- il conseguente danno non patrimoniale, che corrisponde sia alla privazione della possibilità di scelta spettante al paziente, sia al turbamento e alla sofferenza provocati dal verificarsi di conseguenze del tutto inaspettate.

 

Ciò su cui il Giudice deve indagare è il nesso causale tra mancata informativa e scelta circa esecuzione o meno dell’intervento, ovvero si tratta di accertare se, in caso di intervento eseguito correttamente, il paziente si sarebbe sottoposto ugualmente all’intervento se il sanitario lo avesse preventivamente informato in maniera completa anche circa le possibili conseguenze negative.
La risarcibilità del danno da lesione della salute che si verifichi per le non imprevedibili conseguenze dell’atto terapeutico necessario e correttamente eseguito a regola d’arte medica, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, necessariamente presuppone l’accertamento che il paziente quel determinato intervento avrebbe rifiutato se fosse stato adeguatamente informato.
Per meglio comprendere le statuizioni della Suprema Corte ecco succintamente quanto accaduto nella fattispecie giunta al vaglio dell’Organo Giudicante.
Nel febbraio 1993 una paziente agiva nei confronti del medico che la aveva sottoposta ad intervento chirurgico per cataratta asportandole il cristallino dell’occhio destro e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti per le complicanze (comportate da cheratite corneale bollosa) e le lesioni che ne erano conseguite, costringendola a sottoporsi ad ulteriore intervento chirurgico per trapianto di cornea presso altra struttura sanitaria.
La paziente asseriva di non essere stata preventivamente informata dal primo medico circa la possibile insorgenza della cheratite bollosa e che, se fosse stata correttamente informata della possibilità dell’insorgere di tale malattia probabilmente avrebbe modificato la propria scelta terapeutica.
In primo grado il Tribunale di Napoli con sentenza n. 2095 del 2002, rigettava la domanda della paziente, escludendo che a seguito del secondo intervento, fossero residuati esiti permanenti dalla cheratite insorta dopo l’intervento di asportazione della cataratta, affermando tra l’altro che della “mancanza di consenso informato” avrebbe dovuto dare prova la paziente.
La paziente impugnava la pronuncia e in secondo grado la Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 242 del 2005 riformava completamente la sentenza di primo grado.
La Corte rilevava che non avendo il medico ”sul quale incombeva l’onere di provare la presenza di un consenso informato, né affermato né tanto meno provato  di aver informato la paziente dei rischi prevedibili dell’intervento e di aver ricevuto il consenso da quest’ultima, andava affermata, come richiesto dalla paziente in primo grado, la responsabilità del sanitario, per i danni derivati dall’intervento effettuato in difetto di detto consenso, nessun rilievo avendo la circostanza che l’intervento medesimo fosse stato eseguito in modo corretto”.
La Corte d’Appello riteneva poi che “il riconoscimento della responsabilità del sanitario per carenza di consenso informato comportava la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patiti dalla paziente per l’invalidità temporanea, per le sofferenze patite per l’insorgenza della cheratite bollosa e per le spese affrontate per il successivo trapianto corneale, necessario ad eliminare la cheratopatia“.
Avverso la sentenza della Corte D’Appello di  Napoli ricorreva per cassazione il medico e resisteva con controricorso la paziente che proponeva altresì ricorso incidentale.
La Suprema Corte di Cassazione investita della questione, come sopra già anticipato, chiariva alcuni aspetti fondamentali e determinanti in tema di responsabilità medica.
  • Innanzitutto statuiva che il soggetto sul quale grava l’onere probatorio circa la sussistenza o meno del consenso informato è il sanitario e non il paziente. Ciò in quanto l’intervento del medico anche in sola fase diagnostica, da luogo all’instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale tra paziente e sanitario. Ne consegue che quest’ultimo deve dimostrare la diligente esecuzione della prestazione sanitaria e dunque l’esatto adempimento del dovere di informativa ai fini di un valido consenso. Il necessario consenso del paziente all’esecuzione della prestazione terapeutica costituisce una obbligazione il cui adempimento deve essere provato dal medico a fronte dell’allegazione di inadempimento da parte del paziente.
  • Asseriva, poi, che la mancata assunzione del consenso da parte del sanitario costituisce autonoma fonte di responsabilità anche in caso di esito favorevole dell’intervento, qualora scaturiscano effetti lesivi per il paziente, a nulla rilevando che le prestazioni siano state erogate in maniera diligente.
  • L’Organo Supremo statuiva, inoltre, che in presenza di un trattamento medico necessario e correttamente eseguito, la mancanza di una preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli dell’intervento implica – qualora questi ultimi vengano a verificarsi – la risarcibilità, da parte del medico, del correlato danno alla salute esclusivamente qualora si accerti che il paziente avrebbe rifiutato, ove adeguatamente informato, l’intervento stesso. Il relativo onere probatorio, suscettibile di essere soddisfatto anche mediante presunzioni, grava sul paziente: (a) perché la prova di nesso causale tra inadempimento e danno comunque compete alla parte che alleghi l’inadempimento altrui e pretenda per questo il risarcimento; (b) perché il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico; (c) perché si tratta pur sempre di stabilire in quale senso si sarebbe orientata la scelta soggettiva del paziente, sicché anche il criterio di distribuzione dell’onere probatorio in funzione della “vicinanza” al fatto da provare induce alla medesima conclusione; (d) perché il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di opportunità del medico costituisce un’eventualità che non corrisponde all’id quod plerumque accidit”.
  • In specifico l’Organo Supremo statuiva che sono meritevoli di risarcimento il turbamento e la sofferenza derivati al paziente da un trattamento da cui, per carenza di adeguata informazione medica, siano derivati postumi negativi del tutto inaspettati. L’effettiva e concreta risarcibilità del danno patito dal paziente  si avrà laddove il pregiudizio del paziente sia grave, ovvero varchi la tollerabilità dell’offesa secondo i canoni delineati dalle sentenze delle Sezioni Unite (Cass. Da n. 26972 a 26974 del 2008), con le quali si è stabilito che il diritto del paziente deve essere inciso oltre un certo  livello minimo di tollerabilità. La valutazione della gravità dell’offesa dovrà, di volta in volta, determinarsi dal Giudice secondo il suo libero apprezzamento.
In sintesi con la sentenza n. 2847 del 9 febbraio 2010 la Suprema Corte ha precisato che in presenza di un trattamento medico necessario e correttamente eseguito, la mancanza di una preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli dell’intervento implica – qualora questi ultimi vengano a verificarsi – la risarcibilità, da parte del medico, del correlato danno alla salute esclusivamente qualora si accerti che il paziente avrebbe rifiutato, ove adeguatamente informato, l’intervento stesso.
Anche in assenza di lesione alla salute per essere stato l’intervento terapeutico necessario e correttamente eseguito, si prospetta, infatti, – ove manchi il consenso informato – la violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente.
Sarà pertanto risarcibile, a condizione che esso varchi la soglia della gravità dell’offesa, il conseguente danno non patrimoniale, che corrisponde sia alla privazione della possibilità di scelta spettante al paziente tra interessi configgenti a quest’ultimo facenti capo, sia al turbamento e alla sofferenza provocati dal verificarsi di conseguenze del tutto inaspettate.
L’illecito consistente nella omessa informazione obbliga al risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione del diritto all’autodeterminazione, tutelato dagli art. 2, 13 e 32 Cost., se il diritto sia inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico.

L’ERRORE DIAGNOSTICO DEL MEDICO IN SEDE DI INDAGINI PRENATALI: omessa informazione da parte dei medici circa la malformazione del feto. altri: il danno economico dei genitori.

By Pronunce
Un capitolo particolarmente delicato, in tema di responsabilità dei medici e dei paramedici, è rappresentato senza dubbio dall’errore diagnostico in sede di indagini prenatali.
In quest’ambito si inseriscono le sentenze n. 22837 del 10 novembre 2010 e  n. 2354 del 2 febbraio 2010 della Cassazione Civile, Sezione III.
Il caso affrontato dalla sent. n. 22837 / 2010  prende le mosse dalla nascita di un bambino affetto da una gravissima malformazione (“mielomeningocele lombo sacrale ed idrocefalia”, comportante un’invalidità permanente del 100%), non diagnosticata a seguito dei controlli ecografici cui la madre s’era sottoposta presso il reparto sanitario della Clinica Ostetrica e Ginecologica, (presso cui la stessa aveva poi partorito), a partire dalla sedicesima settimana di gravidanza. Precisamente nel 1989 i genitori del bambino, in proprio ed in rappresentanza del minore, agivano giudizialmente nei confronti dei due medici ecografisti che avevano eseguito gli esami e del direttore della Clinica, domandandone la condanna solidale al risarcimento dei danni. I genitori sostennero che, per non essere stata informata della malformazione del feto, la madre non era stata posta in condizione di interrompere la gravidanza. I convenuti resistettero.
Resistettero anche le società assicuratrici, chiamate rispettivamente in causa dagli assicurati.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, con sentenza del 9.6.2001 il Tribunale di Messina condannò tutti i convenuti al pagamento di complessive L. 1.450.000.000. La decisione fu appellata da tutte le parti e totalmente riformata dalla Corte d’appello di Messina, che con sentenza n. 215 del 2005 rigettava la domanda dei genitori. I soccombenti ricorrevano quindi per cassazione, affidandosi a cinque motivi cui resistevano con distinti controricorsi solo la Clinica e le società assicuratrici. La Suprema Corte cassava la sentenza d’appello, accogliendo quattro motivi e rinviava ad altra Corte d’Appello (Catania). In particolare la sentenza della Corte di Cassazione 22837/2010  ha statuito che: “In tema di responsabilità del medico da nascita indesiderata, ai fini dell’accertamento del nesso di causalità tra l’omessa rilevazione e comunicazione della malformazione del feto e il mancato esercizio, da parte della madre, della facoltà di ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza, è sufficiente che la donna alleghi che si sarebbe avvalsa di quella facoltà se fosse stata informata della grave malformazione del feto, essendo in ciò implicita la ricorrenza delle condizioni di legge per farvi ricorso, tra le quali (dopo il novantesimo giorno di gestazione) v’è il pericolo per la salute fisica o psichica derivante dal trauma connesso all’acquisizione della notizia, a norma dell’art. 6, lett. b, della legge n. 194 del 1978; l’esigenza di prova al riguardo sorge solo quando il fatto sia contestato dalla controparte, nel qual caso si deve stabilire in base al criterio (integrabile da dati di comune esperienza evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali) del «più probabile che non» e con valutazione correlata all’epoca della gravidanza se, a seguito dell’informazione che il medico omise di dare per fatto ad esso imputabile, sarebbe insorto uno stato depressivo suscettibile di essere qualificato come grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
La sentenza n. 2354/2010 prende, invece, in esame il caso della nascita di una bambina affetta da infezione prenatale da CMV con calcificazioni endonomiche ed endocraniche e microcefalia.
I genitori della bambina convenivano dinanzi al Tribunale di Trento il medico ginecologo e l’ente sanitario alle cui dipendenze operava il suddetto medico, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni – materiali e psicofisici, diretti e riflessi, conseguenti alla nascita “indesiderata” della figlia affetta da malformazione.
Il Tribunale adito, accertata la responsabilità del sanitario e il reato di cui all’art. 328 c.p., lo condannava a risarcire a ciascuno degli attori Euro 40 mila a titolo di risarcimento del solo danno morale. Il Tribunale respingeva, invece, la richiesta di risarcimento degli altri danni in quanto, alla data dell’ecografia, la gestazione era al 94esimo giorno e pertanto non era possibile l’interruzione della gravidanza ai sensi dell’art. 4 della legge 194/1978, che pone il limite di 90 giorni per praticare l’aborto terapeutico, mentre non essendovi, con un giudizio ex ante, la prova di un grave pericolo di compromissione della salute della madre se avesse conosciuto l’eventuale maggior rischio del feto. Respingeva anche le domande di risarcimento degli altri danni per mancanza di nesso causale con l’incompleta informazione.
Entrambe le Parti interponevano appello. La Corte d’Appello di Trento respingeva l’appello dei genitori e accoglieva quello proposto dal sanitario.
Ricorrevano quindi in Cassazione i genitori della bambina. La Suprema Corte, dopo una puntuale disamina dei motivi di censura e dopo aver ribadito dati già acquisiti dalla giurisprudenza in merito alla ratio della Legge n. 194/1978, accoglieva, con rinvio il ricorso. In particolare nella sentenza 2354/2010 l’organo supremo afferma che: “Il sanitario curante che accerti l’esistenza, a carico della gestante, di una patologia tale da poter determinare l’insorgenza di gravi malformazioni a carico del nascituro, è tenuto ad informare la donna di tale situazione e della possibilità di svolgere indagini prenatali, benché rischiose per la sopravvivenza del feto, onde consentire l’esercizio della facoltà di procedere all’interruzione della gravidanza; ove, peraltro, siano decorsi più di novanta giorni dall’inizio della gravidanza, per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla violazione di tale diritto, la donna è tenuta a dimostrare – con riguardo alla sua concreta situazione e secondo la regola causale del “più probabile che non” – che l’accertamento dell’esistenza di rilevanti anomalie o malformazioni del feto avrebbe generato uno stato patologico tale da mettere in pericolo la sua salute fisica o psichica.
Ebbene con le sentenze citate la Corte di Cassazione è tornata di nuovo a pronunciarsi sulla questione inerente la mancata informazione in merito alle anomalie del feto e la lesione del diritto all’interruzione della gravidanza. Entrambe le pronunce presentano l’enunciazione del concetto del doppio binario dell’onere della prova, principio giurisprudenziale ormai consolidatosi, ma, per altro verso ne estendono il fascio applicativo, andando oltre. Viene confermato, infatti, come in materia sanitaria, da un lato, grava sul medico la prova di aver correttamente informato il paziente che invoca il risarcimento del danno per lesioni alla salute, dall’altro, grava sull’attore l’onere di provare che avrebbe rifiutato la prestazione se correttamente informato.
In particolare le pronunce in rassegna pongono a carico delle madri l’onere di provare un nesso  causale tra l’omissione informativa e la perdita della possibilità di scelta di interruzione della gravidanza.
Nel primo caso la madre allega che, se informata correttamente della malformazione del proprio feto nella fase intrauterina della vita umana avrebbe interrotto la gravidanza. Così facendo, la stessa implicitamente allega la sussistenza delle condizioni che legittimano l’accesso all’interruzione della gravidanza. Tali condizioni secondo la Corte sono provate se il convenuto non le contesta. La decisione conferma così il principio per cui la non contestazione di fatti allegati dalla controparte vale quale relevatio ab onere probandi per il deducente. La sentenza afferma poi che la contestazione deve essere “tempestiva”: l’ultimo momento utile per contestare i fatti avversi  è la prima difesa utile. La decisione de quo si spinge,  quindi,  oltre laddove afferma che sono da ritenersi “non contestati” anche i fatti dedotti in via implicita, come accade se l’allegazione di un fatto positivo includa, in sé, la sussistenza di altri sub-fatti costitutivi. Nel caso di specie l’attrice allega che se informata correttamente della malformazione del proprio feto nella fase intrauterina della vita umana avrebbe interrotto la gravidanza. Così facendo, l’attrice implicitamente allega la sussistenza delle condizioni che legittimano l’accesso all’interruzione della gravidanza. Tali condizioni secondo la pronuncia sono provate se il convenuto non le contesta.
Nella sentenza 2354/2010, la Corte ha concluso che, per stabilire se i danni richiesti sono conseguenza dell’inadempimento all’obbligo della suddetta completa informazione da parte del medico, è necessario che il giudice di merito accerti, ex ante, se la conoscibilità delle rilevanti anomalie e malformazioni del feto, avrebbe determinato, con un giudizio di prognosi postuma, un grave pericolo della lesione del diritto alla salute della madre, avuto riguardo alle condizioni concrete fisiopsichiche patologiche della stessa e secondo la scienza medica di allora in base alla regola causale del “più probabile che non”, in modo tale da determinare i presupposti per attuare la tutela di tale interesse, ritenuto dall’ordinamento prevalente su quello alla nascita del concepito gravemente malformato, purché non giunto a uno stadio di formazione e maturità che ne rende possibile la sua vita autonoma, consentendo alla madre di interrompere la gravidanza, quale intervento terapeutico complementare.

Concludendo  le sentenze in esame, da un lato confermano il principio ormai consolidato in materia della responsabilità contrattuale del medico in ipotesi di omessa informazione circa la malformazione del feto anche oltre il novantesimo giorno di gravidanza e, quindi, pongono a carico del sanitario l’onere di provare di aver correttamente informato la paziente; dall’altro, pongono a carico delle madri ( in caso di contestazione da parte del medico- in Cass. Civ. 22837/2010-) l’onere di provare l’esistenza di un nesso causale tra l’omissione informativa e la perdita della possibilità di scelta di interruzione della gestazione ovvero l’onere di provare che la comunicazione informativa circa la malformazione del feto avrebbe causato uno stato patologico tale da pregiudicare la salute psico-fisica della donna, da provare secondo la regola causale del “più probabile che non” (e cioè secondo un principio di prova meno rigoroso).

È possibile leggere il testo integrale delle seguenti sentenze:

Il minore ha diritto “a nascere sano”. Insieme ai numerosi altri: il danno economico dei genitori.

By Pronunce

Si segnala, in tema di malasanità, la sentenza n. 13 del 04 gennaio 2010 della Cassazione Civile, Sez. III.

Il Supremo Collegio nell’esaminare un caso di omessa diagnosi di malformazioni fetali e conseguente nascita indesiderata ha stabilito, vertendosi nell’ambito dell’inadempimento contrattuale, che il danno al cui risarcimento è tenuto il debitore (medico e/o struttura sanitaria) non è solo quello alla salute, ma anche quello economico inteso come conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.

Ha, infatti, respinto la censura mossa alla decisione dei Giudici d’Appello che bene avevano fatto a liquidare un danno patrimoniale a favore della coppia di genitori che doveva tener conto del differenziale tra la spesa necessaria per il mantenimento di un figlio “sano” e la spesa per il mantenimento di un figlio affetto da malformazioni ponendo come limite temporale il raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio alla età di trenta anni.

La violenza sessuale del branco. La prova liberatoria addotta dai genitori per ottenere l’esonero da responsabilità non può ritenersi idonea nei casi in cui dalla gravità dei fatti illeciti commessi dai figli minori sia possibile evincere…

By Pronunce
Il Tribunale di Milano, nella persona del Pres. Bianca La Monica, con sentenza del 16.12.2009 ha deciso circa una richiesta risarcitoria per i danni subiti da una minore per fatti di violenza sessuale subiti da un “branco di ragazzi” nel periodo compreso tra il settembre del 2001 e il gennaio del 2003.
Dopo aver premesso il consolidato orientamento della Corte di Cassazione che ha in “qualche modo relativizzato il concetto di violenza sessuale, rapportandolo alla vittima e ritenendo sussistente la violenza tutte le volte in cui la vittima si trovi in una situazione di soggezione, di difficoltà, di diminuita resistenza”, il Tribunale ha precisato che il quadro probatorio ha confermato, senza ombra di dubbio, che i fatti di violenza siano stati effettivamente commessi.
… a nulla può rilevare – prosegue il Giudice – la prospettiva difensiva dei convenuti che hanno sottolineato alcuni comportamenti di Y., e in special modo alcuni messaggi hard, per così dire, spediti dal suo cellulare o il suo abbigliamento provocante, o ancora il fatto di avere avuto (“consenziente”) un rapporto sessuale con S.D.L. 
Al riguardo, si osserva subito – e trattasi di considerazione tombale, per così dire – che qualsiasi “consenso” (che  volesse trarsi da quei comportamenti) del minore infraquattordicenne sarebbe giuridicamente irrilevante”.
La questione della responsabilità dei genitori dei minori convenuti richiede al Tribunale qualche considerazione sull’articolo 2048 c.c. e sul contenuto della prova liberatoria individuata da quella norma nel “…non aver potuto impedire il fatto”.
L’art. 2048 del Codice Civile così recita: “Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con esse.
I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Sicché – spiega il Giudice – solo la dimostrazione di aver bene vigilato sul  minore e di avergli impartito un’educazione normalmente sufficiente  ad impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità, a correggere “…comportamenti non corretti e quindi meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria e della altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito…” (Cass. 9556/2009) permette al genitore di andare esente la responsabilità per i danni cagionati dai fatti illeciti dei figli minori.
Nel caso di specie – osserva il Magistrato –, tenendo conto dell’età dei minori coinvolti e della natura degli illeciti commessi, deve farsi riferimento non alla culpa in vigilando, ma a quella in educando, e quindi è sul significato dell’educazione che occorre soffermarsi, considerando che “ educazione” è concetto che va riempito di contenuti che certamente variano nel tempo.
L’educazione sessuale di un bambino e di un ragazzo non si esaurisce nelle spiegazioni tecniche, prima, e nelle indicazioni precauzionali, dopo, ma deve connotarsi, innanzitutto, come educazione al rispetto dell’atra/o, come educazione alla relazione non con altro corpo, ma con altra persona.
Di questa educazione dei sentimenti e delle emozioni, che consente di entrare in relazione non solo corporea con l’altro, non vi è traccia nel comportamento dei  minori. Un evidente riscontro è rinvenibile proprio nel racconto della complessiva vicenda offerto dai giovani che hanno riferito gli episodi in modo asettico, con parole non espressive di emotività, usando per Y. termini come prendere, portare…, e comunque espressioni che evidenziano come nessuna considerazione vi fosse per la persona Y.
Però gli stessi ragazzi, quando sono stati sollecitati dall’interrogante in ordine all’impatto su Y. della loro condotta, hanno mostrato barlumi di consapevolezza e di empatia, mettendo in gioco, in quei momenti, anche qualche emozione: ciò conferma l’importanza di un’educazione anche dei sentimenti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che le molteplici, ma generiche circostanze dedotte a prova da tutti i genitori (finalizzate a confermare il corretto comportamento dei figli nei contesti scolastici e amicali, i buoni o sufficienti risultati scolastici, l’educazione nel rispetto delle persone e dei valori cristiani propri della cultura occidentale; l’avvenuta frequentazione delle lezioni di educazione sessuale a scuola; la non dimostrazione da parte di alcuni di particolare interesse verso il genere femminile anteriormente ai fatti di causa; l’avere, altri, già avuto  relazioni sentimentali; il rispetto dell’orario di rientro a casa… ) non sono comunque circostanze idonee a contrastare l’evidente carenza o inefficacia di un’educazione al rispetto dell’altro, all’attenzione ai sentimenti e desideri altrui.
Si intende dire – prosegue la sentenza – che i fatti sottoposti alla valutazione di questo Tribunale sono tali da rendere palese che se  messaggi educativi vi sono stati, non sono stati adeguati o non sono stati assimilati, sicché deve ritenersi che da parte dei genitori non sia stata prestata, dovuta attenzione all’avvenuta assimilazione da parte dei figli dei valori trasmessi. E, in particolare, trattandosi di figli pre-adolescenti o adolescenti, non è stata dedicata cura particolare – tanto più doverosa in presenza di opposti segnali provenienti da una diffusa cultura di mercificazione dei corpi – a verificare che il processo di crescita avvenisse nel segno del rispetto del corpo dell’atra/o.
In definitiva – si legge – ritiene questa giudicante che i fatti lesivi commessi dai minori ai danni di Y.Z. siano riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa e/o nel monitoraggio della stessa e che non risultando offerta da alcuno dei genitori coinvolti la prova liberatoria come sopra  intesa, tutti debbano rispondere civilmente per i danni derivanti dagli illeciti commessi dai figli.

È responsabile il tuor operator dei danni causati dal morso di una scimmia al cliente che aveva comprato il pacchetto turistico?!

By Pronunce
La CASSAZIONE CIVILE, sez. III, con Sent. n. 25396 del 03.12.2009
È ipotizzabile una responsabilità contrattuale di un tour operator
per i danni fisici causati al turista dal morso sferrato ad un polpaccio del malcapitato da una piccola scimmia che l’albergatore tenga in albergo e nelle aree di pertinenza, lasciandola libera di circolare per il dichiarato scopo di divertire i clienti?
Nel caso di specie il consumatore è acquirente di un pacchetto turistico organizzato dal tour operator.
La Corte d’appello di Torino aveva in precedenza respinto la domanda del turista. In particolare riteneva che la diligenza richiesta al tour operator fosse quella del buon padre di famiglia, ex art. 1176 c.c. e che, nel caso in esame, essendo stato pienamente rispondente alle aspettative il servizio alberghiero, quanto al vitto ed all’alloggio, non fosse ravvisabile una colpa dell’organizzatore del viaggio nella scelta dell’ausiliario esecutore. Inoltre sosteneva che doveva escludersi che il danno si fosse verificato nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte dall’organizzatore di viaggio, poiché era dovuto alla condotta personale del gestore della struttura alberghiera, unico soggetto cui era imputabile “l’illecito extracontrattuale (art. 2052 c.c.) per non aver custodito l’animale”.
La Suprema Corte con la sentenza in commento ha stabilito, viceversa, che la prestazione alberghiera va ben oltre la mera somministrazione di vitto e alloggio, implicando necessariamente anche doveri accessori di salvaguardia dell’incolumità dei clienti, “la cui violazione può comportare una responsabilità di natura contrattuale”. Ed in relazione allo specifico caso al loro esame affermano l’irrilevanza della distinzione fatta dalla Corte di appello, secondo cui la scelta di tenere la scimmia in albergo era stata presa dal responsabile della struttura alberghiera come soggetto privato e non come gestore, dal momento che egli rivestiva tale qualifica e che lasciava gironzolare l’animale incustodito nell’albergo dove il turista alloggiava, né poteva ragionevolmente presumersi che la prestazione alberghiera fosse stata dedotta in obbligazione come potenzialmente pericolosa.
La responsabilità che grava sul tour operator è di carattere oggettivo: la disciplina dettata dal d.lgs. n. 111/1995 esclude la possibilità che questi fornisca la prova liberatoria della mancanza di culpa in eligendo nella scelta dell’ausiliario o di mancanza di culpa in vigilando.
Il tour operator assume, quindi, un’obbligazione di  risultato e di tale risultato è tenuto a rispondere (29); l’adempimento coincide con il buon esito della vacanza. L’obbligazione di risultato può infatti considerarsi adempiuta solo quando si sia realizzato il fine previsto, mentre non lo può essere qualora l’attività dell’obbligato, anche se diligente, non sia valsa a raggiungere il risultato prefissato.
Funzione ispiratrice primaria della Direttiva comunitaria, recepita dal nostro decreto legislativo, è proprio la tutela del bene vacanza “che riveste un particolare valore esistenziale nella vita delle persone che dedicano la maggior parte del tempo al lavoro. Sicchè il legislatore è intervenuto per garantire la corrispondenza, tra aspettativa di svago, riposo, evasione, apprendimento, che una vacanza può fornire e offerta commerciale proveniente dal tour operator” (Cass. 24 aprile 2008 n.10651).

La compromissione del gruppo motore patita da un utente della strada, finito in una grossa pozzanghera d’acqua formatasi sulla sede stradale, deve essere risarcita dalla P. A.? Il Giudice di Pace dice di NO.

By Pronunce
Una signora ha citato in giudizio davanti al Giudice di Pace di Marsala il Comune della medesima città per sentirlo condannare al risarcimento dei danni materiali riportati dalla propria autovettura in data 25 sett. 2007 a Marsala allorquando, a causa di un sensibile ristagno di acqua sulla sede stradale, venne seriamente compromesso il gruppo motore.
Il Giudice di Pace, con sent. 572 del 20.11.2009,  ha così deciso:
…Nel merito, la domanda dell’attrice appare infondata e, conseguentemente, non può essere accolta
Invero, all’esito della compiuta istruttoria è emerso che nella circostanza di tempo dedotta in atto di citazione, una abbondante pioggia si era riversata su Marsala, tanto che il teste T.N. afferma che <quel giorno l’acqua nel tratto di strada del sinistro era alta circa 50 cm.>. 
Osserva il giudice di pace che in tale situazione nessuna responsabilità può essere attribuita a parte convenuta né ai sensi dell’art. 2043 né ai sensi dell’art. 2051 c.c., mancandone  i presupposti: non ex art. 2043 c.c., atteso che la situazione descritta in atto di citazione non integra gli elementi della sorpresa, essendo il tratto di strada interessato dotato di pubblica illuminazione e rilevato che l’acqua  piovana si estendeva per diversi metri (il teste P.S. afferma <l’acqua copriva per un tratto, di circa 20 metri tutta l’ampiezza del manto stradale>) e, pertanto, era perfettamente visibile ed il pericolo prevedibile ed evitabile usando la normale diligenza ed una condotta di guida consona alla situazione; non ex art. 2051 c.c. atteso che nessuna responsabilità può essere attribuita al Comune nel caso in cui il sinistro sia derivato da un fatto naturale eccezionale, come nella fattispecie. Infatti, con riferimento particolare alle condizioni in cui si trovava la via M.G., va evidenziato che il lamentato ristagno dell’acqua piovana è stato determinato dall’abbondante pioggia caduta in data 25 settembre 2007 sul territorio di Marsala, come si evince dalle deposizioni dei testi, che assurge indubbiamente a <caso fortuito>, data l’imprevedibilità della portata di detto fenomeno atmosferico, in rapporto anche al fatto che trattasi di zona generalmente scarsa di pioggia, e comunque non soggetta ad eventi atmosferici straordinari”.

Il pedone, nell’attraversare sulle strisce pedonali, deve prevedere se il conducente dell’autoveicolo si fermerà per farlo passare o no?

By Pronunce
Quante volte ci è capitato, all’estero, di rimanere sorpresi per la diligenza degli automobilisti che, per il solo fatto di vedere dei pedoni sui margini della carreggiata, anche al di fuori delle strisce pedonali, arrestavano la marcia per consentire l’attraversamento?
Abbiamo spesso attribuito tale condotta ad un fatto di stile o di maggiore educazione!
È prassi, invece, in Italia che il pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce pedonali debba verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l’intenzione di rallentare e lasciarlo passare prima di dare inizio all’attraversamento con la naturale conseguenza che il pedone sempre più spesso, soprattutto se anziano o con gravi difficoltà motorie, rimane per decine di minuti fermo prima di poter attraversare la strada. Tale malcostume ha, addirittura, indotto alcuno a pensare che  se il pedone non lo fa e viene investito perché un veicolo non si arresta, la “colpa” di quel che accade è anche sua.
La Corte di Cassazione Sez. III civile, con sentenza 3 settembre 2009 n. 20949 ha in materia preso una decisione che, a parere di chi scrive – senza con ciò voler risultare offensivi nei confronti del Supremo Collegio – è tanto lodevole sotto il profilo pedagogico e culturale quanto lapalissiana sotto il profilo giuridico.
Infatti, l’Ecc.ma Suprema Corte ha… “osservato che il dovere di rallentare fino a fermarsi per consentire l’attraversamento del pedone sulle strisce pedonali fa carico al conducente del veicolo; che la velocità va dallo stesso adeguata al contesto dei luoghi ed all’area visibile nelle immediate vicinanze delle strisce; che sul conducente incombe l’obbligo di presumere che nello spazio a tanto destinato un pedone possa in ogni momento attraversare; che, soprattutto, nessun dovere ha il pedone (che ben può essere anche un vecchio o un bambino) di valutare l’intenzione del conducente di lasciarlo effettivamente passare (come deve), apprezzando l’eventuale rallentamento del sopraggiungente veicolo”.
Per la Corte: “… occorre che ogni conducente, nell’approssimarsi alle strisce pedonali – ancor più se queste si trovino, come nella specie, in una zona centrale di una città – abbia la chiara consapevolezza che deve non solo dare la precedenza, ma anche tenere un comportamento idoneo ad ingenerare nel pedone la sicurezza che possa attraversare senza rischi, non essendo in linea con le elementari regole di comportamento proprie di un paese civile che un conducente possa considerare una mera facoltà il suo inderogabile obbligo di dare la precedenza ai pedoni sulle strisce pedonali e che il pedone debba, dal canto suo, riguardare l’attraversamento come un temerario atto di coraggio, anche dove ha diritto di farlo con l’aspettativa che i conducenti si fermino per lasciarglielo fare.
Che, poi, egli controlli “nel primario suo interesse” (come afferma la Corte d’Appello) qual è la situazione che in concreto gli si presenta è senz’altro opportuno ed auspicabile; ma costituisce un errore in diritto ritenere che l’omissione, da parte del pedone che attraversi la strada sulle apposite strisce, del controllo e dell’apprezzamento  dell’intenzione di un conducente di rallentare o fermarsi, possa assumere la valenza – ex art. 1227 c.c., comma 1, – di concorso del fatto colposo dello stesso danneggiato nel caso in cui venga investito. E ciò perché, come sopra s’è detto, nella particolare materia in esame, non può predicarsi il dovere di essere tecnicamente cauto da parte di chi (il pedone), potendo legittimamente essere privo delle doti necessarie per effettuare tale tipo di apprezzamento, ha ragione di fare pieno affidamento sulla specificamente prescritta cautela altrui (del conducente di un veicolo)”.
Il Supremo Collegio ha voluto tuttavia precisare che: “…Tanto non significa che un possibile concorso colposo del pedone non sia mai ravvisabile. Ma può esserlo solo se il pedone abbia tenuto una condotta assolutamente imprevedibile e del tutto straordinaria, non ipotizzabile nel caso di semplice attraversamento “frettoloso e a testa bassa”… come nel caso esaminato.

Se, mentre ti alleni in palestra, ti fai male a causa di un attrezzo ginnico in cattivo stato di manutenzione, chi paga i tuoi danni?

By Pronunce
Il Tribunale di Bari con sentenza del 07.08.2009 ha condannato una Associazione sportiva a pagare i danni patiti da un iscritto che, per un attrezzo in cattivo stato di manutenzione, durante l’allenamento in palestra, riportava una ferita all’occhio.
Nel caso di specie il malcapitato stava eseguendo un esercizio per i muscoli dorsali alla sbarra. Dall’attrezzo si staccava sfortunatamente un frammento di ruggine che finiva nell’occhio dell’atleta.
Nel corso dell’istruttoria il fatto veniva provato attraverso le testimonianze favorevoli di altri iscritti. Anche il legale rappresentante della Associazione sportiva, in sede di interrogatorio formale, aveva ammesso di ricordare il fatto…probabilmente causato da “…un frammento di ruggine” e che … “A seguito di tali fatti (aveva) provveduto a ricoprire la sbarra con una protezione in plastica”.
Nella motivazione della sentenza, il Tribunale – uniformandosi a quanto più volte affermato dalla giurisprudenza (Cass. 17 gennaio 2008, n. 858; Cass. 03 aprile 2003, n. 5136) –  ha ritenuto sussistere l’ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., trattandosi di danno prodotto da una cosa, in cattivo stato di manutenzione, stante la presenza di ruggine, e quindi potenzialmente lesiva per i suoi utilizzatori.
È stato ritenuto al di fuori di ogni dubbio che dei danni prodotti dall’attrezzo dovesse rispondere l’Associazione sportiva che ne aveva la diretta custodia e che, peraltro, poteva facilmente eliminare la situazione di pericolo inerente al bene, effettuando un semplice intervento sullo stesso o rimuovendo detto attrezzo.
Indubbia, inoltre, l’esistenza del nesso causale, poiché il ferimento dell’atleta è una conseguenza normale della condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa.
Nessuna prova di caso fortuito o forza maggiore è, viceversa, stata fornita dalla associazione convenuta, la quale non ha neanche allegato l’esistenza di un evento interruttivo del nesso causale tra il bene e l’evento dannoso.

Il marito tradito ha il diritto di vedersi riconosciuto un risarcimento danni da parte del seduttore della moglie fedifraga? il giudice dice di no.

By Pronunce

Segnaliamo in argomento una pronuncia dell’anno 2009 da parte del Tribunale di Vicenza che, nell’esaminare il caso curioso di un marito che aveva intentato un’azione per ottenere il risarcimento dei danni, a suo dire, sofferti sotto il profilo biologico, morale ed esistenziale in conseguenza di una relazione adulterina che la consorte aveva intrattenuto con un terzo, nel confermare principi già affermati dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Monza 15.03.1997; Tribunale di Milano 24.09.2002), ha respinto la domanda.
Per riassumere, non sussisterebbe la responsabilità del seduttore per aver indotto una persona coniugata a violare il proprio dovere di fedeltà a meno che la coniuge traditrice sia persona incapace di assumere autonome e libere decisioni circa la gestione dei propri rapporti personali.
Il Tribunale nel motivare la sentenza si è così espresso:
Viene evidentemente ritenuta, come presupposto logico della domanda, la sussistenza in capo al convenuto di un obbligo di astenersi dall’intrattenere rapporti sentimentali e sessuali con persone coniugate. Vi è tuttavia da dubitare che quest’obbligo esista come obbligo generale. Gli obblighi che sorgono dal matrimonio, tra i quali quello di fedeltà, sono obblighi eminentemente personali e propri del coniuge in quanto tale. Il terzo che si intrattenga con una persona sposata esplica, in fondo, il suo diritto alla sessualità, nel senso che egli non è tenuto a verificare lo status della persona con la quale intreccia una relazione né, ove pure sappia che ella è impegnata, può pretendersi che egli si autolimiti per rispettare un dovere di astinenza che non lo riguarda, trattandosi di un impegno personale e reciproco assunto dagli sposi.
Nemmeno può ritenersi che il convenuto possa essere ritenuto responsabile per avere indotto il coniuge al tradimento, salvo che, come tuttavia non avviene nel caso in esame, il coniuge sia persona incapace di assumere libere ed autonome determinazioni circa la gestione dei propri rapporti personali.
Diverso trattamento andrebbe riservato a colui che dovesse, con dolo o colpa grave, concorrere in una condotta del coniuge fedifrago munita di una portata lesiva che va oltre il mero tradimento, come ad esempio ove gli amanti assumessero comportamenti pubblici finalizzati ad offendere  gratuitamente la dignità pubblica del coniuge tradito, oppure ove il tradimento fosse accompagnato da comportamenti aggressivi e ingiuriosi verso il tradito
”.

Il Tribunale di Monza si esprimeva:
Prospettandosi da parte dell’attore l’antigiuridicità della condotta del convenuto sotto il profilo della contrarietà alle norme in materia di diritto di famiglia, si deve osservare che, da un canto, l’instaurazione di più o meno intense relazioni affettive, ed eventualmente anche di convivenza, con altre persone è esplicazione di una libertà di autodeterminazione nei rapporti interpersonali riconosciuta alla generalità dei cittadini e, dall’altro canto, i limiti posti a tale libertà dalle norme in materia di famiglia sono configurati come obblighi reciproci fra i coniugi. Non esiste infatti un diritto assoluto avente ad oggetto la famiglia, come tale fonte di un generale dovere di astensione da ogni interferenza da parte degli altri. Una simile prospettazione evocherebbe un’arcaica concezione patrimonialistica della famiglia. La famiglia è nel nostro ordinamento una comunità di persone libere con dei reciproci diritti e doveri […] né peraltro appare prospettabile un concorso del terzo sotto forma di induzione del coniuge alla violazione degli obblighi matrimoniali, posto che,  fino a prova contraria, entrambi i coniugi sono persone pienamente capaci di intendere e volere e quindi in grado di autodeterminarsi nelle proprie scelte”.

Il Tribunale di Milano si esprimeva:
… Ed escludendo anche l’esistenza a  carico del terzo di un dovere di astensione che, per quanto possa richiamarsi con riferimento ai valori costituzionali di solidarietà o di tutela della famiglia, deve comunque misurarsi col diritto, pure esso costituzionalmente garantito, alla libera espressione della propria personalità”.

Il consenso informato al trattamento trasfusionale. Paziente testimone di Geova.

By Pronunce
Partiamo da un assunto incontestato e incontestabile: il paziente ha il diritto di non curarsi (principio generale di indubbia rilevanza costituzionale e che emerge tanto dal codice deontologico dei medici quanto dai documenti del comitato nazionale per la bioetica).
Più nello specifico va altresì osservato che non è contestato né pare seriamente contestabile quanto sostenuto da parte della dottrina secondo cui in tema di consenso alla terapia trasfusionale vi è un trattamento diverso a seconda che ci si trovi di fronte ad un paziente testimone di Geova rispetto ad un caso ordinario. Infatti, nel conflitto tra due beni ( entrambi costituzionalmente garantiti) della salute e della libertà di coscienza non così semplicemente si può e deve concludere che sia il primo a prevalere: di fronte ad un rifiuto “autentico” della emotrasfusione da parte del paziente testimone di Geova che sceglie liberamente la salvezza dell’anima alla salvezza del corpo, il medico deve fermarsi (senza che nessuna autorità statuale- legislativa, amministrativa, giudiziaria- possa cambiare le cose).
Ma quando questo “non consenso” può definirsi valido e deve fermare la mano del medico?
Vediamo di desumerlo dagli spunti che andiamo a trarre dalle principali sentenze finora pubblicate in argomento.
Cassazione, III Civile, 15 Settembre 2008 con sentenza n. 23676 ha affrontato il caso di un paziente, testimone di Geova, il quale sosteneva che in conseguenza di una serie di trasfusioni di sangue praticategli in un ospedale, nonostante egli fosse contrario per motivi religiosi (circostanza emergente da un cartellino, che egli portava con sé, recante la dicitura “niente sangue”), aveva subito danni morali e biologici. Quanto a questi ultimi denunciava una infezione virale da epatite B che sosteneva essere stata contratta dopo il trattamento de quo.
Sulla questione si era in secondo grado di giudizio espressa la Corte D’Appello di Trieste che, in sintesi, aveva osservato:
  1. La pacifica circostanza che il paziente era giunto in ospedale in stato di incoscienza o semi-incoscienza;
  2. Che bene avevano fatto i medici, nell’esercizio del loro potere/ dovere di apprestare tutte le cure idonee ad evitare ogni pregiudizio grave alla salute del malato, a praticare le trasfusioni;
  3. Che il cartellino recante la scritta “niente sangue” poteva esprimere al più una volontà non concreta ma astratta, non specifica ma programmatica, non informata ma ideologica;
  4. Che nessun valore legale poteva essere attribuito alle informazioni fornite ai sanitari dai parenti del paziente, così come del tutto ininfluente doveva ritenersi l’anomalo intervento autorizzativo promanante dalla locale procura della Repubblica.
  5. Che dalle risultanze della CTU emergeva l’insussistenza del nesso causale tra l’epatite B e le trasfusioni, potendo la malattia, accusata due mesi dopo, essere legata ad altre vicende.
La Cassazione, fatta eccezione per quest’ultimo aspetto (per cui ha ribadito che la regola probatoria in questa materia non può essere considerata quella dell’alto grado di probabilità logica, bensì quella del “ più probabile che non” e perciò ha ritenuto che la relazione probabilistica tra la trasfusione e il contagio sia assai più alta rispetto alle ipotesi individuate in astratto ad es. delle cure dentali o rapporti sessuali, etc.),  ha confermato la decisione della Corte d’Appello, così motivando: “È convincimento del collegio, in sintonia con quanto in proposito opinato dalla corte territoriale, che, nell’ipotesi di pericolo grave ed immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo debba essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata.
Esso deve, cioè, esprimere una volontà non astrattamente ipotetica ma concretamente accertata; un’intenzione non meramente programmatica ma affatto specifica; una cognizione dei fatti non soltanto “ideologica”, ma frutto di informazioni specifiche in ordine alla propria situazione sanitaria; un giudizio e non una “ precomprensione”: in definitiva, un dissenso che segua e non preceda l’informazione avente ad oggetto la rappresentazione di un pericolo di vita imminente e non altrimenti evitabile, un dissenso che suoni attuale e non preventivo, un rifiuto ex post e non ex ante, in mancanza di qualsivoglia consapevolezza della gravità attuale delle proprie condizioni di salute.
E ciò perché, a fronte di un sibillino sintagma “niente sangue” vergato su un cartellino, sul medico curante graverebbe in definitiva il compito (invero insostenibile) di ricostruire sul piano della causalità ipotetica la reale volontà del paziente secondo un giudizio prognostico ex ante, e di presumere induttivamente la reale “resistenza” delle sue convinzioni religiose a fronte dell’improvviso, repentino, non altrimenti evitabile insorgere di un reale pericolo di vita, scongiurabile soltanto con una trasfusione di sangue.
Con ciò non si vuole, peraltro, sostenere che, in tutti i casi in cui il paziente portatore di forti convinzioni etico-religiose (come è appunto il caso dei testimoni di Geova) si trovi in stato di incoscienza, debba per ciò solo subire un trattamento terapeutico contrario alla sua fede. Ma è innegabile, in tal caso, l’esigenza che, a manifestare il dissenso al trattamento trasfusionale, sia o lo stesso paziente che rechi con sé una articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale inequivocamente emerga la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita, ovvero un diverso soggetto da lui stesso indicato quale rappresentante ad acta il quale, dimostrata l’esistenza del proprio potere rappresentativo, confermi tale dissenso all’esito della ricevuta informazione da parte dei sanitari”.
Con riguardo alla considerazione da ultimo svolta con cui la Cassazione sembra voler lasciare lo spazio per un dissenso ex ante o per interposta persona, ci sia consentito di esprimere delle riserve anche perché, a parere di chi scrive, comunque il “non consenso” non sarebbe attuale, personale e informato. Pertanto, in assenza di una precisa linea guida in tal senso da parte del legislatore, la questione rimarrebbe aperta ad ogni tipo di interpretazione nelle aule giudiziarie.
Alla sentenza della Cassazione in commento sono seguite altre sentenze di merito che si sono orientate in modo conforme.
Ricordiamo Trib. di Firenze, 2 dicembre 2008 e Trib. di Milano 16 dicembre 2008.
Il caso portato all’attenzione del Tribunale di Milano e deciso con sentenza n. 14883 riguardava un paziente ricoverato in un nosocomio meneghino a cui era stata effettuata una diagnosi di “ ematemesi ed emelena da sospetta neoplasia gastrica”  e prospettata la necessita di subire delle trasfusioni.
Il paziente, testimone di Geova, in questo caso cosciente, sin dal momento del ricovero, aveva informato i sanitari del proprio credo religioso e quindi del rifiuto categorico ad essere sottoposto a trasfusioni, confermando, peraltro, per iscritto questa volontà in un documento consegnato ai sanitari.
Non fidandosi dei medici, che insistevano, il paziente si era dimesso per trasferirsi in una seconda struttura ospedaliera, dove aveva trovato l’appoggio del primario che aveva assicurato il rispetto delle sue volontà.
Durante la degenza, sempre in condizioni di lucidità, di fronte ai ripetuti suggerimenti dei medici a sottoporsi a terapia trasfusionale, il paziente continuava a dire di no.
Ad un certo punto e dopo che era stato addirittura accertato che il paziente si trovava in piena e lucida capacità di intendere e di volere, i medici con un atto di forza allontanavano i familiari, con l’ausilio della Polizia, e dopo aver immobilizzato il paziente lo sottoponevano a trasfusioni.
Il paziente dopo poco moriva.
Il Tribunale di Milano condannava a risarcire sia i danni biologici che morali.